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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23339/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta in data 20/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; - le conclusioni scritte presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Carlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 2 marzo 2020, con la quale il Tribunale di Noia: aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto aggravato di lesioni personali, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di minaccia e di Carlo [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore fatto di lesioni aggravate, reati tutti commessi in pregiudizio di Carlo AVINO; e - ritenuti i fatti ascritti a ciascun imputato commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione e Carlo [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Carlo AVINO, costituitosi parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separati atti con i quali ha articolato il medesimo ordine di censure (di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con allegazioni non del tutto coincidenti soltanto in relazione al secondo motivo (che, tuttavia, sarà esaminato solo con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità e decadenza nonché il vizio della motivazione, in relazione alla trattazione del procedimento di appello in camera di consiglio ex art. 23 D.L. 149/2020, senza avviso agli imputati e ai loro difensori e nonostante il tardivo invio ai soli difensori della requisitoria del Procuratore generale, inerente soltanto a uno degli imputati.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato solo in relazione a Carlo [OSCURATO:PERSONA], nei termini che si esporranno, rimanendo assorbito in relazione allo stesso imputato il secondo motivo.

È, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale, dell'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità e decadenza e del vizio della motivazione - con entrambi i ricorsi si è dedotto che: - gli imputati e i loro difensori hanno ricevuto in data 19 dicembre 2020 la notifica del decreto di citazione a comparire per il giudizio di appello; - nonostante fosse già vigente il D.L. 149/2020, l'atto notificato conteneva l'avviso a comparire personalmente, con l'avvertenza che non comparendo gli imputati sarebbero stati giudicati in contumacia o in assenza (ove ricorressero «i presupposti di cui ai novellati artt.420-bis e ss c.p.p.»); dunque, non vi era alcun cenno al disposto dell'art. 23 D.L. cit.; e non ha fatto seguito alcun altro avviso; - il giorno 11 gennaio 2021, tre giorni liberi prima della trattazione del processo, la cancelleria della Corte di appello ha notificato a mezzo PEC ai soli difensori le conclusioni del Procuratore generale distrettuale (datate 7 gennaio 2021), relative al solo Carlo [OSCURATO:PERSONA]; nell'atto notificato non vi era alcuna comunicazione o prescrizione relativa alle modalità e ai tempi della trattazione del processo; pertanto: • né gli imputati né i difensori hanno avuto alcuna comunicazione del fatto che la trattazione del procedimento avrebbe avuto luogo in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 23 cit., né della possibilità di presentare - come previsto dal comma quattro dello stesso articolo - richiesta di discussione orale o, per gli imputati, di manifestare la volontà di comparire; difatti, ad avviso della difesa, sarebbe il Presidente della Sezione della Corte di appello (investita del giudizio) a stabilire per ciascuna udienza quali processi saranno trattati alla presenza delle parti e quali invece in camera di consiglio senza l'intervento di esse e a farne dare notizia alla Procura generale e ai «difensori costituiti»; • pertanto, sarebbe stato violato il diritto di difesa (e, quindi, l'art. 24 Cost.) e si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile; inoltre: • le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse ai difensore tardivamente rispetto al termine posto dall'art. 23, comma 2, D.L. 149/2020; • esse attenevano al solo Carlo [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la Corte di appello avrebbe deciso in mancanza delle conclusioni relative a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; • anche sotto tale profilo si sarebbe prodotta una nullità insanabile e la Corte, in mancanza delle conclusioni relative a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] «era tenuta a procedere all'udienza pubblica con la partecipazione e la presenza di tutte le parti».

1.1. Si rileva, anzitutto, che le censure appena riportate attengono unicamente alla violazione della legge processuale e non anche alla violazione della legge penale, pure invocata dal difensore: invero, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta; Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui - nella prospettazione difensiva - sarebbe conseguita una nullità (per l'appunto, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).

Né nel caso di specie può venire in rilievo il vizio di motivazione, pure assunto dalla difesa, per la dirimente considerazione che, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01).

1.1.1. Ciò posto, dalla disamina degli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - il 19 dicembre 2020 è stato notificato agli imputati e alla difesa il decreto (in data 18 dicembre 2020) di citazione a comparire all'udienza del 15 gennaio 2021 per la celebrazione del giudizio di appello; il decreto, in effetti, non conteneva alcun cenno alla normativa emergenziale (bensì l'avvertimento agli imputati che, non comparendo, sarebbero stati giudicati in contumacia o in assenza in presenza dei presupposti di legge; - il giorno 11 gennaio 2021 la cancelleria della Corte di appello ha notificato a mezzo PEC ai soli difensori le conclusioni del Procuratore generale distrettuale (datate 7 gennaio 2021), relative al solo Carlo [OSCURATO:PERSONA]; - il 15 gennaio 2021 la Corte di appello ha deliberato in camera di consiglio senza la comparizione delle parti.

1.1.2. In primo luogo, non ricorre l'eccepita nullità a causa della mancata menzione, nel provvedimento di vocatio in ius, della normativa emergenziale già vigente all'atto dell'emanazione del decreto ex art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno, recante disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e vigente fino al 24 dicembre 2020, per effetto dell'abrogazione di esso ex lege 18 dicembre 2020, n. 176 - che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - la quale ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del dl. 149 cit. - cfr. art. 1, comma 2,

I. 176 cit. - e ha posto all'art. 23 -bis d.l. n. 137 cit. la medesima regolamentazione per i giudizi di appello nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge).

L'art. 23 d.l. 149 cit. (e, in seguito, l'art. 23-bis d.l. n. 137 cit.), proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, ha previsto che nel periodo de quo, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato manifest[asse] la volontà di comparire», da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, «a mezzo del difensore».

Dunque, nel caso in esame la trattazione in camera di consiglio non è stata disposta con un provvedimento ordinatorio della Corte di appello ci 4 ( ma ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa che non prevede in alcun modo che l'imputato sia reso edotto della diversa modalità di trattazione del procedimento, bensì la sua facoltà da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica (e nella specie non esercitata) di chiedere - per vero, in pieno ossequio ai principi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281138 - 03) - la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01).

Più in particolare, la normativa emergenziale non ha previsto che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga alcun avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, poiché essa non ha modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen.; pertanto, «le modalità della vocatio in iudicium» sono sempre rimaste disciplinate «dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.»; e «il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione» e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che «l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto» (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01, che richiama Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018 - dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354).

D'altra parte, la previsione dell'art. 601 cit. correttamente ha continuato a dettare - anche nella vigenza della disciplina emergenziale - la disciplina per le ipotesi in cui le parti (non necessariamente l'imputato) avanzino richiesta di discussione orale ovvero l'imputato chieda di comparire (e tuttavia non compaia).

Sotto questo profilo, non può ravvisarsi alcuna nullità e in parte qua entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

1.1.3. Per quel attiene, invece, alle conclusioni del Procuratore generale distrettuale, come esposto esse sono state trasmesse alla difesa il giorno 11 gennaio 2021, rispetto a una data della decisione fissata per il 15 gennaio 2021.

In primo luogo si rileva che è conforme al rito l'invio di essa soltanto alla difesa e non anche agli imputati (cfr. art. 23-bis, comma 2, cit.).

Tuttavia, in effetti, tale invio è avvenuto quando era già spirato il termine di cinque giorni anteriori all'udienza entro il quale la difesa avrebbe dovuto rassegnare ritualmente le proprie conclusioni.

Dunque, limitatamente a Carlo [OSCURATO:PERSONA] - unico dei due imputati cui inerivano le conclusioni del pubblico ministero - deve ravvisarsi una violazione del diritto di difesa, poiché nel suo interesse non è stato possibile avere contezza, allorché avrebbe potuto presentarsi tempestivamente le conclusioni, di quelle della Parte pubblica, il che ha costituito un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01).

E deve accogliersi sotto tale assorbente profilo il suo ricorso.

Diversamente è a dirsi per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per nulla menzionato nelle conclusioni scritte del Procuratore generale distrettuale, e che, dunque, non può aver tratto pregiudizio (in effetti, non indicato dalla difesa) dal tardivo invio di esse, atteso che «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 - 01).

Ne deriva che il motivo in esame - con riguardo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso deve, dunque, essere esaminato per il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Con esso è stato prospettato il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Anzitutto, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, la difesa ha censurato la decisione impugnata poiché (come già quella di primo grado) si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa e sul referto medico relativo alle lesioni riportate dalla stessa, senza considerare invece che all'episodio verificatosi il 18 ottobre 2014 (cfr. capi A. e B. della rubrica) ha assistito Felice FRANZESE che, nel corso della propria testimonianza, ne ha dato una ricostruzione attendibile (dalla quale si evince soltanto che vi è stato un diverbio tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AVINO, senza alcun contatto fisico tra i due, e il successivo intervento di Carlo [OSCURATO:PERSONA] che ha tentato, senza riuscirvi, di aggredire l'AVINO), suffragata dalla documentazione medica con la quale, invece, non collimerebbe la narrazione della persona offesa che, pertanto, non dovrebbe essere ritenuta credibile neppure rispetto all'imputazione di minaccia (capo B. della rubrica).

Inoltre, la difesa ha censurato la sentenza di secondo grado per non aver ravvisato i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, mediante un'argomentazione che: - ha accomunato entrambi gli imputati (senza distinguerne neppure il comportamento processuale); - ha addebitato loro il mancato pagamento della provvisionale (nonostante la parte civile non abbia avanzato alcuna richiesta in tal senso); - non ha considerato il comportamento processuale corretto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che si è presentato alle udienze dibattimentali e ha reso esame), la cui ricostruzione è corroborata dalle prove acquisite, sulla scorta delle quali avrebbe dovuto escludersene la responsabilità penale, e la sua «quasi incensuratezza» (avendo riporto un solo precedente per fatti commessi nel 2004, per cui ha riportato condanna nel 2009 e non, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, nel 2019); - ha attribuito valenza, al fine del detto diniego, al fatto che l'imputato non abbia offerto alcun contributo alla ricostruzione dei fatti (come se le circostanze attenuanti generiche possano essere riconosciute solo in presenza di una confessione); 6 (1) - non ha avuto riguardo, al fine di valutare se la commissione dei reati fosse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità e ritenere la conseguente possibilità di ricaduta, a tutti i parametri posti dall'art. 133 cod, pen.

Infine, la difesa si è doluta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena (concessa, invece, a Carlo [OSCURATO:PERSONA]), censurando la sentenza impugnata che avrebbe valorizzato il riferito precedente penale, relativo alla costruzione di un immobile in assenza di licenza edilizia nel 2004, «successivamente condonata», dal quale non può inferirsi l'assenza di resipiscenza e la mancanza di efficacia deterrente della sospensione condizionale illo tempore concessa, considerato pure la collocazione risalente del fatto, tanto che a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è stata contesta la recidiva; e gli elementi in atti deporrebbero per la concessione per la seconda volta del beneficio.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

A proposito dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, a fronte di un atto di appello scarno che non aveva mosso puntuali censure sulla ricostruzione di quanto accaduto il 18 ottobre 2014 tra l'imputato e la persona offesa (e correttamente ritenuto dalla Corte di merito al limite dell'ammissibilità; ed anzi da ritenersi del tutto apodittico in ordine all'imputazione di minaccia di cui al capo B.), la sentenza impugnata ha offerto una motivazione più che congrua, alla luce del narrato dello stesso offeso, chiarendo le ragioni per cui lo ha ritenuto attendibile (ed ha indicando pure le ragioni per cui non ha ritenuto dimostrativa di un difetto di credibilità la circostanza che l'AVINO non abbia sporto immediatamente querela) ed esplicitando che la sua ricostruzione dell'accaduto ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni in atti (segnatamente in quelle rese di Anna e Maddalena SANGIOVANNI), sia nei certificati medici acquisiti; la Corte di appello ha pure espressamente negato idoneità a costituire un elemento a discarico inidoneo alla deposizione del FRANZESE, smentito dagli altri elementi probatori (di cui la Corte ha, invece, chiarito la valenza dimostrativa).

Dunque, non può ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione, dovendosi aggiungere che nel resto il ricorso finisce col devolvere irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse non sono state oggetto dell'atto di appello, con il quale è stata chiesto soltanto l'irrogazione della pena nel minimo; dunque, il Giudice di appello non era tenuto a motivarne il diniego (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01).

In ogni caso, il ricorso è generico poiché non si confronta in toto con la motivazione merito (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che - dopo aver rilevato l'insufficienza, al riguardo, dello stato di incensuratezza - ha fatto anzitutto riferimento sul punto alla gravità del fatto (specificando gli elementi su cui ha fondato tale valutazione), e non ha avuto riguardo soltanto al mancato contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla ricostruzione del fatto e all'assenza di elementi di resipiscenza, oltre che al mancato pagamento della provvisionale.Infine, con riguardo al beneficio della sospensione condizionale, l'atto di appello era del tutto privo di specificità e, perciò, inammissibile poiché si era limitato a chiederne la concessione senza addurre alcun elemento a sostegno (assumendo soltanto che l'imputato ne fosse meritevole); e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.)

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta in data 20/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; - le conclusioni scritte presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Carlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 2 marzo 2020, con la quale il Tribunale di Noia: aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto aggravato di lesioni personali, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di minaccia e di Carlo [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore fatto di lesioni aggravate, reati tutti commessi in pregiudizio di Carlo AVINO; e - ritenuti i fatti ascritti a ciascun imputato commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione e Carlo [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Carlo AVINO, costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separati atti con i quali ha articolato il medesimo ordine di censure (di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con allegazioni non del tutto coincidenti soltanto in relazione al secondo motivo (che, tuttavia, sarà esaminato solo con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità e decadenza nonché il vizio della motivazione, in relazione alla trattazione del procedimento di appello in camera di consiglio ex art. 23 D.L. 149/2020, senza avviso agli imputati e ai loro difensori e nonostante il tardivo invio ai soli difensori della requisitoria del Procuratore generale, inerente soltanto a uno degli imputati. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato solo in relazione a Carlo [OSCURATO:PERSONA], nei termini che si esporranno, rimanendo assorbito in relazione allo stesso imputato il secondo motivo. È, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale, dell'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità e decadenza e del vizio della motivazione - con entrambi i ricorsi si è dedotto che: - gli imputati e i loro difensori hanno ricevuto in data 19 dicembre 2020 la notifica del decreto di citazione a comparire per il giudizio di appello; - nonostante fosse già vigente il D.L. 149/2020, l'atto notificato conteneva l'avviso a comparire personalmente, con l'avvertenza che non comparendo gli imputati sarebbero stati giudicati in contumacia o in assenza (ove ricorressero «i presupposti di cui ai novellati artt.420-bis e ss c.p.p.»); dunque, non vi era alcun cenno al disposto dell'art. 23 D.L. cit.; e non ha fatto seguito alcun altro avviso; - il giorno 11 gennaio 2021, tre giorni liberi prima della trattazione del processo, la cancelleria della Corte di appello ha notificato a mezzo PEC ai soli difensori le conclusioni del Procuratore generale distrettuale (datate 7 gennaio 2021), relative al solo Carlo [OSCURATO:PERSONA]; nell'atto notificato non vi era alcuna comunicazione o prescrizione relativa alle modalità e ai tempi della trattazione del processo; pertanto: • né gli imputati né i difensori hanno avuto alcuna comunicazione del fatto che la trattazione del procedimento avrebbe avuto luogo in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 23 cit., né della possibilità di presentare - come previsto dal comma quattro dello stesso articolo - richiesta di discussione orale o, per gli imputati, di manifestare la volontà di comparire; difatti, ad avviso della difesa, sarebbe il Presidente della Sezione della Corte di appello (investita del giudizio) a stabilire per ciascuna udienza quali processi saranno trattati alla presenza delle parti e quali invece in camera di consiglio senza l'intervento di esse e a farne dare notizia alla Procura generale e ai «difensori costituiti»; • pertanto, sarebbe stato violato il diritto di difesa (e, quindi, l'art. 24 Cost.) e si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile; inoltre: • le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse ai difensore tardivamente rispetto al termine posto dall'art. 23, comma 2, D.L. 149/2020; • esse attenevano al solo Carlo [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la Corte di appello avrebbe deciso in mancanza delle conclusioni relative a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; • anche sotto tale profilo si sarebbe prodotta una nullità insanabile e la Corte, in mancanza delle conclusioni relative a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] «era tenuta a procedere all'udienza pubblica con la partecipazione e la presenza di tutte le parti». 1.1. Si rileva, anzitutto, che le censure appena riportate attengono unicamente alla violazione della legge processuale e non anche alla violazione della legge penale, pure invocata dal difensore: invero, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta; Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui - nella prospettazione difensiva - sarebbe conseguita una nullità (per l'appunto, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Né nel caso di specie può venire in rilievo il vizio di motivazione, pure assunto dalla difesa, per la dirimente considerazione che, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 1.1.1. Ciò posto, dalla disamina degli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - il 19 dicembre 2020 è stato notificato agli imputati e alla difesa il decreto (in data 18 dicembre 2020) di citazione a comparire all'udienza del 15 gennaio 2021 per la celebrazione del giudizio di appello; il decreto, in effetti, non conteneva alcun cenno alla normativa emergenziale (bensì l'avvertimento agli imputati che, non comparendo, sarebbero stati giudicati in contumacia o in assenza in presenza dei presupposti di legge; - il giorno 11 gennaio 2021 la cancelleria della Corte di appello ha notificato a mezzo PEC ai soli difensori le conclusioni del Procuratore generale distrettuale (datate 7 gennaio 2021), relative al solo Carlo [OSCURATO:PERSONA]; - il 15 gennaio 2021 la Corte di appello ha deliberato in camera di consiglio senza la comparizione delle parti. 1.1.2. In primo luogo, non ricorre l'eccepita nullità a causa della mancata menzione, nel provvedimento di vocatio in ius, della normativa emergenziale già vigente all'atto dell'emanazione del decreto ex art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno, recante disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e vigente fino al 24 dicembre 2020, per effetto dell'abrogazione di esso ex lege 18 dicembre 2020, n. 176 - che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - la quale ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del dl. 149 cit. - cfr. art. 1, comma 2, I. 176 cit. - e ha posto all'art. 23 -bis d.l. n. 137 cit. la medesima regolamentazione per i giudizi di appello nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge). L'art. 23 d.l. 149 cit. (e, in seguito, l'art. 23-bis d.l. n. 137 cit.), proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, ha previsto che nel periodo de quo, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato manifest[asse] la volontà di comparire», da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, «a mezzo del difensore». Dunque, nel caso in esame la trattazione in camera di consiglio non è stata disposta con un provvedimento ordinatorio della Corte di appello ci 4 ( ma ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa che non prevede in alcun modo che l'imputato sia reso edotto della diversa modalità di trattazione del procedimento, bensì la sua facoltà da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica (e nella specie non esercitata) di chiedere - per vero, in pieno ossequio ai principi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281138 - 03) - la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). Più in particolare, la normativa emergenziale non ha previsto che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga alcun avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, poiché essa non ha modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen.; pertanto, «le modalità della vocatio in iudicium» sono sempre rimaste disciplinate «dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.»; e «il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione» e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che «l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto» (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01, che richiama Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018 - dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354). D'altra parte, la previsione dell'art. 601 cit. correttamente ha continuato a dettare - anche nella vigenza della disciplina emergenziale - la disciplina per le ipotesi in cui le parti (non necessariamente l'imputato) avanzino richiesta di discussione orale ovvero l'imputato chieda di comparire (e tuttavia non compaia). Sotto questo profilo, non può ravvisarsi alcuna nullità e in parte qua entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1.3. Per quel attiene, invece, alle conclusioni del Procuratore generale distrettuale, come esposto esse sono state trasmesse alla difesa il giorno 11 gennaio 2021, rispetto a una data della decisione fissata per il 15 gennaio 2021. In primo luogo si rileva che è conforme al rito l'invio di essa soltanto alla difesa e non anche agli imputati (cfr. art. 23-bis, comma 2, cit.). Tuttavia, in effetti, tale invio è avvenuto quando era già spirato il termine di cinque giorni anteriori all'udienza entro il quale la difesa avrebbe dovuto rassegnare ritualmente le proprie conclusioni. Dunque, limitatamente a Carlo [OSCURATO:PERSONA] - unico dei due imputati cui inerivano le conclusioni del pubblico ministero - deve ravvisarsi una violazione del diritto di difesa, poiché nel suo interesse non è stato possibile avere contezza, allorché avrebbe potuto presentarsi tempestivamente le conclusioni, di quelle della Parte pubblica, il che ha costituito un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01). E deve accogliersi sotto tale assorbente profilo il suo ricorso. Diversamente è a dirsi per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per nulla menzionato nelle conclusioni scritte del Procuratore generale distrettuale, e che, dunque, non può aver tratto pregiudizio (in effetti, non indicato dalla difesa) dal tardivo invio di esse, atteso che «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 - 01). Ne deriva che il motivo in esame - con riguardo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso deve, dunque, essere esaminato per il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Con esso è stato prospettato il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Anzitutto, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, la difesa ha censurato la decisione impugnata poiché (come già quella di primo grado) si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa e sul referto medico relativo alle lesioni riportate dalla stessa, senza considerare invece che all'episodio verificatosi il 18 ottobre 2014 (cfr. capi A. e B. della rubrica) ha assistito Felice FRANZESE che, nel corso della propria testimonianza, ne ha dato una ricostruzione attendibile (dalla quale si evince soltanto che vi è stato un diverbio tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AVINO, senza alcun contatto fisico tra i due, e il successivo intervento di Carlo [OSCURATO:PERSONA] che ha tentato, senza riuscirvi, di aggredire l'AVINO), suffragata dalla documentazione medica con la quale, invece, non collimerebbe la narrazione della persona offesa che, pertanto, non dovrebbe essere ritenuta credibile neppure rispetto all'imputazione di minaccia (capo B. della rubrica). Inoltre, la difesa ha censurato la sentenza di secondo grado per non aver ravvisato i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, mediante un'argomentazione che: - ha accomunato entrambi gli imputati (senza distinguerne neppure il comportamento processuale); - ha addebitato loro il mancato pagamento della provvisionale (nonostante la parte civile non abbia avanzato alcuna richiesta in tal senso); - non ha considerato il comportamento processuale corretto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che si è presentato alle udienze dibattimentali e ha reso esame), la cui ricostruzione è corroborata dalle prove acquisite, sulla scorta delle quali avrebbe dovuto escludersene la responsabilità penale, e la sua «quasi incensuratezza» (avendo riporto un solo precedente per fatti commessi nel 2004, per cui ha riportato condanna nel 2009 e non, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, nel 2019); - ha attribuito valenza, al fine del detto diniego, al fatto che l'imputato non abbia offerto alcun contributo alla ricostruzione dei fatti (come se le circostanze attenuanti generiche possano essere riconosciute solo in presenza di una confessione); 6 (1) - non ha avuto riguardo, al fine di valutare se la commissione dei reati fosse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità e ritenere la conseguente possibilità di ricaduta, a tutti i parametri posti dall'art. 133 cod, pen. Infine, la difesa si è doluta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena (concessa, invece, a Carlo [OSCURATO:PERSONA]), censurando la sentenza impugnata che avrebbe valorizzato il riferito precedente penale, relativo alla costruzione di un immobile in assenza di licenza edilizia nel 2004, «successivamente condonata», dal quale non può inferirsi l'assenza di resipiscenza e la mancanza di efficacia deterrente della sospensione condizionale illo tempore concessa, considerato pure la collocazione risalente del fatto, tanto che a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è stata contesta la recidiva; e gli elementi in atti deporrebbero per la concessione per la seconda volta del beneficio. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. A proposito dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, a fronte di un atto di appello scarno che non aveva mosso puntuali censure sulla ricostruzione di quanto accaduto il 18 ottobre 2014 tra l'imputato e la persona offesa (e correttamente ritenuto dalla Corte di merito al limite dell'ammissibilità; ed anzi da ritenersi del tutto apodittico in ordine all'imputazione di minaccia di cui al capo B.), la sentenza impugnata ha offerto una motivazione più che congrua, alla luce del narrato dello stesso offeso, chiarendo le ragioni per cui lo ha ritenuto attendibile (ed ha indicando pure le ragioni per cui non ha ritenuto dimostrativa di un difetto di credibilità la circostanza che l'AVINO non abbia sporto immediatamente querela) ed esplicitando che la sua ricostruzione dell'accaduto ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni in atti (segnatamente in quelle rese di Anna e Maddalena SANGIOVANNI), sia nei certificati medici acquisiti; la Corte di appello ha pure espressamente negato idoneità a costituire un elemento a discarico inidoneo alla deposizione del FRANZESE, smentito dagli altri elementi probatori (di cui la Corte ha, invece, chiarito la valenza dimostrativa). Dunque, non può ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione, dovendosi aggiungere che nel resto il ricorso finisce col devolvere irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse non sono state oggetto dell'atto di appello, con il quale è stata chiesto soltanto l'irrogazione della pena nel minimo; dunque, il Giudice di appello non era tenuto a motivarne il diniego (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01). In ogni caso, il ricorso è generico poiché non si confronta in toto con la motivazione merito (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che - dopo aver rilevato l'insufficienza, al riguardo, dello stato di incensuratezza - ha fatto anzitutto riferimento sul punto alla gravità del fatto (specificando gli elementi su cui ha fondato tale valutazione), e non ha avuto riguardo soltanto al mancato contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla ricostruzione del fatto e all'assenza di elementi di resipiscenza, oltre che al mancato pagamento della provvisionale.Infine, con riguardo al beneficio della sospensione condizionale, l'atto di appello era del tutto privo di specificità e, perciò, inammissibile poiché si era limitato a chiederne la concessione senza addurre alcun elemento a sostegno (assumendo soltanto che l'imputato ne fosse meritevole); e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Decreto Cassazione n. 23339/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris