CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 47591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente l'ipotesi di «lieve entità». Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione articolando, rispettivamente, un motivo e due motivi. Il primo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale motivato in merito alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la cui applicazione era stata invece invocata con memoria depositata il 15 ottobre 2021 in vista dell'udienza di discussione del gravame (per l'udienza del 18 ottobre 2021). Il secondo imputato ha invece dedotto l'insufficienza motivazionale in merito alla sua responsabilità penale oltre che in ordine alla commisurazione giudiziale della pena. 2. I ricorsi sono inammissibili. 3. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere e ribadire il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (ex plurimis, Sez. 1, n, 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). Nella specie, per un verso non si tratta di circostanza dedotta con i motivi d'appello o con motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e, per altro verso, la mancata considerazione della memoria in merito all'invocata circostanza attenuante non influisce sulla congruità e correttezza della motivazione in merito al rigetto dei motivi di appello. Questi ultimi, difatti, sono stati incentrati esclusivamente, oltre che sulla commisurazione giudiziale della pena, sulla motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'esclusione della riconducibilità della fattispecie a un'ipotesi di uso esclusivamente personale dello stupefacente oltre che circa la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 4. I due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti inammissibili in quanto deducenti mere insufficienze motivazionali, in luogo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, peraltro, il primo motivo, al fine di sostituire proprie valutazioni, anche in termini probatori, a quelle del giudice di merito e reiterando i medesimi motivi d'appello, e, la seconda doglianza, non confrontando il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata in punto di commisurazione giudiziale della pena. 5. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsI consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cast. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2