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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46290/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo marchigiano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di danneggiamento aggravato e lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Ferrari lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge per violazione dell'art. 133 cod. pen.: rileva che, alla luce della condotta contemporanea e susseguente al reato e dell'effettivo danno cagionato oltre che delle condizioni di vita del reo, il giudicante avrebbe dovuto individuare una pena più mite che tenesse conto del percorso di reinserimento sociale del Ferrari.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato sull'unico motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa proprio sul profilo del trattamento sanzionatorio; il ricorso, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici anconetani per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] anfrocca [OSCURATO:PERSONA] o E p0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo marchigiano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di danneggiamento aggravato e lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Ferrari lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge per violazione dell'art. 133 cod. pen.: rileva che, alla luce della condotta contemporanea e susseguente al reato e dell'effettivo danno cagionato oltre che delle condizioni di vita del reo, il giudicante avrebbe dovuto individuare una pena più mite che tenesse conto del percorso di reinserimento sociale del Ferrari. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato sull'unico motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa proprio sul profilo del trattamento sanzionatorio; il ricorso, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici anconetani per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] anfrocca [OSCURATO:PERSONA] o E p0
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