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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28722/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3528/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso disgiuntamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] i quali hanno indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA n. 1859/2017, depositata in data 22 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel periodo relativo all’anno di imposta 2009, l’[OSCURATO:PERSONA] assisteva numerosi clienti nel recupero di crediti presso [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, il ricorrente si occupava Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2009 di attivare le opportune procedure espropriative presso terzi in danno di Telecom; tali procedure consistevano nel pignorare il conto corrente che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. intratteneva presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice dell’esecuzione di Catanzaro, preso atto della dichiarazione resa dal terzo pignorato Poste in ordine alla sussistenza del credito pignorato, con ordinanza assegnava in pagamento al creditore procedente la somma a lui spettante.

Ricevuta la notifica dell’ordinanza e della nota spese, Poste accreditava le somme direttamente sul conto corrente dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, le girava ai propri clienti.

2. Al termine di una verifica fiscale conclusasi il 6 agosto 2012 con l’elevazione del p.v.c., la G. di F. contestava al contribuente di aver sottratto a tassazione Irpef ed IVA nel 2009 compensi per complessivi € 259.361.

3. A seguito dell’elevazione del p.v.c., il contribuente presentava memorie difensive alla Direzione provinciale di Catanzaro ai sensi dell’art. 12, ult. comma, della legge n. 212/2000.

Con esse rappresentava che solo una minima parte delle somme a lui corrisposte da Poste venivano da lui trattenute a titolo di compenso professionale e costituivano, di conseguenza, compensi imponibili.

La gran parte delle somme in questione, per contro, veniva da lui girata ai propri clienti ed era costituita da entrate economiche non imponibili (in ragione della loro natura di contributo cassa forense, di IVA, di rimborso imposta registro ed altre spese vive da lui anticipate in nome e per conto dei clienti).

4. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Catanzaro notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.

TDY01T100193/2014, con il quale si contestava all’[OSCURATO:PERSONA] la sottofatturazione di compensi per complessivi € 259.361, per liquidare su tale somma l’IRPEF e l’IVA dovute, e veniva irrogata una sanzione amministrativa unica pari ad € 165.621.

5. Avverso tale accertamento il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Catanzaro contestando, in via pregiudiziale, l’illegittimità dell’accertamento per non essersi la Direzione pronunciata sulle memorie e, nel merito, l’illegittimità e l’infondatezza delle contestazioni mosse.

6. Con sentenza n. 2288/02/2015, la C.t.p. adita respingeva il ricorso.

7. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, innanzi alla C.t.r. della Calabria chiedendone l’integrale riforma e censurandola per: violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 data l’illegittimità dell’atto di accertamento per non avere la Direzione preso posizione sulle memorie difensive nonché per violazione dell’art.115 c.p.c., comma 1, dell’art. 53, comma 1, Cost. e dell’art. 1 TUIR; in subordine, rideterminazione del reddito in proporzione alle ritenute subite nel 2009; applicazione dello jus superveniens in relazione alle sanzioni irrogate.

All’appello resisteva la Direzione chiedendoneil rigetto e aderendo alla richiesta di rimodulazione del carico sanzionatorio.

8. Con sentenza n. 1859/03/2017 del 22.06.2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente limitatamente alla parte relativa alla rideterminazione delle sanzioni, confermando nel resto la sentenza impugnata.

9. Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, del principio comunitario del contraddittorio amministrativo nonché degli artt. 41 par. 2 lett. a) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 1 della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento nel quale l’Ufficio non aveva preso posizione sulle difese svolte dal contribuente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 53 comma 1 Cost. e 1 TUIR in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto imponibili somme che non avevano natura reddituale.

2. Preliminarmente, va dato atto che, in data 18 luglio 2025, l’[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato defensionale, rinuncia debitamente comunicata sia al proprio cliente [OSCURATO:PERSONA] sia all’Avvocatura Generale dello Stato.

Sul punto giova rilevare che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all’avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell’attività di sostituzione (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente” (CNF, sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).

Vieppiù che permane anche l’assistenza difensiva del coodifensore [OSCURATO:PERSONA].

3. Procedendo nell’esame dei motivi, il primo motivo è infondato.

Non può ravvisarsi alcun obbligo dell'amministrazione finanziaria di confutare analiticamente le argomentazioni esposte dal contribuente nelle memorie presentate nel corso del procedimento amministrativo; sufficiente si profila, invero, che nella motivazione si dia conto di avere preso in considerazione le difese del contribuente che, tuttavia, possono essere disattese anche con l'esposizione di argomenti incompatibili con esse.

Peraltro, non è esatto opinare che le osservazioni del contribuente non siano state affatto prese in considerazione e ciò perché l’Ufficio, nella motivazione dell'avviso di accertamento, ha manifestato le ragioni dell'infondatezza dell'assunto sostenuto dal contribuente secondo cui dal calcolo dell'imponibile si sarebbe dovuta scorporare l'i.v.a., avendo rilevato che non è stato dimostrato che le operazioni in conto corrente abbiano trovato corretto riscontro nella determinazione del reddito.

3.1. La Corte di cassazione ha affrontato diverse volte il problema della motivazione dell'avviso di accertamento, chiarendo cosa serve affinché sia considerata valida.

In sostanza, la motivazione deve permettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi non essendo necessario che l'avviso di accertamento contenga tutti i documenti a supporto della pretesa, ma deve fornire gli elementi essenziali per comprendere le ragioni dell'accertamento; l'Ufficio ha l’obbligo di illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debba pagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cui si basa la pretesa.

3.2. Per quanto riguarda specificamente la necessità di rispondere alle controdeduzioni del contribuente, questa Corte (Cass.21/02/2023, n. 5425) è granitica nel ritenere che è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente di cui all’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8378).

3.3. Infine, con un recente arresto (Cass. 13/07/2025, n. 19273), confermativo di altri di eguale tenore, la Corte ha rilevato che, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione ogniqualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’”an” e il “quantum debeatur” – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta a includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, seppur sinteticamente, il contenuto.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

4.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare.

La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.

4.2. Di poi, nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha correttamente risposto all’istanza precipua del contribuente affermando, con riferimento al fatto che il contribuente nel corso dell'anno d'imposta 2009 aveva subito ritenute d'acconto per complessivi € 35.027,00, pur avendone dichiarate esclusivamente € 16.538,00, che il calcolo della base imponibile non fosse influenzata dalle maggiori ritenute, stante che l’ente erariale, nella determinazione del dovuto, doveva comunque tener conto delle imposte già versate dal contribuente.

Inoltre, si è giustamente rilevato che alcune delle quietanze liberatorie dei clienti, depositate al fine di dimostrare che parte delle somme incassate non costituivano reddito, non erano datate e che la determinazione analitica dei maggiori redditi aveva tenuto conto delle somme di spettanza del cliente dei costi e delle imposte risultanti dalla documentazione sicché le quietanze ammontavano no soltanto a complessivi € 26.807,24 così elidendo l’ipotesi dell’invalidità dell’accertamento.

4.3. Il motivo è inammissibile anche perché non chiarisce i termini della presunta violazione con riferimento alla sentenza impugnata.

Più precisamente, non sono individuabili univocamente gli elementi della fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall’Amministrazione e dalla sentenza impugnata, né quelli che secondo il contribuente avrebbero dovuto piuttosto essere considerati.

Di conseguenza, resta preclusa la puntuale comprensione della specifica ed effettiva violazione di legge attribuita al giudice a quo nell’interpretazione e nell’applicazione, nel caso concreto, del calcolo delle ritenute di acconto.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3528/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso disgiuntamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] i quali hanno indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1859/2017, depositata in data 22 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel periodo relativo all’anno di imposta 2009, l’[OSCURATO:PERSONA] assisteva numerosi clienti nel recupero di crediti presso [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il ricorrente si occupava Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2009 di attivare le opportune procedure espropriative presso terzi in danno di Telecom; tali procedure consistevano nel pignorare il conto corrente che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. intratteneva presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice dell’esecuzione di Catanzaro, preso atto della dichiarazione resa dal terzo pignorato Poste in ordine alla sussistenza del credito pignorato, con ordinanza assegnava in pagamento al creditore procedente la somma a lui spettante. Ricevuta la notifica dell’ordinanza e della nota spese, Poste accreditava le somme direttamente sul conto corrente dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, le girava ai propri clienti. 2. Al termine di una verifica fiscale conclusasi il 6 agosto 2012 con l’elevazione del p.v.c., la G. di F. contestava al contribuente di aver sottratto a tassazione Irpef ed IVA nel 2009 compensi per complessivi € 259.361. 3. A seguito dell’elevazione del p.v.c., il contribuente presentava memorie difensive alla Direzione provinciale di Catanzaro ai sensi dell’art. 12, ult. comma, della legge n. 212/2000. Con esse rappresentava che solo una minima parte delle somme a lui corrisposte da Poste venivano da lui trattenute a titolo di compenso professionale e costituivano, di conseguenza, compensi imponibili. La gran parte delle somme in questione, per contro, veniva da lui girata ai propri clienti ed era costituita da entrate economiche non imponibili (in ragione della loro natura di contributo cassa forense, di IVA, di rimborso imposta registro ed altre spese vive da lui anticipate in nome e per conto dei clienti). 4. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Catanzaro notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. TDY01T100193/2014, con il quale si contestava all’[OSCURATO:PERSONA] la sottofatturazione di compensi per complessivi € 259.361, per liquidare su tale somma l’IRPEF e l’IVA dovute, e veniva irrogata una sanzione amministrativa unica pari ad € 165.621. 5. Avverso tale accertamento il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Catanzaro contestando, in via pregiudiziale, l’illegittimità dell’accertamento per non essersi la Direzione pronunciata sulle memorie e, nel merito, l’illegittimità e l’infondatezza delle contestazioni mosse. 6. Con sentenza n. 2288/02/2015, la C.t.p. adita respingeva il ricorso. 7. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, innanzi alla C.t.r. della Calabria chiedendone l’integrale riforma e censurandola per: violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 data l’illegittimità dell’atto di accertamento per non avere la Direzione preso posizione sulle memorie difensive nonché per violazione dell’art.115 c.p.c., comma 1, dell’art. 53, comma 1, Cost. e dell’art. 1 TUIR; in subordine, rideterminazione del reddito in proporzione alle ritenute subite nel 2009; applicazione dello jus superveniens in relazione alle sanzioni irrogate. All’appello resisteva la Direzione chiedendoneil rigetto e aderendo alla richiesta di rimodulazione del carico sanzionatorio. 8. Con sentenza n. 1859/03/2017 del 22.06.2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente limitatamente alla parte relativa alla rideterminazione delle sanzioni, confermando nel resto la sentenza impugnata. 9. Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, del principio comunitario del contraddittorio amministrativo nonché degli artt. 41 par. 2 lett. a) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 1 della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento nel quale l’Ufficio non aveva preso posizione sulle difese svolte dal contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 53 comma 1 Cost. e 1 TUIR in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto imponibili somme che non avevano natura reddituale. 2. Preliminarmente, va dato atto che, in data 18 luglio 2025, l’[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato defensionale, rinuncia debitamente comunicata sia al proprio cliente [OSCURATO:PERSONA] sia all’Avvocatura Generale dello Stato. Sul punto giova rilevare che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all’avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell’attività di sostituzione (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente” (CNF, sentenza del 29 novembre 2018, n. 164). Vieppiù che permane anche l’assistenza difensiva del coodifensore [OSCURATO:PERSONA]. 3. Procedendo nell’esame dei motivi, il primo motivo è infondato. Non può ravvisarsi alcun obbligo dell'amministrazione finanziaria di confutare analiticamente le argomentazioni esposte dal contribuente nelle memorie presentate nel corso del procedimento amministrativo; sufficiente si profila, invero, che nella motivazione si dia conto di avere preso in considerazione le difese del contribuente che, tuttavia, possono essere disattese anche con l'esposizione di argomenti incompatibili con esse. Peraltro, non è esatto opinare che le osservazioni del contribuente non siano state affatto prese in considerazione e ciò perché l’Ufficio, nella motivazione dell'avviso di accertamento, ha manifestato le ragioni dell'infondatezza dell'assunto sostenuto dal contribuente secondo cui dal calcolo dell'imponibile si sarebbe dovuta scorporare l'i.v.a., avendo rilevato che non è stato dimostrato che le operazioni in conto corrente abbiano trovato corretto riscontro nella determinazione del reddito. 3.1. La Corte di cassazione ha affrontato diverse volte il problema della motivazione dell'avviso di accertamento, chiarendo cosa serve affinché sia considerata valida. In sostanza, la motivazione deve permettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi non essendo necessario che l'avviso di accertamento contenga tutti i documenti a supporto della pretesa, ma deve fornire gli elementi essenziali per comprendere le ragioni dell'accertamento; l'Ufficio ha l’obbligo di illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debba pagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cui si basa la pretesa. 3.2. Per quanto riguarda specificamente la necessità di rispondere alle controdeduzioni del contribuente, questa Corte (Cass.21/02/2023, n. 5425) è granitica nel ritenere che è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente di cui all’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8378). 3.3. Infine, con un recente arresto (Cass. 13/07/2025, n. 19273), confermativo di altri di eguale tenore, la Corte ha rilevato che, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione ogniqualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’”an” e il “quantum debeatur” – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta a includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, seppur sinteticamente, il contenuto. 4. Il secondo motivo è inammissibile. La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 4.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. 4.2. Di poi, nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha correttamente risposto all’istanza precipua del contribuente affermando, con riferimento al fatto che il contribuente nel corso dell'anno d'imposta 2009 aveva subito ritenute d'acconto per complessivi € 35.027,00, pur avendone dichiarate esclusivamente € 16.538,00, che il calcolo della base imponibile non fosse influenzata dalle maggiori ritenute, stante che l’ente erariale, nella determinazione del dovuto, doveva comunque tener conto delle imposte già versate dal contribuente. Inoltre, si è giustamente rilevato che alcune delle quietanze liberatorie dei clienti, depositate al fine di dimostrare che parte delle somme incassate non costituivano reddito, non erano datate e che la determinazione analitica dei maggiori redditi aveva tenuto conto delle somme di spettanza del cliente dei costi e delle imposte risultanti dalla documentazione sicché le quietanze ammontavano no soltanto a complessivi € 26.807,24 così elidendo l’ipotesi dell’invalidità dell’accertamento. 4.3. Il motivo è inammissibile anche perché non chiarisce i termini della presunta violazione con riferimento alla sentenza impugnata. Più precisamente, non sono individuabili univocamente gli elementi della fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall’Amministrazione e dalla sentenza impugnata, né quelli che secondo il contribuente avrebbero dovuto piuttosto essere considerati. Di conseguenza, resta preclusa la puntuale comprensione della specifica ed effettiva violazione di legge attribuita al giudice a quo nell’interpretazione e nell’applicazione, nel caso concreto, del calcolo delle ritenute di acconto. 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 28722/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris