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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11403/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen, relativo alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen., la procedibilità di ufficio; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'assenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e si palesa, comunque, versato in fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen, relativo alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen., la procedibilità di ufficio; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'assenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e si palesa, comunque, versato in fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 feb
Sentenza Cassazione n. 11403/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris