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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00935/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C'È [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale I")3 P?r- )1 à',.'\),7) de! [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 settembre 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di "Non c'è pace senza giustizia ETS" avverso il decreto di sequestro dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di C 740.000,00 giacente sul conto corrente intestato all'associazione; il Tribunale rilevava che il provvedimento impugnato era stato eseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea (Italia) mediante il congelamento dei beni in esito a rogatoria internazionale ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, proveniente dal Belgio. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di "Non c'è pace senza giustizia ETS", eccependo la violazione di legge in ordine alla qualificazione della provenienza dei beni sottoposti a congelamento come questione di merito e, come tale, preclusa nello stato di esecuzione ai sensi dell'art. 33 Reg.

UE 2018/1805; non era stato considerato che l'associazione ricorrente era terza estranea ai fatti e che i beni attualmente sottoposti a sequestro non provenivano direttamente né dal presunto accrescimento determinato ab origine dal reato ipotizzato a carico di altri soggetti, né da alcuna delle persone sottoposte ad indagini dello Stato di emissione, questioni entrambe di diritto e non di merito: l'art. 33 richiamato indicava con esattezza i profili di merito che sfuggono al sindacato del Giudice dello Stato di esecuzione e non del giudice dello Stato di emissione del provvedimento di congelamento e quindi al sindacato del Tribunale del Riesame di Roma: tali profili di merito insindacabili sono rappresentati dalla ritenuta non configurabilità, ictu oculi, del fumus del reato contestato (anche sotto il profilo della ritenuta insussistenza prima facie del relativo elemento intenzionale) ovvero dell'eventuale esistenza di cause di non punibilità, previste dallo Stato di emissione; pertanto, tutte le questioni avrebbero potuto e dovuto essere affrontate dal Tribunale di Roma. 1.2 II difensore rileva che, ove non venisse accolto il motivo precedente, appariva doveroso devolvere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la Direttiva UE, all'art. 6 prevede solo due ipotesi in cui la confisca è ammissibile previo il preventivo ricorso ad un provvedimento di congelamento ai sensi dell'art. 2 n.1) del Regolamento UE n. 1805/2018: 1) ipotesi ricadente sui proventi di reato (confisca diretta); 2) ipotesi ricadente su beni di valore corrispondente (confisca per equivalente) trasferiti da un indagato a terzi, ovvero da questi ultimi acquisiti da un indagato, a condizione che tali terzi avessero quantomeno dovuto/potuto conoscere che l'indagato stesse cedendo i beni per eludere la confisca; nessuna ipotesi ricorreva nel caso di specie, e comunque )' \''''n \ l'art.6 prevede che in ogni caso la confisca non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.

Pertanto, considerando che l'art. 33 co.1 Regolamento UE n. 2018/1805 prevede che i soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello stato di esecuzione, tale stato viola il diritto comunitario, nonché l'art. 13 CEDU, laddove non garantisce mezzi di tutela effettivi dei propri diritti inviolabili, tra cui il diritto di proprietà; in altre parole, qualora il combinato disposto delle disposizioni di cui agli art. 321 e 324 cod. proc. pen. non consentisse allo Stato di esecuzione di sindacare la legalità della misura del congelamento (anche relativamente alla estraneità del ricorrente ai fatti) sarebbe evidente l'incompatibilità di tale sistema con le disposizioni che, a livello comunitario, obbligano ogni Stato membro a fornire adeguata ed effettiva tutela a chi invochi la buona fede; pertanto, la ricorrente chiede che, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, questa Corte disponga il rinvio alla Corte di Giustizia sulla seguente questione interpretativa pregiudiziale: "Se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea un sistema processuale nazionale che, in caso di riconoscimento del provvedimento di congelamento emesso da un Giudice di uno Stato membro, in conformità al Regolamento UE n. 1805/2018, impedisca al Giudice dello Stato di esecuzione -adito ai sensi dell'art. 33 Reg.ult.cit.- di accertare l'estraneità del soggetto colpito ai fatti che giustificano la misura e/o la non riconducibilità dei beni ad alcuna delle ipotesi di cui all'art.6 della Direttiva UE n.42/2014 o ad altre ipotesi di disponibilità da parte dell'indagato/imputato e, conseguentemente, dispone la restituzione al diverso soggetto avente diritto". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 33 del Regolamento UE n.2018/1805, intitolato "Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca", prevede: "1.

I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 7 e dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo

18. Il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità del diritto di tale Stato.

Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca, l'invocazione di un mezzo di impugnazione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda.

2. I motivi di merito su cui — ) si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione invocato conformemente al paragrafo 1.

4. Il presente articolo fa salva l'applicazione nello Stato di emissione di garanzie e mezzi di ricorso in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE." Pertanto, è espressamente previsto che trova applicazione il diritto dello stato di esecuzione e quindi, nel caso in esame, la conseguente applicazione dell'art. 325 cod. proc. civ. che prevede che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, il sindacato di legittimità è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611); peraltro, si deve rilevare la genericità delle censure proposte, che attengono soltanto alla qualità di terzo dell'associazione ricorrente ed ad una denunciata mancanza di fumus del reato, senza null'altro aggiungere, rendendo così il motivo aspecifico. 1.2 Quanto alla richiesta di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia Europea per sollevare questione interpretativa pregiudiziale, come osservato dal Procuratore generale, il contrasto denunciato con l'art. 6 della Direttiva UE n.42/2014, tale contrasto non è relativo ad una norma nazionale, ma al secondo comma dell'art. 33 sopra richiamato che non consente il ricorso per motivi di merito (come, peraltro, l'art. 325 cod. proc. civ).

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C'È [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale I")3 P?r- )1 à',.'\),7) de! [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 settembre 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di "Non c'è pace senza giustizia ETS" avverso il decreto di sequestro dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di C 740.000,00 giacente sul conto corrente intestato all'associazione; il Tribunale rilevava che il provvedimento impugnato era stato eseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea (Italia) mediante il congelamento dei beni in esito a rogatoria internazionale ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, proveniente dal Belgio. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di "Non c'è pace senza giustizia ETS", eccependo la violazione di legge in ordine alla qualificazione della provenienza dei beni sottoposti a congelamento come questione di merito e, come tale, preclusa nello stato di esecuzione ai sensi dell'art. 33 Reg. UE 2018/1805; non era stato considerato che l'associazione ricorrente era terza estranea ai fatti e che i beni attualmente sottoposti a sequestro non provenivano direttamente né dal presunto accrescimento determinato ab origine dal reato ipotizzato a carico di altri soggetti, né da alcuna delle persone sottoposte ad indagini dello Stato di emissione, questioni entrambe di diritto e non di merito: l'art. 33 richiamato indicava con esattezza i profili di merito che sfuggono al sindacato del Giudice dello Stato di esecuzione e non del giudice dello Stato di emissione del provvedimento di congelamento e quindi al sindacato del Tribunale del Riesame di Roma: tali profili di merito insindacabili sono rappresentati dalla ritenuta non configurabilità, ictu oculi, del fumus del reato contestato (anche sotto il profilo della ritenuta insussistenza prima facie del relativo elemento intenzionale) ovvero dell'eventuale esistenza di cause di non punibilità, previste dallo Stato di emissione; pertanto, tutte le questioni avrebbero potuto e dovuto essere affrontate dal Tribunale di Roma. 1.2 II difensore rileva che, ove non venisse accolto il motivo precedente, appariva doveroso devolvere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la Direttiva UE, all'art. 6 prevede solo due ipotesi in cui la confisca è ammissibile previo il preventivo ricorso ad un provvedimento di congelamento ai sensi dell'art. 2 n.1) del Regolamento UE n. 1805/2018: 1) ipotesi ricadente sui proventi di reato (confisca diretta); 2) ipotesi ricadente su beni di valore corrispondente (confisca per equivalente) trasferiti da un indagato a terzi, ovvero da questi ultimi acquisiti da un indagato, a condizione che tali terzi avessero quantomeno dovuto/potuto conoscere che l'indagato stesse cedendo i beni per eludere la confisca; nessuna ipotesi ricorreva nel caso di specie, e comunque )' \''''n \ l'art.6 prevede che in ogni caso la confisca non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede. Pertanto, considerando che l'art. 33 co.1 Regolamento UE n. 2018/1805 prevede che i soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello stato di esecuzione, tale stato viola il diritto comunitario, nonché l'art. 13 CEDU, laddove non garantisce mezzi di tutela effettivi dei propri diritti inviolabili, tra cui il diritto di proprietà; in altre parole, qualora il combinato disposto delle disposizioni di cui agli art. 321 e 324 cod. proc. pen. non consentisse allo Stato di esecuzione di sindacare la legalità della misura del congelamento (anche relativamente alla estraneità del ricorrente ai fatti) sarebbe evidente l'incompatibilità di tale sistema con le disposizioni che, a livello comunitario, obbligano ogni Stato membro a fornire adeguata ed effettiva tutela a chi invochi la buona fede; pertanto, la ricorrente chiede che, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, questa Corte disponga il rinvio alla Corte di Giustizia sulla seguente questione interpretativa pregiudiziale: "Se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea un sistema processuale nazionale che, in caso di riconoscimento del provvedimento di congelamento emesso da un Giudice di uno Stato membro, in conformità al Regolamento UE n. 1805/2018, impedisca al Giudice dello Stato di esecuzione -adito ai sensi dell'art. 33 Reg.ult.cit.- di accertare l'estraneità del soggetto colpito ai fatti che giustificano la misura e/o la non riconducibilità dei beni ad alcuna delle ipotesi di cui all'art.6 della Direttiva UE n.42/2014 o ad altre ipotesi di disponibilità da parte dell'indagato/imputato e, conseguentemente, dispone la restituzione al diverso soggetto avente diritto". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 33 del Regolamento UE n.2018/1805, intitolato "Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca", prevede: "1. I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 7 e dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 18. Il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità del diritto di tale Stato. Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca, l'invocazione di un mezzo di impugnazione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda. 2. I motivi di merito su cui — ) si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione. 3. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione invocato conformemente al paragrafo 1. 4. Il presente articolo fa salva l'applicazione nello Stato di emissione di garanzie e mezzi di ricorso in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE." Pertanto, è espressamente previsto che trova applicazione il diritto dello stato di esecuzione e quindi, nel caso in esame, la conseguente applicazione dell'art. 325 cod. proc. civ. che prevede che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, il sindacato di legittimità è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611); peraltro, si deve rilevare la genericità delle censure proposte, che attengono soltanto alla qualità di terzo dell'associazione ricorrente ed ad una denunciata mancanza di fumus del reato, senza null'altro aggiungere, rendendo così il motivo aspecifico. 1.2 Quanto alla richiesta di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia Europea per sollevare questione interpretativa pregiudiziale, come osservato dal Procuratore generale, il contrasto denunciato con l'art. 6 della Direttiva UE n.42/2014, tale contrasto non è relativo ad una norma nazionale, ma al secondo comma dell'art. 33 sopra richiamato che non consente il ricorso per motivi di merito (come, peraltro, l'art. 325 cod. proc. civ). 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp
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