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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 31807/2026

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e di errore materiale relativo al processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione n. 16432 del 18/03/2026 visti gli atti, la sentenza n. 16432/2026 ed il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 16432 del 18/03/2026 questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];

2. Il dispositivo così recita: « Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli».

3. il ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli».

4. il dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto delle parole «della circostanze attenuante» avrebbe dovuto scriversi «della fattispecie.

5. In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo d'udienza.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di errore materiale relativo al processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione n. 16432 del 18/03/2026 visti gli atti, la sentenza n. 16432/2026 ed il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 16432 del 18/03/2026 questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; 2. Il dispositivo così recita: « Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli». 3. il ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli». 4. il dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto delle parole «della circostanze attenuante» avrebbe dovuto scriversi «della fattispecie. 5. In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo d'udienza. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris