CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 21105/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29702/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di BRESCIA,n. 3155/2021 depositata i l 03/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 316/2015, la Corte di Appello di Brescia determinava l’indennità di espropriazione spettante ai contribuenti, relativamente al procedimento ablatorio avviato dal Comune di Bergamo sui terreni di loro proprietà. 2. La sentenza veniva sottoposta ad imposta di registro proporzionale al 3% dal Comune di Bergamo, con il versamento di € 173.852,001 . 3. Con avviso di liquidazione n. 2016/001/OR/ 000015387/0/002, l’Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti dei contribuenti l’imposta di registro proporzionale al 3% anche sull’ordinanza n. 1537/2016 del Tribunale Ordinario di Brescia, resa ai sensi dell’art. 702 ter cpc, che decideva sullo svincolo, in loro favore, dell’indennità di esproprio, depositata presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, già determinata con sentenza n. 316/2015 della Corte di Appello di Brescia. 4. I signori Agliardi si opponevano alla pretesa tassazione della ordinanza del Tribunale di Brescia n. 1537/2016, rilevando come il Comune di Bergamo avesse già provveduto a tassare al 3% i medesimi importi di cui all’ordinanza n. 1537/2016, in ragione della sentenza n. 316/2015, della Corte di Appello di Brescia, con conseguente pretesa duplicazione. 5. Si opponeva all’avviso di liquidazione, con separato ricorso, anche il Comune di Bergamo 6. Con sentenza n. 97, depositata il 7 febbraio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia accoglieva i ricorsi previamente riuniti. 7. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. 8. Con sentenza n. 3155/25/2021, depositata il 3 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello avversario, confermando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]. 9. In particolare, la CTR ritenevache l'ordinanza del Tribunale di Brescia non costituisse una "condanna al pagamento di somme" che giustificherebbe l'applicazione dell'aliquota del 3%, rilevando che l'ordinanza si limitava a ordinare al Ministero dell'Economia di trasferire i fondi già depositati, rappresentando un'obbligazione di fare e non una condanna al pagamento, e che il Ministero, inoltre, era un soggetto estraneo al rapporto di merito, per cui non si riscontrava una disposizione di natura patrimoniale. 10. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso tutti gli intimati. 11. Successivamente il Comune controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli arti. 20 e 37 del D.P.R. 131/1986 (c.d. T.U.R.), nonché dell’art. 8, comma 7, lett.b) della tariffa, parte prima, allegata al predetto D.P.R, 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. riferimento alla tassazione proporzionale dovuta in ipotesi di provvedimento giudiziario recante condanna al pagamento di somme di denaro. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel non applicare l'imposta di registro del 3% sull'ordinanza del Tribunale di Brescia, in quanto la stessa rappresenterebbe una condanna al pagamento di somme, e non un mero ordine di trasferimento di fondi: l'ordinanza deve essere tassata in base alla sua natura e ai suoi effetti giuridici, e non in base alla sua forma. 2. Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non si di a un autonomo atto di condanna al pagamento di una somma, come sostiene la difesa erariale, ma di un atto di mero svincolo di una somma depositata in virtù di pregressa determinazione giudiziaria, già soggetta a tassazione, e non immediatamente corrisposta dal giudice in ragione della esistenza di una impugnazione. 3. Non sussiste dunque il presupposto di cui agli artt. 20 e 37 del D.P.R. 131/1986 (c.d. T.U.R.), nonché dell’art. 8, comma 7, lett. b) della tariffa, parte prima, allegata al predetto D.P.R, 131/1986, invocato dalla difesa erariale.Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi. 4. In ogni casoil motivo di ricorso , ancor prima che infondato , va dichiarato inammissibile perché - in frontale contrasto con l’accertamento (conforme) in fatto dei giudici del merito- prospetta un contenuto del provvedimento giudiziario del quale non dà alcuno specifico conto; né risultano espressi i criteri di censura dell’interpretazione offerta dai giudici di merito circa il contenuto, e la portata, del provvedimento giudiziario: nell'interpretazione dei provvedimentigiurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi (Cass., 30 marzo 2023, n. 8955; Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205). 5. Il ricorso va, pertanto,dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore di ciascuna delle due parti separatamente costituite. 7. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e AgliardiAlessio, e in euro 7.700,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli