CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 marzo 2025
Cassazione n. 05615/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18146/2024 R.G. proposto da : I.P.A.B. ([OSCURATO:PERSONA] E BENEFICENZA), [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 184, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.614/2024depositata il 25/06/2024.lette l e rinunc e al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che la rinuncehanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni della rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto al ricorso principale sia quanto al ricorso incidentale. Così deciso in Roma,il 02/03/2025.. [OSCURATO:PERSONA]