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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09529/2026

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liquidatore e legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], entrambielettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza del Risorgimento n. 14, pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati edifesi giusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -controdedotta ad [OSCURATO:SOCIETA].), tramite la propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA].(nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Verona, al Viale dell’Agricoltura n. 7,in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia inRoma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 3415/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLI il giorno 21/09/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno01/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 17 aprile 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima in qualitàdi titolare e gli altri di fideiussori dei conti correnti n. 30075939, n. 30083793,n. 110122424 e n. 50082748, aperti presso la filiale [OSCURATO:SOCIETA]. diAvellino, citarono il detto istituto innanzi al Tribunale di Avellino per ivi sentirrideterminare il saldo finale di quei conti alla data di proposizione delladomanda, scorporando gli interessi a debito capitalizzati trimestralmente, lacommissione di massimo scoperto, i cd. giorni-valuta illegittimamentecomputati, i costi e le remunerazioni a qualsiasi titolo applicati e non previstiin contratto e gli interessi superiori al cd. tasso soglia di cui alla legge n.108/1996.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità dimandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò le avverse pretese,chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, disposta ed espletata una c.t.u.contabile, rigettò la domanda degli attori con sentenza del 19 dicembre 2016,n. 2774.2.

Analogo esito negativo ebbe anche il gravame promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Mantella contro tale decisione, respinto dall’adita Corte diappello di Napoli con sentenza del 21 settembre 2021, n. 3415, pronunciatanel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corterimarcò che gli attori/appellanti avevano prodotto soltanto una parte degliestratti-conto e non, invece, la sequenza completa per l’intero periodocontabile per il quale avevano richiesto la rideterminazione.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/20263.

Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione eSandro [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

Haresistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta nellatitolarità della posizione dedotta ad [OSCURATO:SOCIETA].), tramite la propriamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA],già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697e 1284, comma 3, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Sicensura la sentenza impugnata per aver violato la regola di riparto dell’oneredella prova, laddove la corte di appello ha ritenuto che gravasse sugli attoril’onere di produrre i contratti di conto corrente per dimostrare l’illegittimitàdelle condizioni applicate; tale statuizione sarebbe palesemente erronea e sifonderebbe su un’inversione logica e giuridica del principio sancitodall’articolo 2697 cod. civ.

I ricorrenti assumono di avere fin dall’inizio dedottoche non vi erano contratti di conto corrente redatti per iscritto;II) «Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2033e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si deducel’assoluta erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata secondo cui«il correntista, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della condictio indebiti,vale a dire la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,dovendo allo scopo produrre: il contratto di conto corrente […], gli estratticonto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenentela dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili allaverifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindialla determinazione del saldo finale».

I ricorrenti sostengono che, nel caso diomessa produzione integrale degli estratti conto, il dies a quo dal qualeeffettuare il calcolo del credito dei correntisti non può che prendere le mossedalle risultanze del primo (in senso cronologico) estratto conto prodotto.2.

Il primo di tali motivi si rivela inammissibile.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Esso esordisce così: «Le parti attrici, fin dall’introduzione del giudizio,hanno contestato le somme richieste a titolo di interessi capitalizzatitrimestralmente, commissioni di massimo scoperto, costi ed altreremunerazioni in quanto applicati in assenza di un contratto ovvero dipattuizioni scritte e, pertanto, in violazione della disposizione di cui all’art.1284, comma 3, c.c. […].

La contestazione svolta era, dunque, chiara: le partil’illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, commissioni e speseeffettuati dalla banca nel corso del rapporto. … In siffatto contesto è del tuttoevidente che la correntista ha correttamente adempiuto al proprio onere,allorché ha allegato di non aver sottoscritto alcun contratto e/o pattuizioneche potesse legittimare l’addebito di interessi, commissioni o spese. … ledomande proposte dagli odierni ricorrenti vertevano proprio sull’inesistenzadel contratto e di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine all’applicazione diinteressi ultralegali ovvero di commissioni di massimo scoperto,remunerazioni e spese applicate.

Pertanto, l’onere della prova incombeva edincombe sulla Banca».2.1.

Orbene, la giurisprudenza sul tema può essere sintetizzataricorda, in generale, che: «Nella ripetizione di indebito incombe all'attorefornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causadebendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass.28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardoall'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente:Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872).

Ciòimplica che, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista cheagisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degliavvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causadebendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con laproduzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, perriferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. 23ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)».Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nella medesima pronuncia viene successivamente specificato quantosegue: «Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di caratteregenerale, sempre operante ove si faccia questione di un contrattopacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamentemodulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate aun'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o perfatti concludenti.

È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversatra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullitàdel negozio … Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancatoperfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca(che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e intale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, dellaprova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai allabanca convenuta di darne positivo riscontro».A tale indirizzo, concernente quest’ultima ipotesi, i ricorrenti hannointeso, evidentemente, fare riferimento.2.2.

Giova ricordare, allora, che la corte d’appello ha così motivato: «Ilgiudice di prime cure, preso atto che gli attori avevano depositato soltantoalcuni estratti conto riferiti al contratto n. 30075939, insufficienti perricostruire l’andamento ed il saldo corretto, che nulla avevano prodotto conriferimento agli altri tre rapporti contestati, e stante l’assenza di una lororichiesta ex art. 119 TUB, prima dell’instaurazione del giudizio, per acquisirecopia della documentazione, ha respinto la domanda “perché sfornita diprova”.

Gli appellanti hanno censurato la decisione, sostenendo che il giudicedi prime cure, senza alcuna motivazione, si era discostato dalle risultanzedella CTU contabile, che aveva quantificato interessi anatocistici per circa €28.000,00.

Deducono che gravava sull’Istituto di credito l’onere di produrrela documentazione mancante e reiterano l’istanza ex art. 210 c.p.c., affinchéalla Banca sia ordinata l’esibizione dei contratti di c/c per cui è causa, gliestratti conto, le ricevute di versamento, e quanto altro inerente ai rapportibancari oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ePartenio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima in qualità di titolare e gli altri diNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026fideiussori dei conti correnti n. 30075939, n. 30083793, n. 110122424 e n.50082748, aperti presso la filiale [OSCURATO:SOCIETA]. di Avellino, dopo averricevuto in data 20.01.2012, diffida al pagamento dell’esposizione debitoriadi € 58.578,18, a seguito dell’inosservanza del piano di rientro richiesto edaccordato dallo stesso Istituto di credito, lo convenivano in giudiziodeducendo che nel corso del rapporto erano stati applicati interessi ultralegaliillegittimi, per mancanza di pattuizione scritta ed in violazione dei tassi-sogliaprevisti dalla L. n. 108/1996, oltre ad aver proceduto a capitalizzareillegittimamente gli interessi a debito con cadenza trimestrale, in violazionedel divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c., ad applicare lacommissione di massimo scoperto sulla massima esposizione debitoriaraggiunta, a conteggiare spese bancarie non previste nei contratti, adapplicare modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali in sensosfavorevole al cliente senza fornire alcuna preventiva comunicazione comeprevisto dall’art. 118 t.u.b., ed a conteggiare i cd giorni valuta in manierafittizia.

Chiedevano conclusivamente la rideterminazione del saldo finale.

Nelcorso del giudizio, veniva nominato un c.t.u. contabile, che dava atto che, afronte di ben quattro rapporti bancari, la documentazione prodotta eraparziale.

Sul correntista che propone domanda di accertamento negativo,incombe il relativo onere probatorio – ex art. 2697 c.c. – e, quindi, la provadell’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che siassume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venirmeno di questa (v.

Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012).

Quindi ilcorrentista, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della condictio indebiti,vale a dire la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,dovendo allo scopo produrre: il contratto di conto corrente […]; gli estratticonto integrali […].

La giurisprudenza esclude che possa ammettersi una(tardiva) acquisizione di documenti riguardanti fatti posti direttamente afondamento delle domande ed eccezioni avanzate dalle parti che, in forza delprincipio generale di cui all’art. 2697 c.c., è onere delle stesse allegare eprovare nel rispetto dei termini previsti dal Codice di rito […] È incontroverso,che gli odierni appellanti avevano promosso l’azione giudiziaria producendoNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026uno solo dei 4 contratti di conto corrente, tra l’altro quello di apertura dicredito, limitandosi a generiche contestazioni sulle voci addebitate, ovveroavulse dal concreto svolgimento del rapporto.

Le contestazioni articolate intotale assenza dei documenti riguardanti i fatti posti a fondamento delladomanda, e principalmente i contratti di c/c bancario di cui era stata chiestadeclaratoria di illiceità delle condizioni applicate, erano, quindi, generiche.

LaC.T.U. non poteva essere utilizzata quale strumento volto a sopperire allecarenze assertive, prima ancora che probatorie, e l’istanza di esibizione exart. 210 c.p.c., per le stesse motivazioni di fondo, non poteva e non puòessere accolta.

Sulla banca convenuta in giudizio, non incombeva alcun onereprobatorio sui fatti posti a fondamento dell’avversa domanda, ed alcuninadempimento è alla stessa imputabile, posto che, nei suoi confronti alcunordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., era stato impartito dal giudice.

Seppurla banca non ha contestato l’esistenza dei rapporti, spettava agli attoril’allegazione analitica delle voci di indebita annotazione in conto (cd. onere dicontestazione specifica), e l’indicazione delle clausole contrattuali tacciate diillegittimità, non essendo a tal fine sufficiente la generica contestazioneripresa da orientamenti dottrinari o giurisprudenziali.

Corretta e condivisibileè, pertanto, la statuizione resa dal giudice a quo, laddove argomental’impossibilità di verificare l’operato della banca in relazione ai profili diillegittimità denunciati dalla società attrice, ostacolata dall’omesso depositodei contratti di conto corrente, rendendo la domanda giudiziale generica edinattendibile. […].

I contratti, quindi, dovevano essere allegati dagli attori conla costituzione in giudizio, in quanto costituenti fatto posto a fondamento delladomanda e delle eccezioni, sulla cui base il giudice avrebbe potuto disporrel’integrazione della prova carente, anche con mezzi da disporsi d’ufficio».Tanto premesso, il motivo è inammissibile per la sua novità, trattandosidi questione della quale la corte di merito non si è in alcun modo occupata, eche, dunque, per la Corte di cassazione è nuova: e cioè, a prescindere dallaverifica ― che per completezza si farà subito dopo ― se gli originari attoriavessero effettivamente dedotto, nel giudizio di primo grado, che nessuncontratto era stato redatto ovvero che nessun contratto era stato redatto perNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026iscritto, sta di fatto che il tribunale ha rigettato la domanda per difetto diprova e che gli originari attori non risulta abbiano impugnato la sentenza diprimo grado per aver il giudice omesso di considerare il dato fattualedell’assenza di un qualsivoglia contratto ovvero di un contratto stipulato periscritto.Invero, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr., exaliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn.5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024; Cass. n. 19277del 2025), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questionidi cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il (motivo di) ricorso deve,a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzial giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere delgiudizio a quo, non essendo prospettabili, per la prima volta, in sede dilegittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 23675 del 2013; Cass. nn.32804 e 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018).

In quest'ottica,la parte ricorrente ha l'onere – qui rimasto inadempiuto – di riportare, a penad'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questionesottoposta al giudice di appello.

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusaalle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi dicontestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiutidal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013;Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).2.3.

Per completezza, come si è anticipato, può in ogni caso evidenziarsiche la tesi contenuta nel motivo in esame non merita seguito – come spettaa questa Corte accertare, a fronte della deduzione di un error in procedendo,in riferimento al quale il giudice di legittimità è giudice del fatto processuale–, risolvendosi nel tentativo di mutare in sede di legittimità l'impostazione diuna lite ab origine diversamente impostata.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sifaceva riferimento alla «carenza del requisito della forma scritta» richiestodall'art. 1284 cod. civ., di guisa che il giudice adito, pertanto, avrebbe dovuto«dichiarare nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamentodegli interessi ultralegali»; e si aggiungeva, poco dopo, che «nessunapattuizione scritta tra la società esponente e la banca prevedeva costi o speseper operazioni bancarie».Sicché è di solare evidenza che la prospettazione contenuta in citazionenon era riferibile alla radicale assenza di un contratto, e per la verità diquattro contratti, di conto corrente redatti in forma scritta, bensì all'assenza,nei contratti di conto corrente redatti per iscritto, di clausole chelegittimassero l'applicazione di interessi ultralegali ed altri contestati addebiti.Che le cose stiano in tal modo, d’altronde, si evince con assolutachiarezza sia dalla circostanza che, come risulta dalla sentenza impugnata,uno dei quattro contratti era stato in effetti prodotto, sia dal fatto che gliallora appellanti, come pure risulta dalla sentenza, «reiterano l’istanza ex art.210 c.p.c., affinché alla Banca sia ordinata l’esibizione dei contratti di c/c percui è causa», oltre ad altra documentazione.

E non ha bisogno di esseresottolineato che siffatta istanza si pone in frontale contrasto con la tesiescogitata nell’odierno ricorso al fine di rimediare all’errore di impostazionedella domanda di accertamento negativo inizialmente proposta senza tenerconto di un indirizzo giurisprudenziale – secondo cui il correntista che agisceper l'accertamento negativo dell'esistenza di un saldo passivo e la ripetizionedell'indebito ha l'onere di dimostrare i pagamenti effettuati e l'inesistenza diuna causa debendi – assolutamente fermo.2.4.

Si impone, infine, un'ulteriore precisazione, avuto riguardo allamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dai ricorrenti, nella qualesi invoca il principio secondo cui la produzione del contratto neppure rilevaper quanto attiene all'addebito di interessi con anatocismo (cfr. Cass. n.14993 del 2024).Ora, a parte il fatto che la questione è sortita per la prima volta nellamemoria illustrativa, mentre nel ricorso non se ne parla affatto, sicché laNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026questione è solo per questo inammissibile (atteso che detta memoria èdestinata esclusivamente ad illustrare le cesure già proposte, senza poterneintrodurre di nuove.

Cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 4979 del 2024; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass.n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), è appena il caso diosservare che il principio esiste effettivamente, ma non risulta affattoapplicabile al caso di specie: e questo per la radicale carenza del ricorso, nelquale i ricorrenti nemmeno hanno indicato quando i contratti di conto correntesono stati stipulati.Alteris verbis, il problema della prova del contratto di conto corrente nonsi pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo in quanto, a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25,comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità el'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 delmedesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano lasuccessione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigoree, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazionedell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su unuso normativo.

Ma la regola, ovviamente, non vale per i contratti di contocorrente stipulati nel vigore di detta norma e successivamente allamenzionata delibera, i quali contratti hanno ben potuto recare clausoleanatocistiche valide, fintanto che, a far data dal 2014, il legislatore non le havietate in radice.

Pertanto, ove pure un simile motivo fosse stato spiegatonon in memoria illustrativa ma in ricorso, esso avrebbe dovuto esserenondimeno dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, nonrisultando se i quattro contratti di conto corrente risalissero a dataantecedente o posteriore al momento sopra indicato.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 cod.proc. civ.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Invero, quanto al riparto degli oneri probatori in causa dirideterminazione del saldo di conto corrente e ripetizione dell’indebitoproposta dal correntista, la sentenza impugnata è perfettamente conformealla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre alcun sia pur minimoappiglio per un ripensamento.Occorre aggiungere, per il resto, che la giurisprudenza di legittimità èormai da tempo ferma nel reputare che l'onere della prova incombentesull'attore il quale chieda la rideterminazione del saldo di un conto corrente ela ripetizione dell'indebito possa essere assolto non soltanto a mezzo dellaproduzione della serie completa degli estratti conto, ma anche,eventualmente, attraverso il deposito di documentazione in qualche modoequipollente (scalari, videate di home banking, distinte di versamento, ecc.),nonché attraverso, se del caso, gli interventi di azzeramento del saldo ovverodi «ricucitura» del saldo precedente documentato a quello successivo puredocumentato, omessa la considerazione di quello intermedio nondocumentato (cfr., per tutte, Cass. n. 1763 del 2024, cui si è uniformata, innumerosissimi casi, la giurisprudenza successiva): tuttavia, il giudizio sulpunto è affare del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, salvoil controllo motivazionale, nella specie in nessun modo prospettato, néconcretamente prospettabile giusta la regola di cui all’art. 348-ter, ultimocomma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabileratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudiziodi appello venne instaurato dalla odierna ricorrente con citazione notificata il15 giugno 2017, come emerge dallo svolgimento del processo descritto nellasentenza oggi impugnata.

Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude lapossibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360,comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appelloimpugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.“doppia conforme”).

Questa Corte, in proposito, ha chiarito, da tempo, che ilpresupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.

“doppia conforme”in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesidi “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché ilricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass.nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamenteinadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelladoglianza de qua.In definitiva, il motivo in esame, inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rivela in ogni caso la sua reale natura di censura dipieno merito concernente l'apprezzamento da parte della corte territoriale delmateriale probatorio a sua disposizione, così dimenticando che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424,30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787,14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043,6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166,8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 6512 del 2026).

Infatti, comepuntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671,20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n. 6512 del 2026, «Ilcompito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividereNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4.

In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione eSandro [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a lorocarico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenza di ognidiscrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass.,SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata,sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti,in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, in solido tra loro, dellespese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parteNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liquidatore e legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], entrambielettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza del Risorgimento n. 14, pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati edifesi giusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -controdedotta ad [OSCURATO:SOCIETA].), tramite la propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA].(nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Verona, al Viale dell’Agricoltura n. 7,in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia inRoma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 3415/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLI il giorno 21/09/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno01/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 17 aprile 2012, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima in qualitàdi titolare e gli altri di fideiussori dei conti correnti n. 30075939, n. 30083793,n. 110122424 e n. 50082748, aperti presso la filiale [OSCURATO:SOCIETA]. diAvellino, citarono il detto istituto innanzi al Tribunale di Avellino per ivi sentirrideterminare il saldo finale di quei conti alla data di proposizione delladomanda, scorporando gli interessi a debito capitalizzati trimestralmente, lacommissione di massimo scoperto, i cd. giorni-valuta illegittimamentecomputati, i costi e le remunerazioni a qualsiasi titolo applicati e non previstiin contratto e gli interessi superiori al cd. tasso soglia di cui alla legge n.108/1996.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità dimandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò le avverse pretese,chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, disposta ed espletata una c.t.u.contabile, rigettò la domanda degli attori con sentenza del 19 dicembre 2016,n. 2774.2. Analogo esito negativo ebbe anche il gravame promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Mantella contro tale decisione, respinto dall’adita Corte diappello di Napoli con sentenza del 21 settembre 2021, n. 3415, pronunciatanel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corterimarcò che gli attori/appellanti avevano prodotto soltanto una parte degliestratti-conto e non, invece, la sequenza completa per l’intero periodocontabile per il quale avevano richiesto la rideterminazione.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/20263. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione eSandro [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Haresistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta nellatitolarità della posizione dedotta ad [OSCURATO:SOCIETA].), tramite la propriamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA],già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2697e 1284, comma 3, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Sicensura la sentenza impugnata per aver violato la regola di riparto dell’oneredella prova, laddove la corte di appello ha ritenuto che gravasse sugli attoril’onere di produrre i contratti di conto corrente per dimostrare l’illegittimitàdelle condizioni applicate; tale statuizione sarebbe palesemente erronea e sifonderebbe su un’inversione logica e giuridica del principio sancitodall’articolo 2697 cod. civ. I ricorrenti assumono di avere fin dall’inizio dedottoche non vi erano contratti di conto corrente redatti per iscritto;II) «Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2033e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si deducel’assoluta erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata secondo cui«il correntista, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della condictio indebiti,vale a dire la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,dovendo allo scopo produrre: il contratto di conto corrente […], gli estratticonto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenentela dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili allaverifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindialla determinazione del saldo finale». I ricorrenti sostengono che, nel caso diomessa produzione integrale degli estratti conto, il dies a quo dal qualeeffettuare il calcolo del credito dei correntisti non può che prendere le mossedalle risultanze del primo (in senso cronologico) estratto conto prodotto.2. Il primo di tali motivi si rivela inammissibile.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Esso esordisce così: «Le parti attrici, fin dall’introduzione del giudizio,hanno contestato le somme richieste a titolo di interessi capitalizzatitrimestralmente, commissioni di massimo scoperto, costi ed altreremunerazioni in quanto applicati in assenza di un contratto ovvero dipattuizioni scritte e, pertanto, in violazione della disposizione di cui all’art.1284, comma 3, c.c. […]. La contestazione svolta era, dunque, chiara: le partil’illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, commissioni e speseeffettuati dalla banca nel corso del rapporto. … In siffatto contesto è del tuttoevidente che la correntista ha correttamente adempiuto al proprio onere,allorché ha allegato di non aver sottoscritto alcun contratto e/o pattuizioneche potesse legittimare l’addebito di interessi, commissioni o spese. … ledomande proposte dagli odierni ricorrenti vertevano proprio sull’inesistenzadel contratto e di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine all’applicazione diinteressi ultralegali ovvero di commissioni di massimo scoperto,remunerazioni e spese applicate. Pertanto, l’onere della prova incombeva edincombe sulla Banca».2.1. Orbene, la giurisprudenza sul tema può essere sintetizzataricorda, in generale, che: «Nella ripetizione di indebito incombe all'attorefornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causadebendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass.28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardoall'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente:Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872). Ciòimplica che, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista cheagisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degliavvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causadebendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con laproduzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, perriferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. 23ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)».Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nella medesima pronuncia viene successivamente specificato quantosegue: «Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di caratteregenerale, sempre operante ove si faccia questione di un contrattopacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamentemodulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate aun'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o perfatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversatra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullitàdel negozio … Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancatoperfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca(che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e intale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, dellaprova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai allabanca convenuta di darne positivo riscontro».A tale indirizzo, concernente quest’ultima ipotesi, i ricorrenti hannointeso, evidentemente, fare riferimento.2.2. Giova ricordare, allora, che la corte d’appello ha così motivato: «Ilgiudice di prime cure, preso atto che gli attori avevano depositato soltantoalcuni estratti conto riferiti al contratto n. 30075939, insufficienti perricostruire l’andamento ed il saldo corretto, che nulla avevano prodotto conriferimento agli altri tre rapporti contestati, e stante l’assenza di una lororichiesta ex art. 119 TUB, prima dell’instaurazione del giudizio, per acquisirecopia della documentazione, ha respinto la domanda “perché sfornita diprova”. Gli appellanti hanno censurato la decisione, sostenendo che il giudicedi prime cure, senza alcuna motivazione, si era discostato dalle risultanzedella CTU contabile, che aveva quantificato interessi anatocistici per circa €28.000,00. Deducono che gravava sull’Istituto di credito l’onere di produrrela documentazione mancante e reiterano l’istanza ex art. 210 c.p.c., affinchéalla Banca sia ordinata l’esibizione dei contratti di c/c per cui è causa, gliestratti conto, le ricevute di versamento, e quanto altro inerente ai rapportibancari oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ePartenio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la prima in qualità di titolare e gli altri diNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026fideiussori dei conti correnti n. 30075939, n. 30083793, n. 110122424 e n.50082748, aperti presso la filiale [OSCURATO:SOCIETA]. di Avellino, dopo averricevuto in data 20.01.2012, diffida al pagamento dell’esposizione debitoriadi € 58.578,18, a seguito dell’inosservanza del piano di rientro richiesto edaccordato dallo stesso Istituto di credito, lo convenivano in giudiziodeducendo che nel corso del rapporto erano stati applicati interessi ultralegaliillegittimi, per mancanza di pattuizione scritta ed in violazione dei tassi-sogliaprevisti dalla L. n. 108/1996, oltre ad aver proceduto a capitalizzareillegittimamente gli interessi a debito con cadenza trimestrale, in violazionedel divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c., ad applicare lacommissione di massimo scoperto sulla massima esposizione debitoriaraggiunta, a conteggiare spese bancarie non previste nei contratti, adapplicare modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali in sensosfavorevole al cliente senza fornire alcuna preventiva comunicazione comeprevisto dall’art. 118 t.u.b., ed a conteggiare i cd giorni valuta in manierafittizia. Chiedevano conclusivamente la rideterminazione del saldo finale. Nelcorso del giudizio, veniva nominato un c.t.u. contabile, che dava atto che, afronte di ben quattro rapporti bancari, la documentazione prodotta eraparziale. Sul correntista che propone domanda di accertamento negativo,incombe il relativo onere probatorio – ex art. 2697 c.c. – e, quindi, la provadell’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che siassume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venirmeno di questa (v. Cass. n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012). Quindi ilcorrentista, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della condictio indebiti,vale a dire la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,dovendo allo scopo produrre: il contratto di conto corrente […]; gli estratticonto integrali […]. La giurisprudenza esclude che possa ammettersi una(tardiva) acquisizione di documenti riguardanti fatti posti direttamente afondamento delle domande ed eccezioni avanzate dalle parti che, in forza delprincipio generale di cui all’art. 2697 c.c., è onere delle stesse allegare eprovare nel rispetto dei termini previsti dal Codice di rito […] È incontroverso,che gli odierni appellanti avevano promosso l’azione giudiziaria producendoNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026uno solo dei 4 contratti di conto corrente, tra l’altro quello di apertura dicredito, limitandosi a generiche contestazioni sulle voci addebitate, ovveroavulse dal concreto svolgimento del rapporto. Le contestazioni articolate intotale assenza dei documenti riguardanti i fatti posti a fondamento delladomanda, e principalmente i contratti di c/c bancario di cui era stata chiestadeclaratoria di illiceità delle condizioni applicate, erano, quindi, generiche. LaC.T.U. non poteva essere utilizzata quale strumento volto a sopperire allecarenze assertive, prima ancora che probatorie, e l’istanza di esibizione exart. 210 c.p.c., per le stesse motivazioni di fondo, non poteva e non puòessere accolta. Sulla banca convenuta in giudizio, non incombeva alcun onereprobatorio sui fatti posti a fondamento dell’avversa domanda, ed alcuninadempimento è alla stessa imputabile, posto che, nei suoi confronti alcunordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., era stato impartito dal giudice. Seppurla banca non ha contestato l’esistenza dei rapporti, spettava agli attoril’allegazione analitica delle voci di indebita annotazione in conto (cd. onere dicontestazione specifica), e l’indicazione delle clausole contrattuali tacciate diillegittimità, non essendo a tal fine sufficiente la generica contestazioneripresa da orientamenti dottrinari o giurisprudenziali. Corretta e condivisibileè, pertanto, la statuizione resa dal giudice a quo, laddove argomental’impossibilità di verificare l’operato della banca in relazione ai profili diillegittimità denunciati dalla società attrice, ostacolata dall’omesso depositodei contratti di conto corrente, rendendo la domanda giudiziale generica edinattendibile. […]. I contratti, quindi, dovevano essere allegati dagli attori conla costituzione in giudizio, in quanto costituenti fatto posto a fondamento delladomanda e delle eccezioni, sulla cui base il giudice avrebbe potuto disporrel’integrazione della prova carente, anche con mezzi da disporsi d’ufficio».Tanto premesso, il motivo è inammissibile per la sua novità, trattandosidi questione della quale la corte di merito non si è in alcun modo occupata, eche, dunque, per la Corte di cassazione è nuova: e cioè, a prescindere dallaverifica ― che per completezza si farà subito dopo ― se gli originari attoriavessero effettivamente dedotto, nel giudizio di primo grado, che nessuncontratto era stato redatto ovvero che nessun contratto era stato redatto perNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026iscritto, sta di fatto che il tribunale ha rigettato la domanda per difetto diprova e che gli originari attori non risulta abbiano impugnato la sentenza diprimo grado per aver il giudice omesso di considerare il dato fattualedell’assenza di un qualsivoglia contratto ovvero di un contratto stipulato periscritto.Invero, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr., exaliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn.5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024; Cass. n. 19277del 2025), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questionidi cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il (motivo di) ricorso deve,a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzial giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere delgiudizio a quo, non essendo prospettabili, per la prima volta, in sede dilegittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 23675 del 2013; Cass. nn.32804 e 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018). In quest'ottica,la parte ricorrente ha l'onere – qui rimasto inadempiuto – di riportare, a penad'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questionesottoposta al giudice di appello. Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusaalle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi dicontestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiutidal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013;Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).2.3. Per completezza, come si è anticipato, può in ogni caso evidenziarsiche la tesi contenuta nel motivo in esame non merita seguito – come spettaa questa Corte accertare, a fronte della deduzione di un error in procedendo,in riferimento al quale il giudice di legittimità è giudice del fatto processuale–, risolvendosi nel tentativo di mutare in sede di legittimità l'impostazione diuna lite ab origine diversamente impostata.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sifaceva riferimento alla «carenza del requisito della forma scritta» richiestodall'art. 1284 cod. civ., di guisa che il giudice adito, pertanto, avrebbe dovuto«dichiarare nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamentodegli interessi ultralegali»; e si aggiungeva, poco dopo, che «nessunapattuizione scritta tra la società esponente e la banca prevedeva costi o speseper operazioni bancarie».Sicché è di solare evidenza che la prospettazione contenuta in citazionenon era riferibile alla radicale assenza di un contratto, e per la verità diquattro contratti, di conto corrente redatti in forma scritta, bensì all'assenza,nei contratti di conto corrente redatti per iscritto, di clausole chelegittimassero l'applicazione di interessi ultralegali ed altri contestati addebiti.Che le cose stiano in tal modo, d’altronde, si evince con assolutachiarezza sia dalla circostanza che, come risulta dalla sentenza impugnata,uno dei quattro contratti era stato in effetti prodotto, sia dal fatto che gliallora appellanti, come pure risulta dalla sentenza, «reiterano l’istanza ex art.210 c.p.c., affinché alla Banca sia ordinata l’esibizione dei contratti di c/c percui è causa», oltre ad altra documentazione. E non ha bisogno di esseresottolineato che siffatta istanza si pone in frontale contrasto con la tesiescogitata nell’odierno ricorso al fine di rimediare all’errore di impostazionedella domanda di accertamento negativo inizialmente proposta senza tenerconto di un indirizzo giurisprudenziale – secondo cui il correntista che agisceper l'accertamento negativo dell'esistenza di un saldo passivo e la ripetizionedell'indebito ha l'onere di dimostrare i pagamenti effettuati e l'inesistenza diuna causa debendi – assolutamente fermo.2.4. Si impone, infine, un'ulteriore precisazione, avuto riguardo allamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dai ricorrenti, nella qualesi invoca il principio secondo cui la produzione del contratto neppure rilevaper quanto attiene all'addebito di interessi con anatocismo (cfr. Cass. n.14993 del 2024).Ora, a parte il fatto che la questione è sortita per la prima volta nellamemoria illustrativa, mentre nel ricorso non se ne parla affatto, sicché laNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026questione è solo per questo inammissibile (atteso che detta memoria èdestinata esclusivamente ad illustrare le cesure già proposte, senza poterneintrodurre di nuove. Cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 4979 del 2024; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass.n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), è appena il caso diosservare che il principio esiste effettivamente, ma non risulta affattoapplicabile al caso di specie: e questo per la radicale carenza del ricorso, nelquale i ricorrenti nemmeno hanno indicato quando i contratti di conto correntesono stati stipulati.Alteris verbis, il problema della prova del contratto di conto corrente nonsi pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo in quanto, a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25,comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità el'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 delmedesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano lasuccessione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigoree, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazionedell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su unuso normativo. Ma la regola, ovviamente, non vale per i contratti di contocorrente stipulati nel vigore di detta norma e successivamente allamenzionata delibera, i quali contratti hanno ben potuto recare clausoleanatocistiche valide, fintanto che, a far data dal 2014, il legislatore non le havietate in radice. Pertanto, ove pure un simile motivo fosse stato spiegatonon in memoria illustrativa ma in ricorso, esso avrebbe dovuto esserenondimeno dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, nonrisultando se i quattro contratti di conto corrente risalissero a dataantecedente o posteriore al momento sopra indicato.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 cod.proc. civ.Numero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026Invero, quanto al riparto degli oneri probatori in causa dirideterminazione del saldo di conto corrente e ripetizione dell’indebitoproposta dal correntista, la sentenza impugnata è perfettamente conformealla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre alcun sia pur minimoappiglio per un ripensamento.Occorre aggiungere, per il resto, che la giurisprudenza di legittimità èormai da tempo ferma nel reputare che l'onere della prova incombentesull'attore il quale chieda la rideterminazione del saldo di un conto corrente ela ripetizione dell'indebito possa essere assolto non soltanto a mezzo dellaproduzione della serie completa degli estratti conto, ma anche,eventualmente, attraverso il deposito di documentazione in qualche modoequipollente (scalari, videate di home banking, distinte di versamento, ecc.),nonché attraverso, se del caso, gli interventi di azzeramento del saldo ovverodi «ricucitura» del saldo precedente documentato a quello successivo puredocumentato, omessa la considerazione di quello intermedio nondocumentato (cfr., per tutte, Cass. n. 1763 del 2024, cui si è uniformata, innumerosissimi casi, la giurisprudenza successiva): tuttavia, il giudizio sulpunto è affare del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, salvoil controllo motivazionale, nella specie in nessun modo prospettato, néconcretamente prospettabile giusta la regola di cui all’art. 348-ter, ultimocomma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabileratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudiziodi appello venne instaurato dalla odierna ricorrente con citazione notificata il15 giugno 2017, come emerge dallo svolgimento del processo descritto nellasentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude lapossibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360,comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appelloimpugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.“doppia conforme”). Questa Corte, in proposito, ha chiarito, da tempo, che ilpresupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme”in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesidi “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché ilricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass.nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamenteinadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelladoglianza de qua.In definitiva, il motivo in esame, inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rivela in ogni caso la sua reale natura di censura dipieno merito concernente l'apprezzamento da parte della corte territoriale delmateriale probatorio a sua disposizione, così dimenticando che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424,30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787,14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043,6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166,8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 6512 del 2026). Infatti, comepuntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671,20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n. 6512 del 2026, «Ilcompito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividereNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».4. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione eSandro [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a lorocarico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenza di ognidiscrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass.,SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata,sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti,in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, in solido tra loro, dellespese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parteNumero registro generale 7188/2022Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 9529/2026Data pubblicazione 14/04/2026controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris