CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NUOROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Nuoro avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nuoro con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione alla luce dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla conclusione di non univocità del quadro di prova a carico dell'imputato, ritenuto dal giudice inidoneo a superare la soglia necessaria dell'oltre ogni ragionevole dubbio prevista dall'art. 533 cod. proc. pen., è formulato in fatto, rievocativo degli elementi di prova (le testimonianze a favore della tesi sostenuta dalla persona offesa) considerati contraddittori dal giudice di pace e che, invece, il ricorrente ritiene univoci e sufficienti per giungere alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero, nel caso di specie, il provvedimento impugnato si rivela scevro da gravi aporie argomentative, che, sole, darebbero luogo ad una violazione di legge idonea, nel prisma della carenza assoluta o della apparenza di motivazione, a far luogo al sindacato di legittimità; il giudice del merito ha spiegato adeguatamente le proprie perplessità quanto al formarsi di un consolidato e rassicurante terreno di prova, utile a costituire base per un'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, il contesto di conflittualità familiare accentuata tra le parti della lite, che si davano da tempo battaglia per ragioni ereditarie e, di conseguenza, la scarsa affidabilità delle testimonianze "di parte"; inaffidabilità insuperabile per la poca utilità delle testimonianze realmente estranee, vale a dire i carabinieri, coinvolti dalle parti in causa in reciproche denunce verbali relative all'accaduto, a far luce sulla dinamica della vicenda. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso