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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 45787/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione avanzata dall'interessato per i reati di furto con strappo e tentata violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, accertati con sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/1/2013, definitiva il 19/1/2015.

Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in considerazione della mancanza di prove effettive e costanti di buona condotta, essendo residuati a carico dello Ielo un'iscrizione di reato, relativa a fatti ascrivibili alla elevata conflittualità coniugale nonché in danno di congiunti, ed un carico pendente per truffa aggravata in danno di un ente pubblico, la cui negativa valenza ai fini della riabilitazione è stata sottolineata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 179 cod. pen. in ordine al requisito della buona condotta tenuta dall'istante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'art. 179 cod. pen., che disciplina la concessione della riabilitazione - causa estintiva delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, con ripristino della piena capacità giuridica del condannato postula quale condizione la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'elimina- zione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa.

Detta disposizione prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" ed il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato, cui è pacificamente equiparabile la sentenza di patteggiamento.Deve quindi ritenersi che il termine dilatorio triennale sia inderogabile e non suscettibile di interpretazioni o di apprezzamenti discrezionali nella sua operatività, in modo tale da consentire l'ammissione alla riabilitazione in via anticipata o facendo riferimento ad una frazione temporale diversa da quella prevista dal legislatore, che ha inteso ancorare la verifica dei requisiti positivi o negativi ad un ambito temporale preciso e delimitato nella sua estensione, sul presupposto che sia stata irrogata una pena certa ed eseguibile o, in alternativa, suscettibile di estinzione, il che implica la già intervenuta pronuncia di condanna irrevocabile.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché il termine triennale per la concedibilità della riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la condanna oggetto dell'istanza, di per sé non hanno automatico rilievo ostativo eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine sopra indicato.

L'interpretazione letterale riceve ulteriori conferme sul piano sistematico dalla considerazione dei commi 2 e 3 dell'art. 179 cod. pen., i quali stabiliscono termini differenziati e protratti per l'ammissione alla riabilitazione dei recidivi in un caso, e dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza nell'altro: il dato normativo dimostra che i comportamenti devianti e criminosi pregressi alla condanna, anche se integrino autonome fattispecie di reato e siano stati accertati con pronuncia irrevocabile che accerti anche la condizione di recidivazione, non costituiscono in sé elementi ostativi, ma soltanto giustificano un maggiore rigore nella valutazione dei presupposti applicativi, perché determinano l'aumento del periodo minimo durante il quale il condannato deve avere mantenuto buona condotta.

Parimenti, il comma 4 della disposizione prevede che, se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il momento di decorrenza del termine triennale è lo stesso previsto per il decorso del termine di sospensione.

1.2. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato negativa- mente i dati oggettivi,emersi dal procedimento in corso n. 5637/2013 RGNR, per fatti maturati nell'ambito della conflittualità tra il ricorrente e l'ex moglie negli anni 2012 e 2013, e dal procedimento n. 6204/2015 RGNR per i reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, accertati tra il 2012 e il 2013, e per violazioni edilizie accertate nel 2015, fatto,questo ultimo, per il quale il ricorrente risulta assolto.

Si tratterebbe, dunque, di fatti di reato consumati prima della definizione con sentenza irrevocabile del procedimento per la cui condanna il ricorrente chiede la riabilitazione, e dunque prima del dies a quo - esecuzione della pena o sua estinzione - a decorrere dal quale deve calcolarsi il termine minimo di tre anni nel corso dei quali la condotta del ricorrente è sotto osservazione in funzione del giudizio sulla concedibilità del beneficio di cui all'art. 179 cod. pen.Appare dunque fondata la censura di violazione della disposizione di legge che regola l'istituto della riabilitazione, in quanto si pone a base della decisione reiettiva un'estensione non consentita del periodo temporale di valutazione, così anticipando il dies a quo al fine dell'individuazione di condotte penalmente rilevanti ed antisociali, tenute prima della pronuncia della sentenza, per la cui pena si è chiesto di essere riabilitati.

Ciò contrasta con il principio affermato da questa Corte, al quale s'intende dare continuità, in forza del quale la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata in riferimento esclusivo al periodo di tre anni, decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria, oppure dalla data di estinzione per altra causa della pena principale; non possono essere tenuti in considerazione comportamenti, ancorché di chiara valenza negativa, compiuti dal condannato in un momento antecedente a quello prescritto dal primo comma dell'art. 179 cod. pen. (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916; Sez. 1, n. 47465 del 30/10/2013, Bensada, Rv. 257437; Sez. 1, n. 8134 del 17/02/2010, Braico, Rv. 246388).

2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per rivalutare le ragioni dell'opposizione proposta dal condannato alla stregua del principio di diritto che si è enunciato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione avanzata dall'interessato per i reati di furto con strappo e tentata violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, accertati con sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/1/2013, definitiva il 19/1/2015. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in considerazione della mancanza di prove effettive e costanti di buona condotta, essendo residuati a carico dello Ielo un'iscrizione di reato, relativa a fatti ascrivibili alla elevata conflittualità coniugale nonché in danno di congiunti, ed un carico pendente per truffa aggravata in danno di un ente pubblico, la cui negativa valenza ai fini della riabilitazione è stata sottolineata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 179 cod. pen. in ordine al requisito della buona condotta tenuta dall'istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 179 cod. pen., che disciplina la concessione della riabilitazione - causa estintiva delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, con ripristino della piena capacità giuridica del condannato postula quale condizione la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'elimina- zione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa. Detta disposizione prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" ed il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato, cui è pacificamente equiparabile la sentenza di patteggiamento.Deve quindi ritenersi che il termine dilatorio triennale sia inderogabile e non suscettibile di interpretazioni o di apprezzamenti discrezionali nella sua operatività, in modo tale da consentire l'ammissione alla riabilitazione in via anticipata o facendo riferimento ad una frazione temporale diversa da quella prevista dal legislatore, che ha inteso ancorare la verifica dei requisiti positivi o negativi ad un ambito temporale preciso e delimitato nella sua estensione, sul presupposto che sia stata irrogata una pena certa ed eseguibile o, in alternativa, suscettibile di estinzione, il che implica la già intervenuta pronuncia di condanna irrevocabile. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché il termine triennale per la concedibilità della riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la condanna oggetto dell'istanza, di per sé non hanno automatico rilievo ostativo eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine sopra indicato. L'interpretazione letterale riceve ulteriori conferme sul piano sistematico dalla considerazione dei commi 2 e 3 dell'art. 179 cod. pen., i quali stabiliscono termini differenziati e protratti per l'ammissione alla riabilitazione dei recidivi in un caso, e dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza nell'altro: il dato normativo dimostra che i comportamenti devianti e criminosi pregressi alla condanna, anche se integrino autonome fattispecie di reato e siano stati accertati con pronuncia irrevocabile che accerti anche la condizione di recidivazione, non costituiscono in sé elementi ostativi, ma soltanto giustificano un maggiore rigore nella valutazione dei presupposti applicativi, perché determinano l'aumento del periodo minimo durante il quale il condannato deve avere mantenuto buona condotta. Parimenti, il comma 4 della disposizione prevede che, se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il momento di decorrenza del termine triennale è lo stesso previsto per il decorso del termine di sospensione. 1.2. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato negativa- mente i dati oggettivi,emersi dal procedimento in corso n. 5637/2013 RGNR, per fatti maturati nell'ambito della conflittualità tra il ricorrente e l'ex moglie negli anni 2012 e 2013, e dal procedimento n. 6204/2015 RGNR per i reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, accertati tra il 2012 e il 2013, e per violazioni edilizie accertate nel 2015, fatto,questo ultimo, per il quale il ricorrente risulta assolto. Si tratterebbe, dunque, di fatti di reato consumati prima della definizione con sentenza irrevocabile del procedimento per la cui condanna il ricorrente chiede la riabilitazione, e dunque prima del dies a quo - esecuzione della pena o sua estinzione - a decorrere dal quale deve calcolarsi il termine minimo di tre anni nel corso dei quali la condotta del ricorrente è sotto osservazione in funzione del giudizio sulla concedibilità del beneficio di cui all'art. 179 cod. pen.Appare dunque fondata la censura di violazione della disposizione di legge che regola l'istituto della riabilitazione, in quanto si pone a base della decisione reiettiva un'estensione non consentita del periodo temporale di valutazione, così anticipando il dies a quo al fine dell'individuazione di condotte penalmente rilevanti ed antisociali, tenute prima della pronuncia della sentenza, per la cui pena si è chiesto di essere riabilitati. Ciò contrasta con il principio affermato da questa Corte, al quale s'intende dare continuità, in forza del quale la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata in riferimento esclusivo al periodo di tre anni, decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria, oppure dalla data di estinzione per altra causa della pena principale; non possono essere tenuti in considerazione comportamenti, ancorché di chiara valenza negativa, compiuti dal condannato in un momento antecedente a quello prescritto dal primo comma dell'art. 179 cod. pen. (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916; Sez. 1, n. 47465 del 30/10/2013, Bensada, Rv. 257437; Sez. 1, n. 8134 del 17/02/2010, Braico, Rv. 246388). 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per rivalutare le ragioni dell'opposizione proposta dal condannato alla stregua del principio di diritto che si è enunciato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].
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