CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17284/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo, n. 39/04/2015, pronunciata 1'11 novembre 2014 e depositata il 20 gennaio 2015; R.G.N. 17284/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò l'appello (principale) proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 187/01/2013 della CTP di Teramo senza statuire in merito all'appello incidentale esperito dall'Amministrazione. La contribuente, correttamente intimata, non si costituisce [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono. 2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deducono «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 18 e 53 d.lgs. n. 546/92». In sostanza, ci si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito all'appello incidentale proposto dall'A.E. ed avente ad oggetto il capo della statuizione di primo grado di accoglimento dell'impugnazione dell'atto impositivo in merito al trattamento sanzionatorio. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono «violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 3, 6 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471/97». La ricorrente, sostanzialmente per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere insussistente l'omessa pronuncia di cui innanzi, censura la sentenza della CTR laddove avrebbe implicitamente confermato la statuizione di primo grado che avrebbe ritenuto nella specie applicabile il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, in luogo del comma 1 del medesimo articolo invece applicato dall'A.E., ed a tal fine, per esigenze di specificità del ricorso (in termini di autosufficienza) trascrive nella sua parte essenziale il detto atto. R.G.N. 17284/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del motivo n. 2, non contenendo la statuizione impugnata alcuna pronuncia (neanche implicita) in merito al motivo di appello incidentale proposto dall'A.E., rinvenendosi in essa un mero riferimento alla sua proposizione nella ricostruzione del fatto processuale. È appena il caso di rilevare che nella specie, non sussistono i presupposti per una decisione della questione di diritto sottoposta alla CTR con l'appello incidentale, presupponendo essa valutazioni ed accertamenti in fatto (non emergenti della citata statuizione). 3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1, con assorbimento del motivo n. 2, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento del motivo n. 2, e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche aile spese del presente giudizio di l