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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 00065/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria trasmessa in data 2.10.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, è manifestamente infondato poiché l'atto è stato inviato al difensore, presso cui l'imputato aveva eletto domicilio, e che, nel rinunciare al mandato, non aveva tuttavia comunicato alla AG di rifiutare gli atti inviati al suo studio, in tal modo privando di efficacia la precedente e rituale elezione di domicilio che, in difetto, persisteva legittimando l'invio delle comunicazioni destinate all'imputato (cfr., Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. :283019 - 02); rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce la inutilizzabilità di atti acquisiti al fascicolo del dibattimento senza il consenso delle parti, è manifestamente infondato poiché, per un verso, si è in presenza, quanto ai verbali di sequestro, di atti irripetibili ovvero di documenti la cui utilizzabilità, ove non formati in violazione di specifiche disposizioni di legge, deve essere tempestivamente contestata (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806 - 01); per altro vero, che nel regime processuale vigente al momento del fatto, non poteva rilevare in tal senso l'eventuale illegittimità della perquisizione che abbia preceduto e sia stato il presupposto dell'avvenuto sequestro; ritenuto che il terzo motivo propone censure non consentite, dal momento che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare sul loro mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie; rilevato che il quarto motivo è a sua volta non consentito lamentando l'omesso riconoscimento, d'ufficio, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non aveva formato oggetto né di devoluzione in appello ma nemmeno, a tutto concedere, di sollecitazione difensiva nel corso del giudizio di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P .

Q .

PII . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria trasmessa in data 2.10.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, è manifestamente infondato poiché l'atto è stato inviato al difensore, presso cui l'imputato aveva eletto domicilio, e che, nel rinunciare al mandato, non aveva tuttavia comunicato alla AG di rifiutare gli atti inviati al suo studio, in tal modo privando di efficacia la precedente e rituale elezione di domicilio che, in difetto, persisteva legittimando l'invio delle comunicazioni destinate all'imputato (cfr., Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. :283019 - 02); rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce la inutilizzabilità di atti acquisiti al fascicolo del dibattimento senza il consenso delle parti, è manifestamente infondato poiché, per un verso, si è in presenza, quanto ai verbali di sequestro, di atti irripetibili ovvero di documenti la cui utilizzabilità, ove non formati in violazione di specifiche disposizioni di legge, deve essere tempestivamente contestata (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806 - 01); per altro vero, che nel regime processuale vigente al momento del fatto, non poteva rilevare in tal senso l'eventuale illegittimità della perquisizione che abbia preceduto e sia stato il presupposto dell'avvenuto sequestro; ritenuto che il terzo motivo propone censure non consentite, dal momento che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare sul loro mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie; rilevato che il quarto motivo è a sua volta non consentito lamentando l'omesso riconoscimento, d'ufficio, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non aveva formato oggetto né di devoluzione in appello ma nemmeno, a tutto concedere, di sollecitazione difensiva nel corso del giudizio di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P . Q . PII . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i