CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLuOme rod rie gistro generale 18694/2022Numero sezionale 3321/2026ROMA, depositata il 07/03/2022 R.G.N. 1745/2019; Numero di raccolta generale 24167/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 28/07/202609/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1269 del 2019,rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’intimazione di pagamento n. 09720169054362704, emessadall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente a plurimecartelle di pagamento e ad avvisi di addebito INPS rientranti nellagiurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.Riteneva generico il disconoscimento effettuato dal ricorrente circala conformità all’originale della documentazione depositata infotocopia e non autenticata, ritenendola utilizzabile ai fini dellaprova della notificazione.2. La Corte d’appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 821 del 2022, pubblicata il 7 marzo 2022, confermavala sentenza impugnata in ordine alla ritenuta validità delle notifichedegli atti presupposti. Evidenziava che l’appellante avevadisconosciuto la conformità agli originali delle copie delle relateprodotte in giudizio mediante una formula dubitativa e priva dispecifica contestazione, limitandosi ad affermare che dell’originale“si dubita l’esistenza”, senza indicare concreti profili di difformità.Riteneva, quindi, correttamente effettuata la notifica dellecartelle e degli avvisi di addebito residui, anche a mezzo posta aisensi dell’art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dallal. n. 122 del 2010, valorizzando la sottoscrizione apposta sugliavvisi di ricevimento e l’attestazione dell’ufficiale postaleincaricato. Escludeva, pertanto, la prescrizione dei crediti per iquali la notifica risultava avvenuta in date comprese tra il 19 aprile2012 e il 23 febbraio 2015.Numero registro generale 18694/20224. La Corte d’appello rivalutava, invece, il capo relativoN uamlelero sezionale 3321/2026Numero di raccolta generale 24167/2026spese, anch’esso oggetto di gravame e, considerato cheData pubblicazione 28/07/2026l’opposizione aveva riguardato diciassette cartelle di pagamento esette avvisi di addebito, per un totale di ventiquattro titoli, e che ilTribunale di Roma aveva accolto solo in parte il ricorso, ravvisavail parziale accoglimento delle doglianze proposte in primo grado edichiarava integralmente compensate tra le parti le spese delprimo grado, nonché le spese del giudizio di appello.5. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo.6. Il ricorso risulta notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso l’Avvocatura generale dello Stato, all’INPS ealla [OSCURATO:SOCIETA].; l’INPS si è costituito mediante deposito diprocura, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva.7. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2712 e 2719 c.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto inammissibile, perché generico, ildisconoscimento della conformità agli originali delladocumentazione prodotta in copia fotostatica a prova della notificadegli avvisi di addebito e degli altri atti sottesi all’intimazione dipagamento.2. Il ricorrente sostiene che il disconoscimento sarebbe statotempestivamente effettuato alla prima difesa utile e che esso nonavrebbe potuto essere considerato generico, poiché la parte avevanon solo contestato la conformità delle copie agli originali, maanche “messo in dubbio” l’esistenza stessa degli originali.Richiama, a sostegno, l’orientamento secondo cui la contestazionedella conformità della copia all’originale può essere validamentecompiuta anche mediante negazione dell’esistenzaNu mesrot reegsisstrao generale 18694/2022Numero sezionale 3321/2026dell’originale.Numero di raccolta generale 24167/20263. Il motivo non è fondato. Data pubblicazione 28/07/20264. In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere laconformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostaticaprodotta in giudizio, pur non richiedendo formule sacramentali,deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro especifico contenuto, tale da consentire di desumere in modoinequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.Non sono, pertanto, sufficienti contestazioni generiche oonnicomprensive dell’efficacia probatoria della documentazioneprodotta.5. È vero che questa Corte ha precisato che il disconoscimentopuò essere validamente formulato anche quando la parte neghil’esistenza stessa dell’originale, poiché in tal caso non è esigibilel’indicazione analitica delle parti in cui la copia differirebbedall’originale. Tuttavia, anche tale modalità di contestazione devetradursi in una negazione chiara, univoca e non meramentedubitativa dell’esistenza dell’originale, così da rendereeffettivamente percepibile l’oggetto della contestazione e daconsentire alla controparte e al giudice di apprezzarne la portata.6. Tale principio è stato ribadito anche dalla più recentegiurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento dellaconformità all’originale della copia, anche informatica, èdisciplinato dall’art. 2719 c.c. e deve essere effettuato, a pena diinefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro eunivoco il documento che si intende contestare e gli aspettidifferenziali rispetto all’originale, restando poi rimesso al giudicel’accertamento della conformità attraverso le prove offerte,comprese le presunzioni (Cass. n. 26200 del 2024).7. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto correttaapplicazione di tali principi. Dal contenuto del ricorso perNumero registro generale 18694/2022cassazione emerge che la dichiarazione resa in primo gradoN uemrearo sezionale 3321/2026Numero di raccolta generale 24167/2026formulata nei termini del disconoscimento della conformitàData pubblicazione 28/07/2026all’originale della documentazione prodotta in fotocopia e nonautenticata, con l’inciso secondo cui dell’originale “si dubital’esistenza”.8. Una siffatta formula non integra una negazione chiara eunivoca dell’esistenza degli originali, ma esprime soltanto undubbio, privo di specificazione dei documenti cui si riferisce e deiprofili di difformità lamentati. Essa si risolve, quindi, in unacontestazione generica e onnicomprensiva dell’efficacia probatoriadella documentazione prodotta, non idonea a determinare il venirmeno dell’efficacia probatoria delle copie ai sensi dell’art. 2719 c.c.9. Non giova al ricorrente il richiamo ai precedenti nei quali èstata riconosciuta efficacia al disconoscimento fondato sullanegazione dell’esistenza dell’originale. In quelle fattispecie, infatti,la parte aveva espressamente negato l’esistenza dell’originale,mentre nel presente giudizio il ricorrente si è limitato a dubitarnel’esistenza, senza formulare una negazione puntuale e senzaindicare specifiche ragioni di difformità delle copie prodotterispetto agli originali.10. Va inoltre ricordato che il disconoscimento di cui all’art.2719 c.c. non produce gli effetti propri del disconoscimento dellascrittura privata ex art. 215 c.p.c.; esso non determinaautomaticamente l’inutilizzabilità della copia, ma impone al giudicedi accertarne la conformità anche mediante altri elementiprobatori, comprese le presunzioni. Anche sotto tale profilo, lacensura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata,che ha ritenuto generica la contestazione e ha valutato ladocumentazione prodotta ai fini della prova delle notificazioni.11. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.12. Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell’INNumPeSro ,r ecgihstreo generale 18694/2022Numero sezionale 3321/2026si è limitato al deposito di procura, e delle altre parti intimate, cheNumero di raccolta generale 24167/2026non hanno svolto attività difensiva. Data pubblicazione 28/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La PresidenteNumero registro generale 18694/2022Numero sezionale 3321/2026Numero di raccolta generale 24167/2026Data pubblicazione 28/07/2026