CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21.9.2020 la Corte di appello di Roma in un procedimento avente ad oggetto la richiesta di un'equa riparazione per errore giudiziario, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 6.400,00 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione che si assume patita dal 16.1.2015, data di notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e il 4.2.2005, data in cui il Tribunale di Napoli in sede di riesame ha annullato l'ordinanza restrittiva e disposto l'immediata scarcerazione del medesimo. 2.La vicenda processuale del Musella era strettamente connessa a quella di [OSCURATO:PERSONA], condannato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe fornito un falso alibi. In data 6 dicembre 2006 la Corte di assise di Napoli aveva riconosciuto il Musella colpevole del reato di cui all'art. 378 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. La Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 7 aprile 2008 aveva confermato la condanna, divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione deciso in data 12.2.2009. Successivamente, essendo emerso che l'omicidio del Marino era stato commesso da un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA], la difesa del Musella e del [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto la revisione della sentenza di condanna per cui la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 18 maggio 2017, definitiva il 16 novembre 2017, aveva revocato la sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli in data 6 dicembre 2006 assolvendo il Musella perché il fatto non sussiste e il [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 643 cod. proc. pen. deducendo che, nonostante nella motivazione dell'ordinanza impugnata si ricostruisca la vicenda del Musella in modo chiaro e si riconosca la sussistenza di un errore giudiziario commesso ai suoi danni, si sia liquidata un somma forfettaria peraltro indicandola a titolo di ingiusta detenzione. Né nella motivazione è rinvenibile il percorso logico motivazionale a sostegno della decisione adottata. In data 19 ottobre 2020 la difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti ove nuovamente ha dedotto l'assenza nell'ordinanza impugnata di un percorso logico motivazionale giustificante le ragioni che hanno indotto a riconoscere il danno per riparazione dell'errore giudiziario solo in relazione a venti giorni di detenzione. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Va premesso che la riparazione per l'errore giudiziario, come quella per l'ingiusta detenzione, trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine comune della previsione dei due casi di riparazione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico. La riparazione per l'errore giudiziario o per l'ingiusta detenzione richiama la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia. La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo. Evidente la ratio di tale impostazione: se il legislatore avesse costruito la riparazione della ingiusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo alle persone che hanno agito ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l'esigenza fondata sull'art. 24, comma 4, Cost. nonché sul diritto comunitario e internazionale di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sulla esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni (Sez 4, 19.3.2015, n. 22444, Ferrantelli). 2. Premessa la ratio solidaristica comune, la riparazione per l'errore giudiziario e per l'ingiusta detenzione si differenziano quanto ai presupposti e ai criteri di determinazione dell'indennizzo.In base all'art. 643, comma 1, cod. proc. pen. che fa espresso riferimento all'errore giudiziario e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna, il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni patrimoniali, anche i danni non patrimoniali, ivi incluso il danno biologico (vedi Sez. 4, 25.11.2003, n. 2050, Barillà, Rv. 227669). Dal punto di vista contenutistico, nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, deve tenersi conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all'interruzione delle attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, e al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita (Sez.4, 18/3/2009, n.22688, Lastella, Rv.243990). Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve inoltre tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna (vedi Sez. 4, 23/2/2006, n. 24359, Pisano, Rv. 234612). 3.11 sistema delineato comporta comunque la necessità di utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi per la determinazione dell'indennizzo, pur non essendo inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. La procedura per la riparazione dell'errore giudiziario ha, dunque, una componente indennitaria e una risarcitoria, ed il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili (Sez. 4, 4/4/2018, n. 25886, Montalto, Rv. 273403 ; Sez. 4, n.10878 del 20/1/2012, Sterio, Rv.242446). 4.A differenza della riparazione per errore giudiziario, la riparazione per l'ingiusta detenzione non consente di estendere l'indennizzo ad effetti dannosi del processo non direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita. Costituisce oggi ius receptum, ad esempio, il principio che debba escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sè idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (cfr. la recente Sez. 4, n. 6913 del 12/2/2021, Errico, Rv. 280545). 5. La liquidazione va, in ogni caso, effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, 17/11/2011, n. 10123, dep. 2012, Amato, Rv. 252026). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica. Va, altresì, ricordato che in tema di riparazione per errore giudiziario, a differenza di quanto previsto a proposito della riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., la colpa grave impeditiva del diritto alla riparazione deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso allo stesso (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 4, n. 2569 del 24/09/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 213141). Il che comporta un onere di attenta valutazione di tale condotta anche quando la stessa sia considerata fattore causale concorrente nella genesi dell'errore, dovendo accertarsi, secondo le regole generali a proposito dell'indagine della rilevanza sul piano causale dei fattori concorrenti, sia la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato, sia il suo apporto alla verificazione dell'evento. In entrambi i procedimenti il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739). Inoltre mentre la riparazione per l'ingiusta detenzione limita l'indennizzo ad aspetti direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita, la riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen., oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche le conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Deve tenersi conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all'interruzione della attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, ed al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita (Sez. 4, 18/3/2009, n. 22688, Lastella, Rv. 243990) nonché ai pregiudizi derivanti dal processo penale promosso nei confronti dell'istante ivi compreso il danno da "perdita di chance", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo (Sez. 4, 23/2/2006, n. 24359, Pisano, Rv. 234612). 6. Così tracciate le differenze tra i due istituti, l'ordinanza impugnata emessa a seguito della domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la corresponsione di un'equa riparazione per errore giudiziario, dopo aver ricostruito la vicenda processuale del medesimo nonché la sussistenza dei presupposti per la riparazione dell'errore giudiziario, ha concluso riconoscendo, invece, sia pure in base agli artt. 643, 646 cod. proc. pen., un indennizzo per ingiusta detenzione parametrato ai venti giorni in cui il Musella è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Risulta evidente dalla lettura dell'ordinanza la discrasia tra premesse e conclusioni (di cui vi è già traccia nella menzione del procedimento come avente ad oggetto la riparazione per l'ingiusta detenzione) e quindi la manifesta illogicità dell'ordinanza laddove il giudice di appello, dopo aver ritenuto sussistenti i presupposti per la riparazione dell'errore giudiziario, ha poi provveduto a liquidare l'indennizzo per la ingiusta detenzione. 7. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma che si atterrà ai principi dianzi indicati per la liquidazione dell'indennizzo richiesto. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'app