CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 929/2021pubblicata il 02/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall’Inpsnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29368/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 20209/2026Data pubblicazione 16/06/20262. La controversia ha per oggetto la pretesa dell’istituto previdenziale diiscrivere [OSCURATO:PERSONA] nella gestione assicurativa degli esercenti attivitàcommerciali per la sua partecipazione personale al lavoro della società HPS.r.l. della quale il Vullo, oltre che socio, era anche amministratore unicocon iscrizione nella gestione separata.3. Il Tribunale di Agrigento accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ritenneillegittima la pretesa alla doppia iscrizione pretesa dall’istitutoprevidenziale, con le statuizioni conseguenti.4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, harigettato il ricorso originariamente proposto.5. Per la cassazione della sentenza la parte privata ricorre con quattromotivi, illustrati da memoria. INPS ha depositato procura alle liti senzasvolgere attività difensiva.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricato art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.)il ricorrente lamenta la violazione dell’art.437 cod. proc. civ., conriferimento ai documenti tardivamente prodotti dall’istituto previdenzialesolo in grado di appello (copie modelli UNICO).2. La censura è inammissibile perché nuova. In disparte gli altri profili diinammissibilità, non risulta che l’odierno ricorrente abbia proposto taleeccezione al giudice d’appello (nulla viene trascritto e localizzato); né lasua tempestiva proposizione risulta dalla motivazione della sentenzaimpugnata.3. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 commaNumero registro generale 29368/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 20209/2026Data pubblicazione 16/06/2026203 della legge n.662/1996, 12 comma 1 del d.l. n.78/2010, 2 comma 26della legge n.335/1995 e degli artt.2697 e 2729 cod. civ.4. Deduce che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sussistenzadei presupposti per la iscrizione nella gestione commercianti, in difetto diprova da parte dell’istituto previdenziale della partecipazione, da parte diVullo, al lavoro aziendale. Lamenta, in particolare, il malgoverno deiprincipi in materia di valutazione ed ammissione delle presunzionisemplici, con riferimento ai documenti prodotti in giudizio dall’Inps ed alleconclusioni che la corte territoriale vi ha tratto.5. Sulla questione agitata dal ricorrente il Collegio intende dare continuitàal costante orientamento di questa Corte, peraltro richiamato dallo stesso«in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., ladoppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l.n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cuiall'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita,presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a caricodell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attività aziendalecommerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltantocome espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma ancheorganizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso viè un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta erilevante nel ciclo produttivo della stessa» (da ultimo, Cass.n.2319/2026).6. La corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, perché haritenuto che incombesse sull’istituto previdenziale l’onere di provare laeffettiva partecipazione personale del socio Vullo all'attività svolta dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., in modo abituale e prevalente.7. All’esito dell’esame del compendio istruttorio, ha ritenuto che tale provafosse stata fornita per mezzo di presunzioni, desumibili dalladocumentazione prodotta dall’Inps: l’istanza di iscrizione alla gestioneNumero registro generale 29368/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 20209/2026Data pubblicazione 16/06/2026commercianti del gennaio 1999, con attestazione della partecipazionepersonale al lavoro della società [OSCURATO:SOCIETA]., con abitualità e prevalenza; imodelli UNICO per gli anni dal 2001 al 2009.8. Con riferimento alla valutazione della dichiarazione «erroneamente»(così il ricorrente) presentata da Vullo ai fini di ottenere la iscrizione allagestione commercianti, se può convenirsi con il ricorrente che debbaescludersene il valore confessorio in senso stretto, sulla base deiprecedenti di Cass. nn.854/2008 e 6392/2017, al tempo stesso deve peròritenersi che la mancanza di valore confessorio in senso stretto (id est:della mancanza degli effetti previsti dagli artt.2730 e segg. cod. civ.) nonimpedisca il loro apprezzamento da parte del giudice del merito qualipresunzioni semplici, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt.2727 e2729 cod. civ.9. Nel caso in esame la corte ha fatto buongoverno dei principi in materiadi presunzioni, perché ha fondato il suo convincimento su presunzionigravi (la prova della provenienza delle dichiarazioni dall’autore non ècontestata), precise (la domanda di iscrizione rappresenta in modoimmediato e diretto la sussistenza dei requisiti del lavoro personaleprestato nella società, in modo prevalente e abituale) e concordanti (ladomanda di iscrizione trova riscontro nella documentazione reddituale).10. Deve pertanto concludersi che la corte territoriale ha valutato la provaper presunzione nei limiti del suo prudente apprezzamento, in questa sedenon sindacabile perché compiuto in conformità degli artt.2727 e 2729 cod.civ.11. Il secondo motivo è dunque infondato.12. Con il terzo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt.1224 e 2033 cod. civ.13. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente lamenta che la corteterritoriale non ha esaminato i due motivi costituenti l’appello incidentale,Numero registro generale 29368/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 20209/2026Data pubblicazione 16/06/2026ma non si cura di trascriverli nel ricorso per cassazione, e ciò nonconsente a questo Collegio di apprezzare in concreto la lamentataviolazione processuale.14. Con il quarto motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91,92 e 96 cod. proc. civ., con riferimento alla condanna alla rifusione dellespese del doppio grado del giudizio di merito.15. In disparte l’ultroneo riferimento all’art.96 cod. proc. civ., va rilevatoche la corte territoriale ha regolato le spese di lite secondo il principiodella soccombenza, e secondo il costante orientamento di questa Corte, alquale il Collegio intende dare continuità, in tema di regolamento dellespese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da talesindacato la valutazione di opportunità circa la mancata compensazionedelle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi motivi (Cass.n.36237/2023).16. All’esito dell’esame il ricorso deve essere complessivamente rigettato.17. Nulla sulle spese perché INPS ha depositato procura alle liti senzasvolgere attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente