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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29066/2026

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lla Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Alfredo PompeoViola, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorsoProcedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 27 settembre 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle peneaccessorie, avendola ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 216 e 219 r.d.n. 267 del 1942 e, in particolare: del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 223 e216, comma 1, n. 2 r.d. citato per avere, in qualità di amministratore unico dal10 settembre 2007 al 5 febbraio 2018 e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], inqualità di amministratore unico dal 5 febbraio 2018 al 4 maggio 2018, dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 19 del 2018,commesso atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nonché,per quanto oggi di interesse, condotte di bancarotta fraudolenta documentale peravere sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili relative aglianni 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in modo da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori.

Assolveva GallesiGiuliano per non aver commesso il fatto.Con sentenza dell’8 luglio 2024, la Corte di appello di Messina, in parzialeriforma della sentenza impugnata, assolveva l’imputata da una delle ipotesi dibancarotta fraudolenta per distrazione (quella relativa alla distrazione di valoripatrimoniali pari ad euro 8.727.729,00), mentre confermava la sentenza nelresto, rideterminando la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione.Avverso la sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione.

Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione, n. 2149 del28/11/2024, annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reatodi bancarotta documentale.

In particolare, riteneva fondato il motivo relativoall’elemento soggettivo del reato.

Precisava che:- la condotta contestata alla ricorrente attiene alla parzialeomessa tenuta delle scritture contabili, riconducibile alla prima ipotesidi cui all’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall., la quale punisce lasottrazione, distruzione, falsificazione (totale o parziale) dei libri edelle altre scritture contabili, ma anche l’omessa tenuta dei libricontabili (parziale o totale, mancata istituzione o istituzione dei librilasciati in bianco);- che la fattispecie è punita a titolo di dolo specifico, il cuiaccertamento è necessario per distinguere la fattispecie dalla omologacondotta di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 leggefall.;- che il dolo specifico può essere desunto «dalla complessivaricostruzione della vicenda, dalle circostanze di fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificitàl’elemento soggettivo, il quale può essere ricostruito sull’attitudine deldato ad evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall’occultamento delle vicende gestionali»;- che la seconda parte del n. 2 dell’art. 216 legge fall. prevedeun’altra condotta di bancarotta documentale consistente nel tenere lacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi questa chepresuppone un accertamento compiuto sui libri contabili, i quali,quindi, devono essere rinvenuti dagli organi fallimentari, e consiste incondotte di falsità ideologica, consistente nell’annotazione di datioggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, condottaconnotata da dolo generico.Osservava che la sentenza impugnata evocava indistintamenteentrambe le fattispecie ed affermava in modo apodittico l’esistenza deldolo specifico, «senza indagare e dare conto della esistenza in concreto diulteriori indici di fraudolenza».Annullava, quindi, la sentenza limitatamente al capo relativo al reatodi bancarotta fraudolenta documentale (capo a), con rinvio per nuovoesame ad altra sezione della Corte di appello di Messina.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 novembre 2025,confermava la sentenza impugnata e rideterminava la pena in anni due emesi sei di reclusione.Con riferimento ai profili di interesse, precisava che oggetto di esameera la condotta consistente nella mancata consegna delle scritturecontabili relative agli anni 2017 e 2018 con la relativa qualificazionegiuridica e con il conseguente accertamento dell’elemento soggettivo delreato;osservava che “dalla analisi complessiva del compendio probatorio,doveva desumersi che la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] rientri nellafattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, prevista e punitadall’art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, dovendosi ritenerepienamente integrato anche l’elemento soggettivo del dolo specificorichiesto dalla norma, il quale ben può essere logicamente desunto daplurimi elementi".Individuava, in particolare, gli indici dai quali desumere il dolospecifico nell'intera sequenza fattuale, e, in articolare, nell’alternanza digiustificazioni mendaci, nell’assenza di riscontri oggettivi alle asseritecause di perdita della contabilità e nella complessiva strategia didissimulazione posta in essere dall’imputata, in costanza di proceduraconcorsuale già avviata.Menzionava, a conferma, talune circostanze ovvero:- aver fornito versioni contrastanti e non verificabili in ordinealle ragioni giustificative della assenza della documentazionecontabile, chiaramente indicative della volontà di ostacolare l’attivitàdella curatela e di confondere il quadro gestionale nonché del fattoche la documentazione contabile esisteva (come evincibile dal fattoche ella stessa faceva riferimento a documenti contabili, laddovedichiarava: “il dettaglio clienti, che devono pagare due milioni, è, ingran parte, da ricostruire una volta trovata la contabilità”);- la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (Amministratore negli ultimi tremesi di attività) aveva fornito documentazione commerciale relativa aldicembre 2017 e, in particolare, richieste di pagamento e messe inmora, fatture emesse nei confronti della società dagli enti fornitori dienergia elettrica;- la cessione fraudolenta nel maggio 2017 dell’impiantofotovoltaico per la quale non era stato mai contabilizzato il pagamentodel prezzo pattuito;- l’individuazione di una sede sociale fittizia nel 2018 perfronteggiare “problemi bancari”;- operazioni distrattive per oltre 8.000.000,00 di euro;condotte che, in quanto poste in essere in epoca concomitante allamancata produzione dei relativi documenti contabili e, peraltro, incostanza di procedura di concordato preventivo richiesto dalla società nelsettembre 2017, sono indicative, nella interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], non di una condotta omissiva colposa o di sempliceirregolarità gestionale, ma, piuttosto, di un disegno volto ad occultare lareale situazione economico-finanziaria della società e a frustrare lepretese creditorie.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen.Osserva che, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza della Sezione 5, gliindici di fraudolenza dovevano essere rinvenuti in “ulteriori” fatti, non indicati, senon in maniera apodittica.

Riteneva che l’utilizzo del termine “ulteriori” imponevadi ricercare gli indici della fraudolenza in condotte diverse da quelle già valutatenelle sentenze di merito precedenti ovvero le condotte distrattive aventi adoggetto il natante, l’impianto fotovoltaico, le dichiarazioni rese dall’imputata alcuratore in ordine alle scritture contabili, mentre la decisione della Corte si erafondata unicamente su tali elementi già considerati.Rappresenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione, laddove fariferimento ad una condotta di omessa tenuta delle scritture, proseguendo con ilritenere che le scritture siano esistite e non consegnate al curatore, senzaindicare da cosa deduca detta esistenza.Infine, evidenzia che la motivazione è apodittica laddove fonda la prova deldolo su “ulteriori fatti illeciti” compiuti a vantaggio dell’amministratrice, senzaindividuarli e contraddittoria laddove utilizza le dichiarazioni della imputata primaper ritenerla inattendibile e poi per trarne prova della esistenza delle scritture.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

La Quinta Sezione, con la sentenza del 28 novembre 2024,ha qualificato la condotta ai sensi dell’art. 216, comma 1 n. 2 primaparte legge fall. ovvero nella parziale omessa tenuta delle scritturecontabili relative agli anni 2017 e 2018 finalizzata a procurare a sè oad altri un ingiusto profitto e ha annullato con rinvio la sentenza,avendo individuato una carenza di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del reato.

Ha, inoltre, fornito il principio di diritto cuiispirare la decisione, ribadendo che «lo scopo di recare danno aicreditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolentacolorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, puòessere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazionedel comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali»(Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023.

Rv. 284304-01).3.

La sentenza oggi impugnata ha fatto corretta applicazione ditale principio, avendo individuato una serie di elementi dai qualidesumere la caratterizzazione fraudolenta della condotta che illuminalo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.

In particolare, ha riferitoin ordine alle diverse versioni fornite nel tempo al curatore in ordinealla disponibilità e reperibilità delle scritture contabili (documentipresso i commercialisti, documenti presso la sede societaria,documenti distrutti da una indimostrata alluvione), alle altre condottefraudolente patrimoniali distrattive, integranti gli “ulteriori fatti illeciti”(cessione di natante e di impianto fotovoltaico), poste in essere inconcomitanza temporale con l’omessa tenuta delle scritture contabili,all’individuazione di una sede fittizia nel 2018, condotte, peraltro,poste in essere in costanza di procedura concorsuale, avendo ellaavanzato domanda di concordato preventivo.

Ha, quindi, affermatocon motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che lacomplessiva strategia di dissimulazione illumina il dolo specifico dellavolontà di arrecare pregiudizio ai creditori a proprio favore.4.

Non condivisibile, d’altro canto, è la interpretazione fornitadal ricorrente della sentenza rescindente con riferimento al termine“ulteriori”, dovendosi intendere tale espressione come riferita adelementi ulteriori rispetto alla “omessa tenuta delle scritture contabili”e non rispetto a tutte le condotte di bancarotta contestate edaccertate.Logica e non contraddittoria, oltre che ossequiosa del principiodettato dalla sentenza rescindente, è, quindi, la motivazione dellaCorte territoriale che ha individuato gli elementi sintomatici del dolospecifico, anche nelle condotte distrattive, con specifico riferimentoalla data della loro realizzazione, in concomitanza con l’omissionecontabile.5.

Infondata è anche la questione relativa alla contraddittorietàdella motivazione, laddove, da un lato sembra configurare la condottacome omessa tenuta dei libri contabili, dall’altro come omessaconsegna che presuppone la loro istituzione.

La Corte territoriale haprecisato che la condotta configurata è quella di “parziale omessatenuta delle scritture contabili”.

La parzialità della omissione consentequindi di ritenere configurata la condotta, integrata dalla mancataconsegna di quelli istituiti e dalla mancata istituzione di altri.Poco comprensibile, infine, è la questione relativa alla"presunzione di dolo fondata su un presupposto non accertato".

Lasentenza individua gli elementi fattuali dai quali desume lacaratterizzazione dolosa della condotta, circostanze di fatto (versionicontrastanti in ordine alla esistenza e localizzazione dei documenticontabili, condotte distrattive accertate ovvero cessione dell'impiantofotovoltaico e cessione del natante, indicazione di sede fittizia)accertate con la sentenza della Corte di appello di Messinadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva sul punto.6.

A fronte di una ricostruzione fedele agli accertamenti deigradi precedenti e fondata su una corretta applicazione dei principi didiritto dettati in sede rescindente, la difesa della ricorrente proponecensure basate su una non corretta e parziale lettura edinterpretazione della sentenza rescindente.7.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Alfredo PompeoViola, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorsoProcedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 settembre 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle peneaccessorie, avendola ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 216 e 219 r.d.n. 267 del 1942 e, in particolare: del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 223 e216, comma 1, n. 2 r.d. citato per avere, in qualità di amministratore unico dal10 settembre 2007 al 5 febbraio 2018 e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], inqualità di amministratore unico dal 5 febbraio 2018 al 4 maggio 2018, dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 19 del 2018,commesso atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nonché,per quanto oggi di interesse, condotte di bancarotta fraudolenta documentale peravere sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili relative aglianni 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in modo da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori. Assolveva GallesiGiuliano per non aver commesso il fatto.Con sentenza dell’8 luglio 2024, la Corte di appello di Messina, in parzialeriforma della sentenza impugnata, assolveva l’imputata da una delle ipotesi dibancarotta fraudolenta per distrazione (quella relativa alla distrazione di valoripatrimoniali pari ad euro 8.727.729,00), mentre confermava la sentenza nelresto, rideterminando la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione.Avverso la sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione. Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione, n. 2149 del28/11/2024, annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reatodi bancarotta documentale. In particolare, riteneva fondato il motivo relativoall’elemento soggettivo del reato. Precisava che:- la condotta contestata alla ricorrente attiene alla parzialeomessa tenuta delle scritture contabili, riconducibile alla prima ipotesidi cui all’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall., la quale punisce lasottrazione, distruzione, falsificazione (totale o parziale) dei libri edelle altre scritture contabili, ma anche l’omessa tenuta dei libricontabili (parziale o totale, mancata istituzione o istituzione dei librilasciati in bianco);- che la fattispecie è punita a titolo di dolo specifico, il cuiaccertamento è necessario per distinguere la fattispecie dalla omologacondotta di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 leggefall.;- che il dolo specifico può essere desunto «dalla complessivaricostruzione della vicenda, dalle circostanze di fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificitàl’elemento soggettivo, il quale può essere ricostruito sull’attitudine deldato ad evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall’occultamento delle vicende gestionali»;- che la seconda parte del n. 2 dell’art. 216 legge fall. prevedeun’altra condotta di bancarotta documentale consistente nel tenere lacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi questa chepresuppone un accertamento compiuto sui libri contabili, i quali,quindi, devono essere rinvenuti dagli organi fallimentari, e consiste incondotte di falsità ideologica, consistente nell’annotazione di datioggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, condottaconnotata da dolo generico.Osservava che la sentenza impugnata evocava indistintamenteentrambe le fattispecie ed affermava in modo apodittico l’esistenza deldolo specifico, «senza indagare e dare conto della esistenza in concreto diulteriori indici di fraudolenza».Annullava, quindi, la sentenza limitatamente al capo relativo al reatodi bancarotta fraudolenta documentale (capo a), con rinvio per nuovoesame ad altra sezione della Corte di appello di Messina.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 novembre 2025,confermava la sentenza impugnata e rideterminava la pena in anni due emesi sei di reclusione.Con riferimento ai profili di interesse, precisava che oggetto di esameera la condotta consistente nella mancata consegna delle scritturecontabili relative agli anni 2017 e 2018 con la relativa qualificazionegiuridica e con il conseguente accertamento dell’elemento soggettivo delreato;osservava che “dalla analisi complessiva del compendio probatorio,doveva desumersi che la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] rientri nellafattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, prevista e punitadall’art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, dovendosi ritenerepienamente integrato anche l’elemento soggettivo del dolo specificorichiesto dalla norma, il quale ben può essere logicamente desunto daplurimi elementi".Individuava, in particolare, gli indici dai quali desumere il dolospecifico nell'intera sequenza fattuale, e, in articolare, nell’alternanza digiustificazioni mendaci, nell’assenza di riscontri oggettivi alle asseritecause di perdita della contabilità e nella complessiva strategia didissimulazione posta in essere dall’imputata, in costanza di proceduraconcorsuale già avviata.Menzionava, a conferma, talune circostanze ovvero:- aver fornito versioni contrastanti e non verificabili in ordinealle ragioni giustificative della assenza della documentazionecontabile, chiaramente indicative della volontà di ostacolare l’attivitàdella curatela e di confondere il quadro gestionale nonché del fattoche la documentazione contabile esisteva (come evincibile dal fattoche ella stessa faceva riferimento a documenti contabili, laddovedichiarava: “il dettaglio clienti, che devono pagare due milioni, è, ingran parte, da ricostruire una volta trovata la contabilità”);- la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (Amministratore negli ultimi tremesi di attività) aveva fornito documentazione commerciale relativa aldicembre 2017 e, in particolare, richieste di pagamento e messe inmora, fatture emesse nei confronti della società dagli enti fornitori dienergia elettrica;- la cessione fraudolenta nel maggio 2017 dell’impiantofotovoltaico per la quale non era stato mai contabilizzato il pagamentodel prezzo pattuito;- l’individuazione di una sede sociale fittizia nel 2018 perfronteggiare “problemi bancari”;- operazioni distrattive per oltre 8.000.000,00 di euro;condotte che, in quanto poste in essere in epoca concomitante allamancata produzione dei relativi documenti contabili e, peraltro, incostanza di procedura di concordato preventivo richiesto dalla società nelsettembre 2017, sono indicative, nella interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], non di una condotta omissiva colposa o di sempliceirregolarità gestionale, ma, piuttosto, di un disegno volto ad occultare lareale situazione economico-finanziaria della società e a frustrare lepretese creditorie.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen.Osserva che, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza della Sezione 5, gliindici di fraudolenza dovevano essere rinvenuti in “ulteriori” fatti, non indicati, senon in maniera apodittica. Riteneva che l’utilizzo del termine “ulteriori” imponevadi ricercare gli indici della fraudolenza in condotte diverse da quelle già valutatenelle sentenze di merito precedenti ovvero le condotte distrattive aventi adoggetto il natante, l’impianto fotovoltaico, le dichiarazioni rese dall’imputata alcuratore in ordine alle scritture contabili, mentre la decisione della Corte si erafondata unicamente su tali elementi già considerati.Rappresenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione, laddove fariferimento ad una condotta di omessa tenuta delle scritture, proseguendo con ilritenere che le scritture siano esistite e non consegnate al curatore, senzaindicare da cosa deduca detta esistenza.Infine, evidenzia che la motivazione è apodittica laddove fonda la prova deldolo su “ulteriori fatti illeciti” compiuti a vantaggio dell’amministratrice, senzaindividuarli e contraddittoria laddove utilizza le dichiarazioni della imputata primaper ritenerla inattendibile e poi per trarne prova della esistenza delle scritture.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La Quinta Sezione, con la sentenza del 28 novembre 2024,ha qualificato la condotta ai sensi dell’art. 216, comma 1 n. 2 primaparte legge fall. ovvero nella parziale omessa tenuta delle scritturecontabili relative agli anni 2017 e 2018 finalizzata a procurare a sè oad altri un ingiusto profitto e ha annullato con rinvio la sentenza,avendo individuato una carenza di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del reato. Ha, inoltre, fornito il principio di diritto cuiispirare la decisione, ribadendo che «lo scopo di recare danno aicreditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolentacolorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, puòessere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazionedel comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali»(Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023. Rv. 284304-01).3. La sentenza oggi impugnata ha fatto corretta applicazione ditale principio, avendo individuato una serie di elementi dai qualidesumere la caratterizzazione fraudolenta della condotta che illuminalo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. In particolare, ha riferitoin ordine alle diverse versioni fornite nel tempo al curatore in ordinealla disponibilità e reperibilità delle scritture contabili (documentipresso i commercialisti, documenti presso la sede societaria,documenti distrutti da una indimostrata alluvione), alle altre condottefraudolente patrimoniali distrattive, integranti gli “ulteriori fatti illeciti”(cessione di natante e di impianto fotovoltaico), poste in essere inconcomitanza temporale con l’omessa tenuta delle scritture contabili,all’individuazione di una sede fittizia nel 2018, condotte, peraltro,poste in essere in costanza di procedura concorsuale, avendo ellaavanzato domanda di concordato preventivo. Ha, quindi, affermatocon motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che lacomplessiva strategia di dissimulazione illumina il dolo specifico dellavolontà di arrecare pregiudizio ai creditori a proprio favore.4. Non condivisibile, d’altro canto, è la interpretazione fornitadal ricorrente della sentenza rescindente con riferimento al termine“ulteriori”, dovendosi intendere tale espressione come riferita adelementi ulteriori rispetto alla “omessa tenuta delle scritture contabili”e non rispetto a tutte le condotte di bancarotta contestate edaccertate.Logica e non contraddittoria, oltre che ossequiosa del principiodettato dalla sentenza rescindente, è, quindi, la motivazione dellaCorte territoriale che ha individuato gli elementi sintomatici del dolospecifico, anche nelle condotte distrattive, con specifico riferimentoalla data della loro realizzazione, in concomitanza con l’omissionecontabile.5. Infondata è anche la questione relativa alla contraddittorietàdella motivazione, laddove, da un lato sembra configurare la condottacome omessa tenuta dei libri contabili, dall’altro come omessaconsegna che presuppone la loro istituzione. La Corte territoriale haprecisato che la condotta configurata è quella di “parziale omessatenuta delle scritture contabili”. La parzialità della omissione consentequindi di ritenere configurata la condotta, integrata dalla mancataconsegna di quelli istituiti e dalla mancata istituzione di altri.Poco comprensibile, infine, è la questione relativa alla"presunzione di dolo fondata su un presupposto non accertato". Lasentenza individua gli elementi fattuali dai quali desume lacaratterizzazione dolosa della condotta, circostanze di fatto (versionicontrastanti in ordine alla esistenza e localizzazione dei documenticontabili, condotte distrattive accertate ovvero cessione dell'impiantofotovoltaico e cessione del natante, indicazione di sede fittizia)accertate con la sentenza della Corte di appello di Messinadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva sul punto.6. A fronte di una ricostruzione fedele agli accertamenti deigradi precedenti e fondata su una corretta applicazione dei principi didiritto dettati in sede rescindente, la difesa della ricorrente proponecensure basate su una non corretta e parziale lettura edinterpretazione della sentenza rescindente.7. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]