CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 15409/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/19733. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novaravisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla conferma del decreto di sequestro avente ad oggettoi dispositivi informatici.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con tre distinti decreti emessi il 28 ottobre 2025, il pubblico ministeropresso il Tribunale di Novara, procedendo in ordine ai reati di cui agli artt. 110,319, 320, 321 cod. pen., disponeva la perquisizione personale, domiciliare einformatica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],finalizzata all’acquisizione di «documenti, file e quant’altro eventualmentepertinente in relazione ai reati per i quali si procede», presenti all’interno di«computer e strumenti in grado di elaborare e gestire dati anche su supportimagnetici (pen drive, hard disk esterni), telefoni portatili»; di «documentazionecartacea, di qualsiasi natura, appunti, agende, notes, recapiti e indirizzi equant’altro utile a identificare eventuali complici»; infine, di «somme di denaro,assegni, carte postepay e/o altri strumenti di pagamento riconducibili all’indagato,con riferimento ai rapporti intercorsi con persone eventualmente coinvolte nelreato»; con espressa previsione della necessità di acquisire e analizzare (anche) ilcontenuto dei telefoni cellulari in uso agli indagati «con particolare riguardo allamessaggistica scambiata con altri indagati (messaggi di posta elettronica,messaggistica whatsapp e sms) inerente agli accordi corruttivi in corso».Avverso tale decreto è stata presentata istanza di riesame; in sede di udienzainnanzi al Tribunale, il pubblico ministero, in risposta a una specifica deduzionedifensiva, ha rilevato che il richiamo all'ipotesi criminosa indicata nelprovvedimento di sequestro -che specifica chiaramente l'arco temporale dellecondotte illecite- è idoneo a individuare il perimetro cronologico dei dati e deidocumenti oggetto di necessaria apprensione. Comunque, ferme restando taliconsiderazioni, ha integrato i provvedimenti impugnati, specificandoespressamente che i dati oggetto di sequestro probatorio sono quelli relativi allecomunicazioni intercorrenti tra gli indagati negli anni 2024 e 2025.In ordine ai tempi della restituzione, il pubblico ministero ha rappresentato diaver nominato, contestualmente all'esecuzione della perquisizione, un proprioconsulente ma di aver verificato l'impossibilità di una immediata estrazione deidati a fronte del numero di dispositivi rinvenuti. Ha confermato che, come giàprefigurato nel decreto di sequestro, era già stata disposta l'effettuazione di copiaforense nei modi di cui all'art 360 cod. proc. pen., in vista di una restituzione deidispositivi, una volta ultimate le operazioni, indicando come termine ultimo quellodi un meseIl Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di riesame presentata dagliindagati, confermando il decreto di sequestro.2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione i difensoridi [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo perviolazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen., conriferimento al mancato rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.Nella prospettazione difensiva, erroneamente il Tribunale per il riesameavrebbe ritenuto che il mero richiamo, contenuto nel decreto di sequestroprobatorio, all'accordo corruttivo e alla sua delimitazione temporale siano criteriadeguati alla selezione delle cose da sequestrare. Al contrario, il decreto disequestro sarebbe privo di idonea motivazione in ordine: a) alla necessità dieseguire un sequestro così esteso dei contenuti del cellulare e del personalcomputer; b) ai criteri che devono presiedere alla selezione del materialeinformatico; c) ai tempi entro cui verrà effettuata tale selezione. Né la limitazionedel vincolo reale effettuata dal pubblico ministero in udienza alla messaggistica diposta elettronica, ai messaggi whatsapp e agli sms tra gli indagati negli anni 2024-2025 sarebbe idonea a emendare il vizio, sia perché in sé connotata da ampiezzae genericità, sia perché attinente alla modalità esecutiva e non alla fase geneticadi apposizione del vincolo.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i motivi di annullamentodi seguito sintetizzati.4.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 247, 253, 125, comma 3,cod. proc. pen., in quanto, a fronte della generica ipotesi accusatoria, il decretonon indica né le ragioni della necessità di disporre un vincolo omnicomprensivo,né il collegamento delle cose da apprendere con il reato contestato. In difetto diindicazione del rapporto di pertinenzialità tra reato e beni da apprendere, il decretoavrebbe, dunque, carattere meramente esplorativo.4.2 Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 125, 352, 353, 354 cod.proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.4.3 Violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 125 cod. proc. pen., inquanto l'integrazione delle motivazioni del decreto di sequestro probatorioeffettuata dal pubblico ministero all'udienza innanzi al Tribunale per il riesamesarebbe tardiva e inidonea a sanare l'originario difetto di motivazione del decreto.4.4 Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere lamotivazione erronea, contraddittoria e apparente poiché il Tribunale per il riesame,dopo aver evidenziato gli elementi che la giurisprudenza ritiene necessari pergiustificare il decreto di sequestro probatorio di apparecchi elettronici, anzichéannullare il decreto impugnato, lo ha confermato pur essendo quegli elementiinsussistenti.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i seguenti motivi diannullamento.5.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. perviolazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.5.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 324, comma 9, cod.proc. pen. perché la motivazione del Tribunale per il riesame deve considerarsimeramente apparente in ordine alle specifiche ragioni investigative e ai criteri diselezione dei beni da apprendere. Tale carenza non sarebbe colmata, ma, anzievidenziata, dalla tardiva integrazione fatta in udienza dal pubblico ministero.6. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiestadi discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, comein epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Il tema posto dai ricorrenti attiene al rispetto del principio di proporzionalitànell’acquisizione di dati da dispositivi informatici.L’art. 253 cod. proc. pen. stabilisce che il sequestro ha ad oggetto il corpo delreato e le cose pertinenti al reato.Le modalità di sequestro del corpo del reato nei casi in cui esso sia, o possaessere, contenuto in un sistema informatico non è oggetto di disciplina specifica.Il codice, all’art. 258, comma 4, detta una regola particolare, in tema didocumentazione cartacea, relativa al caso in cui i documenti facciano "parte di unvolume o di un registro"; da essa si evince come, di norma, non possa procedersia sequestri di masse indistinte di documenti senza una specifica ragione (Sez. 6,n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264094).Si tratta di una regola certamente applicabile anche ai casi in cui il contenitorenon sia un “volume” o un “registro” ma un archivio informatico.Rispetto all’archivio cartaceo, però, quello informatico pone problemi moltopiù complessi, in quanto l’evoluzione tecnologica ha reso possibile memorizzaregrandi masse di dati in dispositivi elettronici di comune uso, che finiscono con ilconservare la documentazione, o l’auto-documentazione -attraverso, ad esempio,chat o e-mail- di svariati aspetti della vita personale, professionale, sociale delloro utilizzatore.È un dato di comune esperienza che nell’ambito di gran parte dei procedimenticon un certo grado di complessità, non solo per la natura dei fatti ma per lastruttura stessa delle indagini, la prova principale è spesso formata attraversol’accesso ai dati personali.In questi casi, per sequestrare i dati di interesse investigativo, occorreperquisire il dispositivo elettronico e selezionare quelli da acquisire, in quantonecessari per l’accertamento dei fatti per cui si procede.Proprio il collegamento tra la cosa (il dato) e il reato da dimostrare impedisce,di regola, che possa essere disposto un indiscriminato sequestro dell’interodispositivo. Un sequestro così ampio sarebbe, infatti, contrario alle ragioni ad essosottese e non proporzionato.3. Il codice prevede espressamente il necessario rispetto della proporzionalitàsolo per le misure cautelari personali: l’art. 275 cod. proc. pen. condizional’applicazione della misura cautelare personale non solo all’essere in presenza diun reato astrattamente grave, ma anche a una verifica di proporzionalità tra lagravità del fatto concreto e le esigenze cautelari da soddisfare. La giurisprudenzaha ritenuto tale regola espressione di un principio generale, valido anche per lemisure reali, preventive e probatorie (per queste ultime, tra le tante, Sez. U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01, Sez. U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che il sequestroprobatorio del corpo del reato deve essere disposto esclusivamente con riferimentoa beni concretamente necessari alle finalità probatorie, al fine di garantire uncorretto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti e ilsacrificio del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del PrimoProtocollo addizionale alla CEDU (sentenza n. 5876 del 28/01/2004, cit.).Successivamente, hanno ulteriormente precisato che la proporzionalità, qualeespressione del principio di ragionevolezza, incorpora anche il requisito dellaresidualità della misura, nel senso che il sequestro può essere disposto soloquando non sia possibile conseguire il medesimo risultato con modalità menoafflittive (sentenza n. 36072, del 19/04/2018 cit.).La proporzionalità, quindi, è intesa, innanzi tutto, in senso quantitativo, inquanto, nel contesto della sussistenza di una notizia di reato e della necessità aifini probatori, preclude l’“eccessività” del mezzo rispetto al fine, per evitare ilrischio di uso pretestuoso del sequestro per lo svolgimento di attività esplorativealla generica ricerca di possibili illeciti.Il sequestro, infatti, è un mezzo di ricerca della prova e non può trasformarsi,notizia di reato.4. In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità ha assuntoconnotati più ampi.Esso costituisce uno dei principi generali del diritto dell’Unione europea,previsto dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato e dagli artt. 49, par. 3, e 52 dellaCarta dei diritti fondamentali.In generale, l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea prevede che le eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentalidevono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e,soprattutto, essere necessarie e proporzionate rispetto a finalità di interessegenerale riconosciute dall’Unione o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.Pur non essendo espressamente previsto dalla CEDU, il principio è richiamatodalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di limiti alla ingerenzanei diritti fondamentali, in quanto, per quel che qui interessa, l’acquisizione di daticontenuti in dispositivi informatici o telematici interferisce con il diritto allariservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata edella vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale.Secondo la Corte EDU, poi, ogni misura incidente sul diritto di proprietà deveessere non solo prevista dalla legge e finalizzata a un interesse pubblico (art. 1,par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU) ma anche conforme a un equo bilanciamento trainteresse generale e diritti individuali, da valutarsi in termini di proporzione tramezzo utilizzato e scopo perseguito (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000,Beyeler c. Italia). Questo equilibrio risulta compromesso quando il sacrificioimposto al privato risulti eccessivo (Corte Edu, 13 dicembre 2016, [OSCURATO:SOCIETA]. c. Romania, citate da Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, PMT in proc. DiDomenico, Rv. 289205 - 01).Nell’ambito delle indagini penali, quindi, il principio di proporzionalità operacome criterio di valutazione delle ingerenze nei diritti fondamentali: lacompressione del diritto fondamentale non deve essere eccessiva rispettoall’importanza dello scopo perseguito.Così, il principio di proporzionalità finisce con l’avere anche una valenza“qualitativa”, che assume particolare rilievo con riferimento all’accesso ai datidigitali, ove la tecnologia consente acquisizioni massive e indiscriminate diinformazioni personali.In tale prospettiva, quindi, è necessaria una comparazione tra lesione arrecatae fine perseguito, ossia una valutazione comparativa tra l’importanza dell’obiettivodi indagine e l’interesse alla tutela della vita privata e dei dati personalidell’obiettivo.Ad esempio, nella materia di accesso ai dati, la CGUE ha affermato che ilgiudice, per autorizzare l’accesso, deve previamente comparare gli interessi ingioco e non disporre meccanicamente l’accesso ai dati sulla base della merasussistenza del reato e dell’utilità probatoria. Il parametro, cioè, è la gravitàdell’ingerenza ai danni dell’utente, in applicazione dell’art. 52 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea citato, che riferisce il principio di proporzionalitàalle «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dallapresente Carta» (CGUE Grande Sezione - 30 aprile 2024 C-178/22).Nell’interpretazione della Direttiva 2016/680 (divenuta normativa nazionale,in quanto trasfusa nel d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51) - che prevede «normerelative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse lasalvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica»- la CGUE haaffermato che, nell’autorizzare il trattamento dei dati -inteso come «qualsiasioperazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processiautomatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come (...)l’estrazione, la consultazione»-, il giudice nazionale deve valutare se l’ingerenzanel caso concreto sia proporzionata all’obiettivo, tanto che può negare l’accessoanche se il reato raggiunga la soglia di gravità prevista dal diritto nazionale.Infatti, il giudice o l’entità incaricata del controllo deve essere in grado digarantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi legittimi connessi alleesigenze dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e, dall’altro, i dirittifondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dellepersone i cui dati sono interessati dall’accesso ([OSCURATO:PERSONA] du Net e a. C-470/21).Si tratta di una prospettiva diversa, che impone di comparare gli interessi ingioco, di bilanciare, cioè, la compressione di un diritto fondamentale, quale quelloalla riservatezza, e la tutela di altri interessi, quale quello alla repressione dei reati,specie nei casi in cui vengano in considerazione dati di persone terze rispetto alreato per cui si procede.Una valutazione, dunque, non solo astratta ma anche concreta, da effettuarecaso per caso.Si rammenta, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Cortecostituzionale (sentt. nn. 113/2025, 85/2024 e 236/2016), le disposizioni dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possono essere comunquevalorizzate quali criteri interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali.Ne consegue che le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualiquelle citate, nella parte in cui danno applicazione non già a disposizioni particolaridel diritto unionale, bensì ai diritti fondamentali consacrati nella Carta, possonoassumere una portata più ampia sul piano dei principi e concorrereall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ordinamento interno.In un’ottica qualitativa, di comparazione tra scopo perseguito attraverso lostrumento di indagine e entità della compressione del diritto individuale, possonoessere letti anche l’art. 275 cod. proc. pen. -che, come sopra detto, stabilisce cheogni misura debba essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia statao che si ritiene possa essere irrogata-, e le disposizioni sull’ordine europeo diindagine passivo -art. 7 d. lgs. n. 108 del 21 giugno 2017 (di attuazionenell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo edel Consiglio del 3 aprile 2014 in tema di Ordine d'indagine europeo), secondo cui«l’ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare unsacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indaginio di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificatodalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto dellagravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista»-.5. Il principio di proporzionalità, in mancanza di regole specifiche in materiadi sequestri, è stato declinato dalla giurisprudenza sia in riferimentoall’individuazione degli oggetti da apprendere sia in riferimento al tempodell’apprensione.Così, si è affermato che il decreto di sequestro probatorio dei dispositivielettronici e telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva, deveindicare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b)i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviatonel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei datidi interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporaledell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezionecon conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.«Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dallamisura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione delladisponibilità esclusiva dei dati personali archiviati» (tra le tante: Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R.,Rv. 287778 – 02).Tali criteri sono stati elaborati per dare corpo al principio, chiaramenteespresso dal legislatore, secondo cui il sequestro è disposto solo se e nei limiti incui è necessario per l'accertamento dei fatti, come emerge non solo dalla comuneesperienza ma anche, tra l’altro, dalla formulazione letterale dell’art. 253 cod.proc. pen., che non impone il sequestro del corpo del reato in ogni caso, ma soloqualora sia necessario per l’accertamento dei fatti, dall'art. 262 cod. proc. pen.,che, senza distinguere tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede larestituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima dellasentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", edall’art. 354 cod. proc. pen. che, con la locuzione “se del caso”, facoltizza, senzarenderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della poliziagiudiziaria.Per questo è stata affermata la necessità che il provvedimento geneticoindividui limiti temporali e limiti oggettivi dell’apprensione nonché criteri diselezione delle cose da apprendere.Tali criteri giurisprudenziali, proprio per le ragioni sottese alla loroelaborazione, non devono, però, essere considerati alla stregua di un rigidoprotocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro.Si tratta, piuttosto, di regole, nate per garantire il rispetto dei principi dipertinenzialità e di proporzionalità, che devono essere, di volta in volta, calate nelcaso concreto e applicate in modo che quei principi siano rispettati, tenendo benpresente che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e che l’applicazionetroppo rigida di protocolli in ordine, ad esempio, alla individuazione delle cose daapprendere, finirebbe per snaturarlo.Solo la valutazione, nel caso concreto, della necessità di procedere asequestro del bene ai fini della prova, dell’esistenza del vincolo di pertinenzialitàtra tale bene e il reato e del criterio di proporzionalità permettono, da un lato, dievitare sequestri inutili o troppo estesi o meramente esplorativi e, dall’altro, di nonparalizzare l’attività di ricerca della prova, con il rischio di finire con l’imporre alpubblico ministero di cercare solo quello che sa già di trovare.Così, l’indicazione dei tempi entro cui sarà effettuata la restituzione è davalutare caso per caso, essendo in talune ipotesi concretamente inesigibile unaindicazione specifica (si pensi alle ipotesi, come quella in esame, in cui la quantitàdi dispositivi appresi richiede tempi di analisi non esattamente preventivabili).Le stesse “parole chiave” rappresentano soltanto uno degli strumentiutilizzabili per procedere alla selezione del materiale acquisito ma non possonoessere elevate a requisito indefettibile del decreto di sequestro. Esse costituiscono,infatti, una tra le possibili modalità operative, funzionale a circoscrivere l’ambitodell’acquisizione, ma non esauriscono le tecniche di individuazione dei datiindispensabili ai fini dell’accertamento dei fatti per cui si procede.La loro funzione può essere svolta anche attraverso criteri alternativi, purchéconcretamente idonei a garantire una selezione mirata e non eccedente rispettoalle esigenze probatorie. Tali criteri possono consistere, ad esempio,nell’individuazione di determinate tipologie di documenti, di contesti comunicativio di relazioni tra soggetti, ovvero in altre modalità selettive coerenti con l’oggettodell’indagine.Ciò che rileva, in definitiva, non è l’adozione di uno specifico strumento tecnicoma l’effettiva capacità del criterio prescelto di assicurare il rispetto dei principi dipertinenzialità e proporzionalità, evitando acquisizioni indiscriminate o meramenteesplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova.Se, ad esempio, si intende provare che due soggetti si conoscono e sifrequentano non ci sarà la necessità di individuare parole chiave, che potrà, invece,esserci nei casi in cui l’oggetto specifico dell’accertamento sia confinato entroambiti più ristretti (ad esempio: partecipazione ad una determinata gara diappalto).Del resto, si ammette l’acquisizione indiscriminata di un'intera categoria dibeni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione dellesingole res strumentali all'accertamento del reato, a condizione cheil sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblicoministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato percui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, edella difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02).6. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi.Va premesso che, nel caso in esame, il fumus commissi delicti (o, meglio, la“qualificata notizia di reato”) non è contestato. Il decreto di sequestro dà attodell’esistenza di un accordo corruttivo tra i ricorrenti, funzionari ANAS, eDellavalle, libero professionista e socio di alcuni studi di architettura, volto afavorire, in cambio di varie utilità, l’approvazione e realizzazione dei progettipresentati da quest’ultimo.Quanto al sequestro, la necessità di apprendere una intera categoria di beni,tra i quali successivamente selezionare le cose strumentali all’accertamento delreato, è stata adeguatamente motivata in relazione al tipo di contestazione,caratterizzata dallo stabile asservimento dei pubblici ufficiali al privato corruttore,e alla difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro non essendo emersi,in base alle indagini già effettuate, «elementi idonei a giustificare, allo stato, unadiversa selezione».In relazione al nesso di pertinenzialità, il Tribunale ha osservato che è statadisposta l’acquisizione di dati e documenti necessari per ricostruire la genesi dellecondotte corruttive e i fatti illeciti e per identificare eventuali complici. Inquest’ottica il sequestro ha ad oggetto la messaggistica scambiata tra gli indagatie inerente gli accordi corruttivi.Il provvedimento impugnato ha ritenuto tale criterio di selezione adeguato,tenuto conto che, in assenza di rapporti personali tra gli indagati, non vi è motivodi ritenere che vi siano messaggi che esulino dal contesto professionale in cuisarebbero stati posti in essere gli illeciti ipotizzati.Anche il richiamo al tempus commissi delicti è stato ritenuto perimetrazionetemporale adeguata, in quanto una maggiore limitazione ex ante sarebbeinesigibile, rispetto alle esigenze di ricerca della prova in relazione al reatoastrattamente configurabile, che, come detto, è caratterizzato dalla messa adisposizione dei pubblici ufficiali in favore del privato corruttore.In ordine, infine, ai tempi e modalità di analisi, il Tribunale ha rilevato che ildecreto di sequestro prevedeva ab origine la tempestiva duplicazione delcontenuto dei dispositivi mediante estrazione di copia forense con le forme e legaranzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e che il pubblico ministero, in udienza,ha espressamente specificato che i dispositivi saranno restituiti non appenaultimate tali operazioni.Tale limite temporale deve ritenersi adeguato, tenuto conto del numero didispositivi rinvenuti e delle difficoltà incontrate nello sblocco di taluni di essi.Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastatacon i ricorsi.7. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente