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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07810/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19825-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresenLato cdif dairavvoctQ CONCETTA ITALIA; - ricorrente - 2021 contro 3629 [OSCURATO:PERSONA]

V. BELLINI; - intimato - avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/03/2016 R.G.N. 199/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R. Gen.

N. 19825/2016 Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Catania con sent. n. 221/2016, riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], operaio addetto macchinista di palcoscenico livello 3/B dell'[OSCURATO:PERSONA]

V. Bellini, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore (livello 3/A) a far data dal novembre del 2004 per scorrimento della graduatoria a seguito di concorso del 1997 positivamente superato, oltre che le differenze retributive ed il risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva sancito l'insussistenza di un obbligo a carico della PA di procedere allo scorrimento della graduatoria formata a seguito di concorso, neppure nel termine di efficacia della stessa, rientrando nelle prerogative dell'amministrazione decidere di non coprire il posto resosi vacante; evidenziava che, nel caso in esame, la graduatoria aveva perduto la sua efficacia essendo trascorsi i 36 mesi previsti dall'art. 6, comma 21,

I. n. 127 del 1997 e dall'art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, principi applicabili anche ai concorsi interni ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001 e riteneva che, pertanto, a maggior ragione, non sussistesse alcun obbligo della PA di procedere allo scorrimento della graduatoria a più di sette anni dalla sua approvazione;

3. ricorre per la cassazione della sentenza il dipendente sulla base di quattro motivi;

4. l'[OSCURATO:PERSONA]

V. Bellini è rimasto intimato.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1, cod. proc. civ. (nella versione precedente applicabile ratione temporis) e dell'art. 432, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sulla eccezione del Tudisco proposta in sede di appello circa la inammissibilità dell'atto di appello per mancata indicazione di motivi specifici, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 4, Cost.;R.

Gen.

N. 19825/2016

2. il motivo è inammissibile in quanto è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v.

Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (v.

Cass. n. 15367/2014 cit.; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226); dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente (ai fini della decisività della proposta eccezione) assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello (v.

Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86); si aggiunga che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v.

Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 che ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame; in senso conforme, Cass. 13 agosto, n. 20718).R.

Gen.

N. 19825/2016

3. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.; censura la sentenza ritenendo che la mancata pronuncia su quanto detto nel primo motivo abbia causato un diniego di giustizia e sostiene, pertanto, che la sentenza della Corte territoriale sia nulla;

4. il motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate al punto sub

2. che precede;

5. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'Ente aveva ricoperto il posto di capo macchinista tramite la rotazione di personale di livello inferiore e sostiene che sussiste un 'l'obbligo alla assunzione dei candidati non vincitori qualora la PA decida, come nel caso di specie, di ricoprire il posto senza indire un nuovo concorso nel rispetto dell'art. 97 Cost.;

6. il motivo è infondato; la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte, a partire da Cass. 2 settembre 2010, n. 19006, secondo cui «in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori» (v. successivamente, sulla stessa linea, v.

Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332); il principio è stato applicato anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti (v.

Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332);R.

Gen.

N. 19825/2016 non sussiste, dunque, un obbligo in senso assoluto di avvalersi di una graduatoria e il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace; nel caso in esame la graduatoria non era più efficace, il che esclude la sussistenza di un diritto nel senso preteso dal ricorrente;

7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 41 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'Ente già nel 2002 aveva chiamato un altro dipendente dalla graduatoria per coprire un posto di capo macchinista anche se la graduatoria non era più efficace e per aver "omesso di valutare e contemperare il precedente comportamento, ancorché irregolare, con l'aspettativa legittima determinata nel privato"; sostiene che il principio di buona fede si concretizza nell'obbligo di non contraddizione fra l'atto e il precedente comportamento, oltre che come obbligo di correttezza, e che il Giudice avrebbe dovuto sindacare il comportamento dell'Ente per mancanza di buona fede e correttezza; richiama il principio dell'affidamento, nel senso di 'non venire contra factum proprium', e rileva che il comportamento già posto di essere dall'Amministrazione aveva ingenerato in esso ricorrente tale affidamento; rileva che se la normativa invocata dall'Ente appellante a giustificazione del mancato scorrimento della graduatoria scaduta in favore del Todisco fosse stata effettivamente ostativa, allora sarebbe stato logico concludere che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di rendere nullo il precedente provvedimento di scorrimento della medesima graduatoria e recuperare le somme corrisposte a tale titolo;

8. il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; non si evince innanzitutto quando ed in che termini la questione, il cui esame si assume omesso, sia stata sottoposta al giudice di merito; in ogni caso, non sussistendo, per quanto sopra evidenziato, un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, non può pretendere il ricorrente che l'Ente ponga in essere un atto cui non è tenuto (e che, anzi, lo stesso ricorrente definisce `irregolare') sol perché ha adottato una tale condotta in passato;R.

Gen.

N. 19825/2016 né, a fini risarcitori, può considerarsi `legittimo' un affidamento riposto sulla reiterazione di un suddetto comportamento; deve, infatti, evidenziarsi che per legittimo affidamento si intende l'interesse alla conservazione di un vantaggio, di un bene o di un'utilità conseguiti in buona fede dal privato in forza di un atto della pubblica amministrazione all'uopo diretto; e tanto specie se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale; l'affidamento tutelabile non può, perciò, essere determinato da un comportamento omissivo, da meri facta concludentia, da atti endoprocedimentali o, come nella specie, da atti che hanno riguardato soggetti diversi; occorre, infatti, che l'affidamento sia sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata, in quanto, di fronte ad un atto sfavorevole, il privato può solo vantare il diritto di agire in sede giurisdizionale per la sua rimozione;

9. da tanto consegue che il ricorso va rigettato;

10. nulla va disposto in ordine alle spese processuali in mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]

V. Bellini;

11. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19825-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresenLato cdif dairavvoctQ CONCETTA ITALIA; - ricorrente - 2021 contro 3629 [OSCURATO:PERSONA] V. BELLINI; - intimato - avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/03/2016 R.G.N. 199/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R. Gen. N. 19825/2016 Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Catania con sent. n. 221/2016, riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], operaio addetto macchinista di palcoscenico livello 3/B dell'[OSCURATO:PERSONA] V. Bellini, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore (livello 3/A) a far data dal novembre del 2004 per scorrimento della graduatoria a seguito di concorso del 1997 positivamente superato, oltre che le differenze retributive ed il risarcimento del danno; 2. la Corte territoriale rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva sancito l'insussistenza di un obbligo a carico della PA di procedere allo scorrimento della graduatoria formata a seguito di concorso, neppure nel termine di efficacia della stessa, rientrando nelle prerogative dell'amministrazione decidere di non coprire il posto resosi vacante; evidenziava che, nel caso in esame, la graduatoria aveva perduto la sua efficacia essendo trascorsi i 36 mesi previsti dall'art. 6, comma 21, I. n. 127 del 1997 e dall'art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, principi applicabili anche ai concorsi interni ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001 e riteneva che, pertanto, a maggior ragione, non sussistesse alcun obbligo della PA di procedere allo scorrimento della graduatoria a più di sette anni dalla sua approvazione; 3. ricorre per la cassazione della sentenza il dipendente sulla base di quattro motivi; 4. l'[OSCURATO:PERSONA] V. Bellini è rimasto intimato. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1, cod. proc. civ. (nella versione precedente applicabile ratione temporis) e dell'art. 432, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sulla eccezione del Tudisco proposta in sede di appello circa la inammissibilità dell'atto di appello per mancata indicazione di motivi specifici, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 4, Cost.;R. Gen. N. 19825/2016 2. il motivo è inammissibile in quanto è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (v. Cass. n. 15367/2014 cit.; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226); dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente (ai fini della decisività della proposta eccezione) assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86); si aggiunga che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 che ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame; in senso conforme, Cass. 13 agosto, n. 20718).R. Gen. N. 19825/2016 3. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.; censura la sentenza ritenendo che la mancata pronuncia su quanto detto nel primo motivo abbia causato un diniego di giustizia e sostiene, pertanto, che la sentenza della Corte territoriale sia nulla; 4. il motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate al punto sub 2. che precede; 5. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'Ente aveva ricoperto il posto di capo macchinista tramite la rotazione di personale di livello inferiore e sostiene che sussiste un 'l'obbligo alla assunzione dei candidati non vincitori qualora la PA decida, come nel caso di specie, di ricoprire il posto senza indire un nuovo concorso nel rispetto dell'art. 97 Cost.; 6. il motivo è infondato; la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte, a partire da Cass. 2 settembre 2010, n. 19006, secondo cui «in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori» (v. successivamente, sulla stessa linea, v. Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332); il principio è stato applicato anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti (v. Cass. 12 febbraio 2018, n. 3332);R. Gen. N. 19825/2016 non sussiste, dunque, un obbligo in senso assoluto di avvalersi di una graduatoria e il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace; nel caso in esame la graduatoria non era più efficace, il che esclude la sussistenza di un diritto nel senso preteso dal ricorrente; 7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 41 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'Ente già nel 2002 aveva chiamato un altro dipendente dalla graduatoria per coprire un posto di capo macchinista anche se la graduatoria non era più efficace e per aver "omesso di valutare e contemperare il precedente comportamento, ancorché irregolare, con l'aspettativa legittima determinata nel privato"; sostiene che il principio di buona fede si concretizza nell'obbligo di non contraddizione fra l'atto e il precedente comportamento, oltre che come obbligo di correttezza, e che il Giudice avrebbe dovuto sindacare il comportamento dell'Ente per mancanza di buona fede e correttezza; richiama il principio dell'affidamento, nel senso di 'non venire contra factum proprium', e rileva che il comportamento già posto di essere dall'Amministrazione aveva ingenerato in esso ricorrente tale affidamento; rileva che se la normativa invocata dall'Ente appellante a giustificazione del mancato scorrimento della graduatoria scaduta in favore del Todisco fosse stata effettivamente ostativa, allora sarebbe stato logico concludere che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di rendere nullo il precedente provvedimento di scorrimento della medesima graduatoria e recuperare le somme corrisposte a tale titolo; 8. il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; non si evince innanzitutto quando ed in che termini la questione, il cui esame si assume omesso, sia stata sottoposta al giudice di merito; in ogni caso, non sussistendo, per quanto sopra evidenziato, un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, non può pretendere il ricorrente che l'Ente ponga in essere un atto cui non è tenuto (e che, anzi, lo stesso ricorrente definisce `irregolare') sol perché ha adottato una tale condotta in passato;R. Gen. N. 19825/2016 né, a fini risarcitori, può considerarsi `legittimo' un affidamento riposto sulla reiterazione di un suddetto comportamento; deve, infatti, evidenziarsi che per legittimo affidamento si intende l'interesse alla conservazione di un vantaggio, di un bene o di un'utilità conseguiti in buona fede dal privato in forza di un atto della pubblica amministrazione all'uopo diretto; e tanto specie se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale; l'affidamento tutelabile non può, perciò, essere determinato da un comportamento omissivo, da meri facta concludentia, da atti endoprocedimentali o, come nella specie, da atti che hanno riguardato soggetti diversi; occorre, infatti, che l'affidamento sia sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata, in quanto, di fronte ad un atto sfavorevole, il privato può solo vantare il diritto di agire in sede giurisdizionale per la sua rimozione; 9. da tanto consegue che il ricorso va rigettato; 10. nulla va disposto in ordine alle spese processuali in mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] V. Bellini; 11. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza
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