CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17701/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7632-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza n. 3481/05/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 26/7/2018; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7632/2019 Numero sezionale 1988/2022 Numero di raccolta generale 17701/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 67/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Como, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione con cui erano state irrogate sanzioni per omessa dichiarazione di successione (periodo di imposta 2014) in relazione alla dichiarazione di successione integrativa tardiva, presentata dalla suddetta contribuente; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (artt. 31, comma 1, e 50 TUS e art. 13 d.lgs. n. 472/1997) per avere la [OSCURATO:PERSONA] annullato le applicate sanzioni in ragione della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa di successione oltre l’anno dalla sua apertura; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. nn. 27840/2018, 6940/2013, 11569/2006), è ferma nel ritenere che in tema di imposta di successione, la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione dev'essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall'art. 33, comma 1, si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l'art. 50 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l'omissione della F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7632/2019 Numero sezionale 1988/2022 Numero di raccolta generale 17701/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 denunzia, mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall'art. 37; 1.4. di conseguenza, la sanzione non era applicabile, trattandosi di dichiarazioni di successione integrativa presentata successivamente all'aprile 1998 (ed in epoca antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento); 1.5. è opportuno, inoltre, precisare che in tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio (cfr. Cass. nn. 19374/2018, 2229/2015); 2. il ricorso va dunque respinto; 3. nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della contribuente P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A