CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéXHAMETA PERPARIM;- intimato -avverso la SENTENZA N. 383/2025 della CORTE D’APPELLO DIBRESCIA, depositata il 14/4/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, resain sede di rinvio, ha rigettato il reclamo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva proposto alla sentenza con la quale, in data 9/12/2020, ilNumero re2gis tro generale 13493/2025Numero sezionale 3058/2026Numero di raccolta generale 23796/2026Data pubblicazione 22/07/2026tribunale di Brescia, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avevadichiarato il suo fallimento.1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data12/6/2025, ha chiesto la cassazione della sentenza,dichiarandone, nella procura difensiva in calce, sottoscritta il19/5/2025, l’intervenuta notificazione in data 16/4/2025.1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsodepositato il 22/7/2025, nel quale ha, tra l’altro, eccepito, afronte della notifica della sentenza in data 15/4/2025, latardività del ricorso.1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.1.5. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 12/6/2025ed è, pertanto, tardivo.2.2. Nel caso in esame, in effetti, a fronte dell’intervenutanotificazione della sentenza in data 15/4/2025 ad opera delcontroricorrente ed ammesso dalla stessa ricorrente inmemoria), trova applicazione (pur se la sentenza è stata resa insede di rinvio: art. 394, comma 1°, c.p.c.) la norma, previstadall’art. 18, comma 14°, l.fall., secondo la quale il ricorso percassazione dev’essere proposto nel termine di decadenza ditrenta giorni dalla notificazione della sentenza.2.3. Questa Corte ha, infatti, già ritenuto che: - il giudizio dirinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, nondà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresenta una faseulteriore di quello originario (v. Cass. SU. n. 11844 del 2016),regolata, a mente dell’art. 394, comma 1°, c.p.c., dalle normeprocessuali ordinarie stabilite per il procedimento davanti algiudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tenuto conto delrito applicabile ratione materiae e nei limiti della compatibilità; -Ric. 2025, n. 13493 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re3gis tro generale 13493/2025Numero sezionale 3058/2026Numero di raccolta generale 23796/2026Data pubblicazione 22/07/2026la pronuncia adottata all’esito del giudizio di rinvio dovevaessere, di conseguenza, impugnata, avanti a questa Corte, negliordinari termini previsti dall’art. 18 l.fall., vale a dire entro trentagiorni dalla notificazione della sentenza (Cass. n. 31175 del2025, in motiv.).2.4. Né, del resto, rileva il fatto, dedotto dalla ricorrente inmemoria, che la sentenza le sia stata notificata ad opera deldalla cancelleria.2.5. Questa Corte ha, sul punto, già rilevato che: - lasentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativadi fallimento è, infatti, ricorribile per cassazione, come prevedel’art. 18, commi 13° e 14°, l.fall., nel termine di trenta giornidalla sua notificazione al reclamante a cura della cancelleria,essendosi così inteso evitare il rischio un’impugnazione protrattanel tempo, come avverrebbe ove quella sentenza non fossenotificata; - tale notificazione, però, deve essere considerata delequipollente a quella operata dal curatore del fallimento, inanch’essa idonea a permettere alla parte di conoscerecompiutamente le ragioni e l’esito del reclamo, al fine divalutarne la ricorribilità (Cass. n. 7384 del 2016).3. Il ricorso è, quindi, inammissibile.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRic. 2025, n. 13493 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026Numero re4gis tro generale 13493/2025Numero sezionale 3058/2026Numero di raccolta generale 23796/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedi lite che liquida nella somma di €. 5.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, l’8 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2025, n. 13493 - Sez. 1 – CC dell’8 luglio 2026