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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 09896/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27560/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. MANTEGAZZA N. 2 4 presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-ANDRIA-TRANI,domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ROBERTIS; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 80, presso lo studio legale Arbia, rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 80, presso lo studio legale Arbia, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico Scorrimento graduatoria Estinzione per rinuncia R.G.N.27560/2017 Cron.

Rep.

Ud.16/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 744/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1483 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trani che, nel contraddittorio con la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e con i litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto ad essere assunta dalla Provincia, previa disapplicazione della determina dirigenziale 31.12.2010 n. 236, nella parte in cui aveva disposto l’utilizzo delle graduatorie dei comuni di Canosa e MinervinoMurge e non di quella, più remota, del 9 ottobre 2008del Comune di Spinazzola ;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale hanno opposto difese con controricorso la Provincia di Barletta-Andria-Trani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

3. con atto del 31 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso per cassazione e con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;4. la rinuncia èstata accettata dalla Provincia BAT e da [OSCURATO:PERSONA] che, con successiva memoria, ha dichiarato anche di prestare adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, non applicabile alla fattispecie ratione temporis)ed è stata notificata in via telematica alle parti costituite; nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio,ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

2. l’accettazione rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., che nella specie, pur in assenza di accettazione da parte di tutti i controricorrenti, devono essere integralmente compensate fra tutte le parti,in ragione del comportamento processuale della ricorrente, della complessità della vicenda e della novità della questione giuridica inerente all’interpretazione dell’art. 3, comma 61,della legge n. 350/2003;

3. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27560/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. MANTEGAZZA N. 2 4 presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-ANDRIA-TRANI,domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ROBERTIS; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 80, presso lo studio legale Arbia, rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 80, presso lo studio legale Arbia, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico Scorrimento graduatoria Estinzione per rinuncia R.G.N.27560/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 744/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1483 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trani che, nel contraddittorio con la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e con i litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto ad essere assunta dalla Provincia, previa disapplicazione della determina dirigenziale 31.12.2010 n. 236, nella parte in cui aveva disposto l’utilizzo delle graduatorie dei comuni di Canosa e MinervinoMurge e non di quella, più remota, del 9 ottobre 2008del Comune di Spinazzola ; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale hanno opposto difese con controricorso la Provincia di Barletta-Andria-Trani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. con atto del 31 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso per cassazione e con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;4. la rinuncia èstata accettata dalla Provincia BAT e da [OSCURATO:PERSONA] che, con successiva memoria, ha dichiarato anche di prestare adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, non applicabile alla fattispecie ratione temporis)ed è stata notificata in via telematica alle parti costituite; nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio,ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); 2. l’accettazione rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., che nella specie, pur in assenza di accettazione da parte di tutti i controricorrenti, devono essere integralmente compensate fra tutte le parti,in ragione del comportamento processuale della ricorrente, della complessità della vicenda e della novità della questione giuridica inerente all’interpretazione dell’art. 3, comma 61,della legge n. 350/2003; 3. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione
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