CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2023
Cassazione n. 33948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa con cui, in aggravamento della misura degli arresti donniciliari applicatagli in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 5, 61 nn. 5 e 11 cod. pen. commesso in Pontedera il 5 febbraio 2023 (tentativo di furto in danno della Coop con il concorso del vigilante addetto al turno notturno: capo a) e di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5, 61 nn. 5 e 11 cod. pen. commesso in Pontedera fra il 28 gennaio 2023 e il 31 gennaio 2023 (furto consumato in danno della Coop di merce per un valore di 6.977,25 euro con la complicità dell'addetto alla vigilanza notturna: capo b), gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale aveva disposto l'aggravamento della misura a seguito del deferimento di Paminond in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver ceduto, nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari, fuori dall'abitazione in cui era ristretto, in almeno due occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado, con sentenza del Tribunale di Pisa del 20 marzo 2023, Paminond è stato condannato in ordine ai due delitti di furto alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e euro 800 di multa. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 276 e 299 comma 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il difensore lamenta che, a fronte della prospettata assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese il 18 aprile 2023 da Piricò, il Tribunale si sarebbe limitato a ribadire la attendibilità del teste e non si sarebbe soffermato sui rilievi relativi alla mancanza di attività di osservazione che potesse confermare le cessioni, alla mancanza di sequestri dei denaro, sostanza stupefacente o altro, alla mancanza di attività di intercettazione o acquisizione di messaggi e più in generale alla mancanza di un'attività investigativa che documentasse le fonti di approvvigionamento della droga da parte di Paminond. Il Tribunale avrebbe errato anche nell'affermare che Praticò avrebbe dichiarato di aver acquistato dalla moglie di Paminond l'autovettura tg DY331VP il giorno 17 aprile, posto che in atti non figurava tale dichiarazione 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura e alla assenza di motivazione in ordine alla possibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con il presidio del braccialetto elettronico. Il difensore osserva che in relazione a tale specifico punto il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4. Il difensore dell'imputato in data 27 giugno 2023 ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'aggravamento della misura cautelare è stato disposto dal G.I.P, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, a seguito della comunicazione della notizia di reato relativa alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritta a Paminond e posta in essere nel mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: era stato accertato, infatti, che Paminond, in più occasioni tra marzo e aprile 2023, si era recato in giardino e aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un corrispettivo di 280 euro. Il Tribunale del Riesame ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'aggravamento della misura, sia sotto il profilo della trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, ai sensi dell'art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen., sia sotto il profilo dell'aggravamento delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. I giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni di Piricò fossero attendibili, in quanto precise e dettagliate in relazione sia alla quantità, qualità e prezzo della sostanza stupefacente acquistata, sia alle circostanze di tempo e di luogo in cui erano avvenute le cessioni, sia alla pregressa conoscenza con il ricorrente; hanno osservato, altresì, che la difesa, nel contestare l'attendibilità delle dichiarazioni dell'acquirente, non aveva, tuttavia, formulato ipotesi in ordine alle ragioni che avrebbero dovuto indurre Piricò a chiamare in causa, in maniera calunniosa, il ricorrente. 3.11 primo motivo con cui il ricorrente, dopo che il Tribunale ha ribadito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste che aveva riferito di avere acquistato sostanza stupefacente da Paminond, ha sostenuto che dette dichiarazioni non potevano considerarsi di per sé sole sufficienti, in quanto prive di riscontri estrinseci, è manifestamente infondato. Invero il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha compiuto la valutazione incidentale in ordine alla ascrivibilità al ricorrente della condotta, tale da imporre la sostituzione della misura sotto entrambi gli aspetti su indicati (ovvero sotto il profilo della condotta di evasione e sotto il profilo dell'aggravamento delle esigenze cautelari), in maniera coerente con i dati riportati e non illogica. A fronte del percorso argomentativo suindicato, il ricorrente si limita a reiterare le stesse censure già dedotte, senza contrapporre alla motivazione del provvedimento impugnato corretti argomenti di fatto e giuridici, e anzi prospettando un vizio del tutto infondato, quale la mancata considerazione dell'assenza di riscontri estrinseci. Invero l'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento (Sez 2, n. 47081 del 04/10/2022, Campione, Rv. 284191; Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953), sicché le sue dichiarazioni non necessitano, in astratto, di riscontri estrinseci per essere poste a fondamento del giudizio di responsabilità o, come nel caso in esame, a fondamento del giudizio incidentale di ascrivibilità della condotta di spaccio al soggetto sottoposto a misura. Ne consegue che la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza della condotta di spaccio non si presta a censure. 4.11 secondo motivo, con cui si censura la scelta della misura applicata, è manifestamente infondato. La sostituzione della misura degli arresti donniciliari con quella della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen., è atto obbligato da parte del Giudice, salvo che rilevi la lieve entità del fatto (Sez.4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv. 277696 secondo cui in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti donniciliari a tutelare le esigenze cautelari). Nel caso di specie, dal tenore complessivo dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto di una reiterata condotta di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere da Paminond, nel mentre era sottoposto alla restrizione domestica, emerge una valutazione di significatività delle violazioni delle prescrizioni inerenti la misura e di totale inadeguatezza della misura in atto, pur con i presidi di controllo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. gli atti devono essere mandati alla cancelleria per i relativi adempimenti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processulai e della somma di euro tremila in favore dlela cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma I- ter disp. att. cod.