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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30162/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32027/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Rionero in Vulture, via [OSCURATO:PERSONA] n. 76, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 14.3.2019 n. 879; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino bengalese, ha impugnato per cassazione la sentenza 14.3.2019 n. 879 con cui la Corte d'appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di protezione interazionale.R.G.N. 32027/19 Camera di consiglio del 6 ottobre 2020 Il Ministero dell'interno non si è difeso nella presente sede, ma ha solo depositato un "atto di costituzione" al fine della partecipazione all'eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., a causa della totale mancanza dell'esposizione: a) dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in primo grado; b) dei motivi della sentenza di primo grado; c) dei motivi posti a fondamento del gravame.

Tali elementi non sono desumibili in modo adeguato neanche dall'illustrazione dei motivi.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi della norma sopra indicata.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; ( -) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] CAr.4CELLERtA [OSCURATO:PERSONA]'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32027/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Rionero in Vulture, via [OSCURATO:PERSONA] n. 76, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 14.3.2019 n. 879; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino bengalese, ha impugnato per cassazione la sentenza 14.3.2019 n. 879 con cui la Corte d'appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di protezione interazionale.R.G.N. 32027/19 Camera di consiglio del 6 ottobre 2020 Il Ministero dell'interno non si è difeso nella presente sede, ma ha solo depositato un "atto di costituzione" al fine della partecipazione all'eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., a causa della totale mancanza dell'esposizione: a) dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in primo grado; b) dei motivi della sentenza di primo grado; c) dei motivi posti a fondamento del gravame. Tali elementi non sono desumibili in modo adeguato neanche dall'illustrazione dei motivi. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi della norma sopra indicata. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; ( -) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] CAr.4CELLERtA [OSCURATO:PERSONA]'
Sentenza Cassazione n. 30162/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris