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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 20211/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2021, depositata il 7 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 21 marzo 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti e punti dagli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di introduzione e detenzione di prodotti industriali con marchio contraffatto, perché estinto per intervenuta prescrizione, e, concessa la sospensione condizionale della pena, ha confermato per il resto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa lamenta l'erroneità della motivazione, sotto il profilo della errata interpretazione dei fatti e delle prove, laddove si riconosce la natura di marchio tutelato della società Gucci a un mero elemento decorativo (una striscia rossa tra due strisce verdi).

Invero, nonostante la relazione tecnica agli atti affermasse che si trattava di marchio abusivamente apposto sugli articoli in maniera tale cla poter ingenerare confusione, la documentazione prodotta dal difensore in tema di marchi registrati avrebbe evidenziato come la tutela del marchio andasse riconosciuta solo ad altre tipologie di marchio, le quali ricomprendevano sì talora le tre strisce suddette, ma sempre accompagnate da altri elementi grafici di specificazione.

Difetterebbe quindi la natura di segno distintivo nelle semplici tre bande rossoverdi, mai oggetto di rituale registrazione (e peraltro su ogni prodotto era apposto un cartellino riportanti il diverso marchio T & I, con proprio logo non confondibile con la doppia G di Gucci).

Nel caso, dunque, potrebbe trattarsi, al più, di mera imitazione servile di semplice rilevanza civilistica.

2.2. Con il secondo motivo, ci si duole del vizio di motivazione in merito in riferimento alla confondibilità dei segni apposti sui prodotti, anche per quanto attiene alla sussistenza del dolo ai sensi dell'art. 474 cod. pen., tenuto conto del lecito utilizzo delle tre strisce colorate anche da parte di altre grandi società del settore e della giurisprudenza europea che nega la tutela de qua ai segni caratterizzati da eccessiva semplicità.

2.3. Con il terzo motivo, si censura la violazione di legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., in relazione all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto (applicabile anche al reato in questione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, successiva al giudizio di primo grado).

D'altronde, già il Tribunale aveva espressamente ritenuto il modesto valore dei beni oggetto di sequestro ai fini della sussistenza della circostanza di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Occorre richiamare, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio aderisce, in tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, reato presupposto rispetto al delitto di ricettazione per cui si procede: è compito del giudice accertare, in via incidentale, l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771).

Attenendo la registrazione ad un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice ex art. 474 cod. pen., come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza successiva alla novella di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, la dimostrazione della sua sussistenza deve essere data dalla pubblica accusa, mediante prove documentali o dichiarative idonee ad attestare la registrazione dei marchi (in tal senso, Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Rv. 277771; n. 35154 del 17/7/2019, non mass.; Sez. 5, n. 25273 del 12/4/2012, Ry.252993; n.41891 del 4/6/2013, Rv.256707).

Qualora si tratti di marchi di larghissimo uso e incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, resta comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilità alla casa produttrice ed alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da giustificarne la tutela, con conseguente onere per l'incolpato di fornire la prova contraria (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang, Rv. 282404; Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140; Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013, dep. 2014, Ngom, Rv. 258673; Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414).

3. Secondo il ricorrente, quanto meno per quanto attiene alla banda rossoverde non accompagnata da altri elementi grafici o testuali, il marchio Gucci non è registrato e non può considerarsi notorio.

La difesa (che non può essere integralmente onerata della prova dell'esistenza di un marchio comunitario o internazionale, in considerazione della estrema complessità del sistema e considerati i peculiari meccanismi giuridici che presidiano l'estensione extraterritoriale dell'efficacia di un'eventuale registrazione estera) ha fornito ai giudici di merito elementi a sostegno dell'assenza di registrazione dei loghi incriminati nelle principali banche dati di settore, sostenendo che tra le migliaia di marchi registrati da Gucci nessuno era costituito unicamente dalle tre bande rossoverdi, pure tradizionalmente utilizzate dalla Casa produttrice.(tR I giudici di appello, d'altronde, hanno basato la propria decisione sulla indiscutibile notorietà del marchio da decenni: «è sufficiente quanto rileva l'esperto [la cui relazione è stata concordemente acquisita agli atti], che cioè trattasi delle tre strisce che contraddistinguono il marchio Gucci "da più di 85 anni" e che è diventato "elemento iconico del nostro portafoglio marchi"».

In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il dichiarante sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale e inerenti alla sua abituale e specifica attività (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086, in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato).

La conclusione dei giudici di appello è dunque coerente con le risultanze processuali e con la costante giurisprudenza di questa Corte, come sopra richiamata, che, in caso di notorietà del marchio, non richiede la prova della sua registrazione e addossa l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.

La rinomanza del marchio e la notoria riferibilità alla casa produttrice, così attestata, non risultano incise dalle allegazioni difensive che, in disparte quanto sostenul:o in merito alla registrazione o meno del marchio, si basano sull'impossibilità di tutelare, quantomeno a livello eurounitario, segni di particolare semplicità, come basilari forme geometriche (ipotesi non riconducibile all'evidenza anche cromatica del caso di specie).

Peraltro, la presenza di un cartellino rimuovibile, con altro logo sicuramente diverso da quello della [OSCURATO:PERSONA], proprio in considerazione della (anomala) amovibilità del contrassegno, non vale affatto a dimostrare la volontà del produttore e del grossista di evitare ogni possibilità di confusione in capo al consumatore.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata registrazione, e il secondo, relativo al dolo dell'art. 474 c.p. (quale presupposto, in ipotesi, del conseguente delitto di ricettazione), sono dunque infondati.

4. Il terzo motivo di ricorso non è stato mai proposto in precedenza (seppure sia precedente alla discussione di appello la sentenza n. 156 del 24 giugno 2020 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva e quindi anche al reato di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 648, secondo - ora quarto - comma, cod. pen.).

In ogni caso, non solo la particolare tenuità del fatto non è solo di per sé sovrapponibile, ma il numero dei prodotti oggetto di falsificazione del marchio (2.610 cappelli) si pone in evidente contrasto con la connotazione di particolare tenuità.

Il motivo è dunque non consentito e manifestamente infondato.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese del processo.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2021, depositata il 7 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 21 marzo 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti e punti dagli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di introduzione e detenzione di prodotti industriali con marchio contraffatto, perché estinto per intervenuta prescrizione, e, concessa la sospensione condizionale della pena, ha confermato per il resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta l'erroneità della motivazione, sotto il profilo della errata interpretazione dei fatti e delle prove, laddove si riconosce la natura di marchio tutelato della società Gucci a un mero elemento decorativo (una striscia rossa tra due strisce verdi). Invero, nonostante la relazione tecnica agli atti affermasse che si trattava di marchio abusivamente apposto sugli articoli in maniera tale cla poter ingenerare confusione, la documentazione prodotta dal difensore in tema di marchi registrati avrebbe evidenziato come la tutela del marchio andasse riconosciuta solo ad altre tipologie di marchio, le quali ricomprendevano sì talora le tre strisce suddette, ma sempre accompagnate da altri elementi grafici di specificazione. Difetterebbe quindi la natura di segno distintivo nelle semplici tre bande rossoverdi, mai oggetto di rituale registrazione (e peraltro su ogni prodotto era apposto un cartellino riportanti il diverso marchio T & I, con proprio logo non confondibile con la doppia G di Gucci). Nel caso, dunque, potrebbe trattarsi, al più, di mera imitazione servile di semplice rilevanza civilistica. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole del vizio di motivazione in merito in riferimento alla confondibilità dei segni apposti sui prodotti, anche per quanto attiene alla sussistenza del dolo ai sensi dell'art. 474 cod. pen., tenuto conto del lecito utilizzo delle tre strisce colorate anche da parte di altre grandi società del settore e della giurisprudenza europea che nega la tutela de qua ai segni caratterizzati da eccessiva semplicità. 2.3. Con il terzo motivo, si censura la violazione di legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., in relazione all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto (applicabile anche al reato in questione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, successiva al giudizio di primo grado). D'altronde, già il Tribunale aveva espressamente ritenuto il modesto valore dei beni oggetto di sequestro ai fini della sussistenza della circostanza di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Occorre richiamare, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio aderisce, in tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, reato presupposto rispetto al delitto di ricettazione per cui si procede: è compito del giudice accertare, in via incidentale, l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771). Attenendo la registrazione ad un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice ex art. 474 cod. pen., come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza successiva alla novella di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, la dimostrazione della sua sussistenza deve essere data dalla pubblica accusa, mediante prove documentali o dichiarative idonee ad attestare la registrazione dei marchi (in tal senso, Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Rv. 277771; n. 35154 del 17/7/2019, non mass.; Sez. 5, n. 25273 del 12/4/2012, Ry.252993; n.41891 del 4/6/2013, Rv.256707). Qualora si tratti di marchi di larghissimo uso e incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, resta comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilità alla casa produttrice ed alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da giustificarne la tutela, con conseguente onere per l'incolpato di fornire la prova contraria (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang, Rv. 282404; Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140; Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013, dep. 2014, Ngom, Rv. 258673; Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414). 3. Secondo il ricorrente, quanto meno per quanto attiene alla banda rossoverde non accompagnata da altri elementi grafici o testuali, il marchio Gucci non è registrato e non può considerarsi notorio. La difesa (che non può essere integralmente onerata della prova dell'esistenza di un marchio comunitario o internazionale, in considerazione della estrema complessità del sistema e considerati i peculiari meccanismi giuridici che presidiano l'estensione extraterritoriale dell'efficacia di un'eventuale registrazione estera) ha fornito ai giudici di merito elementi a sostegno dell'assenza di registrazione dei loghi incriminati nelle principali banche dati di settore, sostenendo che tra le migliaia di marchi registrati da Gucci nessuno era costituito unicamente dalle tre bande rossoverdi, pure tradizionalmente utilizzate dalla Casa produttrice.(tR I giudici di appello, d'altronde, hanno basato la propria decisione sulla indiscutibile notorietà del marchio da decenni: «è sufficiente quanto rileva l'esperto [la cui relazione è stata concordemente acquisita agli atti], che cioè trattasi delle tre strisce che contraddistinguono il marchio Gucci "da più di 85 anni" e che è diventato "elemento iconico del nostro portafoglio marchi"». In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il dichiarante sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale e inerenti alla sua abituale e specifica attività (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086, in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato). La conclusione dei giudici di appello è dunque coerente con le risultanze processuali e con la costante giurisprudenza di questa Corte, come sopra richiamata, che, in caso di notorietà del marchio, non richiede la prova della sua registrazione e addossa l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. La rinomanza del marchio e la notoria riferibilità alla casa produttrice, così attestata, non risultano incise dalle allegazioni difensive che, in disparte quanto sostenul:o in merito alla registrazione o meno del marchio, si basano sull'impossibilità di tutelare, quantomeno a livello eurounitario, segni di particolare semplicità, come basilari forme geometriche (ipotesi non riconducibile all'evidenza anche cromatica del caso di specie). Peraltro, la presenza di un cartellino rimuovibile, con altro logo sicuramente diverso da quello della [OSCURATO:PERSONA], proprio in considerazione della (anomala) amovibilità del contrassegno, non vale affatto a dimostrare la volontà del produttore e del grossista di evitare ogni possibilità di confusione in capo al consumatore. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata registrazione, e il secondo, relativo al dolo dell'art. 474 c.p. (quale presupposto, in ipotesi, del conseguente delitto di ricettazione), sono dunque infondati. 4. Il terzo motivo di ricorso non è stato mai proposto in precedenza (seppure sia precedente alla discussione di appello la sentenza n. 156 del 24 giugno 2020 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva e quindi anche al reato di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 648, secondo - ora quarto - comma, cod. pen.). In ogni caso, non solo la particolare tenuità del fatto non è solo di per sé sovrapponibile, ma il numero dei prodotti oggetto di falsificazione del marchio (2.610 cappelli) si pone in evidente contrasto con la connotazione di particolare tenuità. Il motivo è dunque non consentito e manifestamente infondato. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese del processo. P.
Sentenza Cassazione n. 20211/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris