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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44541/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Messina.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale: l'ordinanza faceva decorrere i termini per proporre appello dalla data di comunicazione al Procuratore Generale; al contrario, il termine scadeva il 28/12/2020 e, quindi, l'atto di appello era stato presentato tempestivamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente infondato.

Il ricorrente pretende di far decorrere il termine di 45 giorni per la presentazione dell'atto di appello non dal 13 ottobre 2020, data di scadenza del termine di 90 giorni che il Giudice aveva indicato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ma dal 13 novembre 2020, conteggiando anche i 31 giorni di sospensione per il periodo feriale.

Si tratta di prospettazione manifestamente errata: le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni.

I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez.

U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 270586 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Messina. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale: l'ordinanza faceva decorrere i termini per proporre appello dalla data di comunicazione al Procuratore Generale; al contrario, il termine scadeva il 28/12/2020 e, quindi, l'atto di appello era stato presentato tempestivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente pretende di far decorrere il termine di 45 giorni per la presentazione dell'atto di appello non dal 13 ottobre 2020, data di scadenza del termine di 90 giorni che il Giudice aveva indicato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ma dal 13 novembre 2020, conteggiando anche i 31 giorni di sospensione per il periodo feriale. Si tratta di prospettazione manifestamente errata: le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 270586 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere es
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