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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 settembre 2022

Cassazione n. 40594/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina il 15.10.2019, con riferimento all'art. 116 comma 15 Divo 285/92 , fatto commesso in Messina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen..

1.2. Lamenta, nella specie, attraverso l'articolazione di tre motivi che, a sostegno del rigetto, la Corte territoriale ha adottato un apparato argomentativo insufficiente e illogico considerato che la condotta è stata caratterizzata da una capacità offensiva minima o nulla e che comunque erratamente è stata riconosciuta in maniera apodittica la abitualità della condotta nonostante nel caso di specie l'imputato abbia riportato una sola condanna per il medesimo titolo di reato commesso il 23.02.2015. 2.11 Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ritenendo che la nozione di comportamento abituale non può essere desunta dalla recidiva e che la sentenza impugnata non esplicita quali siano gli elementi sulla base dei quali è pervenuta ad un giudizio di abitualità, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità 3.La difesa dell'imputato ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4 n. 15078 del 17/01/2020 Ud. (dep. 14/05/2020 ) Rv. 279140 -

01. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen., in data 11.09.2022 e non risultando agli atti cause di sospensione.

1. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina il 15.10.2019, con riferimento all'art. 116 comma 15 Divo 285/92 , fatto commesso in Messina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. 1.2. Lamenta, nella specie, attraverso l'articolazione di tre motivi che, a sostegno del rigetto, la Corte territoriale ha adottato un apparato argomentativo insufficiente e illogico considerato che la condotta è stata caratterizzata da una capacità offensiva minima o nulla e che comunque erratamente è stata riconosciuta in maniera apodittica la abitualità della condotta nonostante nel caso di specie l'imputato abbia riportato una sola condanna per il medesimo titolo di reato commesso il 23.02.2015. 2.11 Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ritenendo che la nozione di comportamento abituale non può essere desunta dalla recidiva e che la sentenza impugnata non esplicita quali siano gli elementi sulla base dei quali è pervenuta ad un giudizio di abitualità, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità 3.La difesa dell'imputato ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. 4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4 n. 15078 del 17/01/2020 Ud. (dep. 14/05/2020 ) Rv. 279140 - 01. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen., in data 11.09.2022 e non risultando agli atti cause di sospensione. 1. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz
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