CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/9/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 25/6/2021 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:- violazione dell'art. 4 contestato; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento illogico ed apodittico, oltre che privo di ogni esame delle censure difensive. Con l'atto di gravame, in particolare, sarebbe stato evidenziato che gli stessi testimoni indotti dall'accusa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero dimostrato che la contestazione - relativa alla dichiarazione integrativa del dicembre 2017 - afferiva ad una erronea classificazione e valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati (e ritenuti erronei) sarebbero stati comunque indicati nella stessa dichiarazione; sarebbe evidente, pertanto, il ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1-bis della norma contestata, con conseguente esclusione del reato. Sotto altro profilo, la Corte di appello non avrebbe valutato che tale erronea classificazione di dati sarebbe comunque riferibile esclusivamente al commercialista della società, [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, avrebbe espressamente dichiarato in dibattimento di aver presentato la dichiarazione integrativa su propria ed autonoma decisione (così, peraltro, emendando una originaria dichiarazione che i verbalizzanti avrebbero invece definito corretta). La sentenza, poi, conterrebbe una motivazione evidentemente viziata anche in punto di dolo specifico (richiesto dalla norma contestata), dimenticando che soggetto imputato non era il commercialista, ma il ricorrente, e che solo in capo a quest'ultimo sarebbe stato necessario accertare il profilo psicologico del reato; quanto al dolo dell'imputato, per contro, la sentenza non conterrebbe un'effettiva motivazione, limitandosi a richiamare giurisprudenza in tema di culpa in vigilando sull'operato del commercialista che, però, se eventualmente idonea a generare una responsabilità a titolo colposo, non potrebbe certamente integrare il dolo specifico, quando espressamente richiesto. Diversamente, infatti, quest'ultimo si trasformerebbe in profilo colposo. A tale riguardo, dunque, la sentenza conterrebbe un'evidente confusione tra le due figure, peraltro non valutando che se davvero il ricorrente fosse stato mosso dal dolo di evasione, lo avrebbe riversato nella dichiarazione originaria, non in quella integrativa, peraltro presentata dopo la notifica del PVC, e quindi nulla; - violazione dell'art. 20-bis cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe accolto l'istanza gradata di applicazione di sanzioni sostitutive, al riguardo sviluppando un argomento viziato. In particolare, non si sarebbe considerato che la pena irrogata in primo grado era pari a 8 mesi di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che il ricorrente risultava gravato sì da due precedenti penali (uno dei quali colposo), ma relativi ad oltre trent'anni prima; che lo stesso ricorrente è persona con situazione familiare, lavorativa e sociale più che positiva; 2- infine, la motivazione della sentenza sarebbe viziata anche con riguardo al motivo di gravame in tema di misura della pena, e sarebbe del tutto assente quanto alla durata delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultimo motivo; nel resto, deve essere rigettato. 4. Con riguardo alla prima censura, l'impugnazione risulta innanzitutto inammissibile in ordine al profilo oggettivo del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000. 4.1. Premesso che non è mossa alcuna contestazione quanto al contenuto (ed alle relative voci) della dichiarazione integrativa presentata dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", della quale il ricorrente era legale rappresentante, la Corte osserva che la sentenza impugnata si è pronunciata sul punto con argomento del tutto adeguato, aderente ad oggettive risultanze istruttorie e privo di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile in questa sede. 4.2. In particolare, il Collegio di merito ha congruamente superato la tesi difensiva secondo cui la dichiarazione in questione sarebbe affetta esclusivamente da una erronea classificazione degli elementi attivi o passivi, peraltro oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati e ritenuti erronei sarebbero stati comunque indicati nella dichiarazione medesima (tesi che, sebbene di puro merito, è stata peraltro ampiamente ribadita nel ricorso in esame, anche con ripetuti richiami ad esiti dichiarativi). 4.3. La sentenza di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha infatti evidenziato che le incongruenze riscontrate nella dichiarazione in questione non potevano essere "riferite esclusivamente a questioni di classificazione di dati contabili", ma in alcuni casi erano rimaste prive di logica e coerente spiegazione; in altri casi, ancora, era stata accertata l'inattendibilità delle scritture, con omessa contabilizzazione dei ricavi ed integrazione del delitto in rubrica. Nello specifico, era emerso che: a) erano stati indicati elementi attivi inferiori a quelli reali, a seguito della mancata contabilizzazione di ricavi per un importo complessivo di 526.141,81 euro; b) erano stati indicati elementi passivi fittizi, tra cui sopravvenienze ordinarie non giustificate e documentate per 2.239.182,55 euro, tali da generare evasione IRES per 223.500,00 euro, dunque superiore alla soglia di punibilità vigente ratione temporis. Ancora sul punto, e così ulteriormente rispondendo a censure sollevate nel gravame, la Corte di appello ha poi sottolineato che non potevano valere in senso contrario le dichiarazioni rese dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], che si era riportato alle argomentazioni addotte in 3sede di verifica, che già il primo Giudice aveva definito generiche, irragionevoli e non giustificate. Queste stesse affermazioni, peraltro, non sono state ulteriormente richiamate nel ricorso qui in esame, teso esclusivamente a dimostrare che la dichiarazione integrativa oggetto di giudizio avrebbe costituito il frutto di una decisione del tutto autonoma assunta dallo stesso commercialista. 4.3. Con riguardo al profilo oggettivo del reato contestato, pertanto, la doppia affermazione di responsabilità non merita censure; con l'ulteriore precisazione, peraltro, che le considerazioni riprese nel ricorso circa la presenza soltanto di un'erronea classificazione di elementi attivi e passivi esistenti e rinvenibili da bilancio e contabilità, e dunque circa la configurabilità di un'ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 4, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, risultano evidentemente inammissibili in questa sede, perché di puro merito e proprie del solo giudizio di cognizione, oltre che genericamente dedotte. 5. In ordine, poi, al secondo profilo del reato, quello soggettivo, il ricorso risulta ancora infondato. 5.1. La Corte di appello, in primo luogo, ha richiamato il principio di legittimità in forza del quale colui che abbia affidato al consulente fiscale l'incarico di compilare la dichiarazione dei redditi non è esonerato da responsabilità, in caso di infedele denunzia, e, anche quando la inosservanza degli adempimenti fiscali possa ricondursi a provata negligenza del professionista, la responsabilità di quest'ultimo a titolo di concorso colposo non fa venir meno quella del contribuente, in quanto a quest'ultimo spetta sempre e comunque un dovere di vigilanza. Ancora, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (per tutte, Sez. 3, n. 9417 del 14/1/2020, Quattri, Rv. 278421; Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208). 5.2. Muovendo da queste premesse, la sentenza impugnata ha dunque riconosciuto il dolo del reato in capo al ricorrente, "sia perché non è emersa, da parte dell'operatore professionale, l'ignoranza incolpevole del precetto della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, sia perché non sono state addotte altre plausibili motivazioni che possano giustificare l'infedeltà della dichiarazione." Ancora, la Corte di appello ha valorizzato le modalità delle operazioni in questione, definendole come caratterizzate da artifizi contabili volti a sottrarsi all'imposizione, così corroborando la conclusione in punto di elemento soggettivo del reato, emergendo la coscienza e la volontà di porre in essere una 4rappresentazione mendace degli elementi attivi e passivi indicati in dichiarazione, idonea a trarre in inganno l'organo accertatore e finalizzata esclusivamente ad evadere le imposte dovute. 5.3. Questa motivazione, a giudizio del Collegio, non merita censura. 5.4. Ribaditi i principi giurisprudenziali appena menzionati, deve infatti ritenersi che l'esplicito riferimento della Corte di appello alle "modalità delle operazioni infedelmente riportate" in dichiarazione sia inscindibilmente legato, per un verso, al carattere fraudolento della stessa in ragione dei numerosi elementi già richiamati, e, per altro verso, alla rilevante misura dell'imposta evasa, dettagliatamente riportata nel capo di imputazione e riscontrata all'esito del dibattimento. In forza di questi argomenti, del tutto congrui ed ancorati a risultanze non contestate nel ricorso, le sentenze di merito hanno dunque riscontrato il dolo specifico del reato, le cui modalità - per la loro evidenza - sono state ritenute esplicative dello stesso profilo psicologico, con argomento qui non censurabile perché privo di illogicità manifesta. 6. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche sul motivo in punto di pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui all'art. 20-bis cod. pen. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sulla relativa censura alla sentenza di primo grado, ha evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta, ostandovi la natura e la gravità dei precedenti penali a carico, per quanto risalenti nel tempo, tali da non consentire una previsione positiva circa il recupero sociale del condannato; a tale riguardo, la sentenza ha anche sottolineato che quest'ultimo aveva commesso il delitto qui in esame nonostante i precedenti citati, e nonostante gli fosse stato già riconosciuto due volte il beneficio della sospensione condizionale della pena. 6.2. Deve essere ribadito, dunque, che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (tra le altre, Sez. 4, n. 36961 del 9/10/2025, Held, Rv. 288658). Ebbene, una tale valutazione risulta compiuta dalla Corte di appello, e le considerazioni del ricorrente circa gli elementi che non sarebbero stati invece valorizzati (la misura della pena irrogata in primo grado, la presenza di 2 precedenti molto risalenti nel tempo, la situazione personale e familiare del soggetto) costituiscono argomento di puro merito, non valutabile dal Giudice di legittimità. 56.2. In ordine, di seguito, alla misura della pena, la sentenza impugnata risulta ancora immune da censure (specie, peraltro, con il generico argomento sostenuto nel ricorso, che si limita a definire "insoddisfacente la motivazione al riguardo"). Con affermazione congrua e priva di illogicità manifesta, infatti, è stato sottolineato che la pena irrogata - peraltro previa concessione delle circostanze attenuanti generiche - risultava commisurata alla reale gravità del fatto, oltre ad essere al di sotto della media edittale, così giustificandosi uno sforzo motivazionale anche riferito alla sola equità. 7. Con riferimento, infine, alla durata delle pene accessorie, il ricorso risulta invece fondato. Nonostante l'esplicito motivo di appello (pagg. 22-23), infatti, la sentenza non contiene alcun argomento, neppure implicito, così da dover essere annullata con rinvio su tale punto, con rigetto nel resto. P.Q.M