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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 10644/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di prendere atto della rinunzia al ricorso, in ragione dell'intervenuta transazione tra l'imputata e la parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 novembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile dei reati di furto, minaccia e getto pericoloso di cose.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai motivi, qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1 Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e conseguenti vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta sussistenza del dolo specifico, elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie di furto.

In particolare, è lamentata una carenza motivazionale sulla sussistenza del fine economico patrimoniale della sottrazione dei due bidoni dell'immondizia: il fine di profitto è certamente configurabile anche in caso di beni di scarso valore, ma la situazione di astio intercorrente tra le famiglie dell'imputata e della persona offesa, come riportato dalla Corte territoriale, rende dubbia la sussistenza dell'interesse patrimoniale che dovrebbe quindi essere almeno supportato da una specifica argomentazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in riferimento al reato di minaccia.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è lamentato il vaglio di attendibilità della persona offesa Malpasso stante la mancanza di un vaglio più stringente in quanto parte civile, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] che è si teste per i capi b e c ma persona offesa per il capo a e comunque madre della Malpasso con pregressi conflitti con l'imputata, la denegata attendibilità di quanto riferito dall'imputata ossia di essere fuori casa al momento della collocazione dei fatti operata dalle persone offese.

3. Il difensore della ricorrente ha depositato note conclusive e allegato degli atti da cui risulta che è intervenuto un accordo transattivo tra l'imputata e la parte civile, sicché è stata, v=5 formulata una rinunzia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta rituale rinunzia ad esso.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

2. Non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza formulata dalla difesa, che ha chiesto di non condannare l'imputata rinunziante al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Invero, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373; conformi: n. 18978 del 2014 rv. 259838 - 01, n. 26477 del 2014 rv. 259193 - 01, n. 32954 del 2014 rv. 261661 - 01, n. 2188 del 2015 rv. 261775 - 01, n. 5185 del 2015 rv. 262478 - 01, n. 16425 del 2015 rv. 263400 - 01, n. 26255 del 2015 rv. 263921).

Né nella specie ricorre il caso di carenza di interesse, correlato a obiettive cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv.274736), potendo l'accordo transattivo essere raggiunto anche prima della proposizione del ricorso per cassazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di prendere atto della rinunzia al ricorso, in ragione dell'intervenuta transazione tra l'imputata e la parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile dei reati di furto, minaccia e getto pericoloso di cose. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai motivi, qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1 Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e conseguenti vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta sussistenza del dolo specifico, elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie di furto. In particolare, è lamentata una carenza motivazionale sulla sussistenza del fine economico patrimoniale della sottrazione dei due bidoni dell'immondizia: il fine di profitto è certamente configurabile anche in caso di beni di scarso valore, ma la situazione di astio intercorrente tra le famiglie dell'imputata e della persona offesa, come riportato dalla Corte territoriale, rende dubbia la sussistenza dell'interesse patrimoniale che dovrebbe quindi essere almeno supportato da una specifica argomentazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in riferimento al reato di minaccia. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è lamentato il vaglio di attendibilità della persona offesa Malpasso stante la mancanza di un vaglio più stringente in quanto parte civile, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] che è si teste per i capi b e c ma persona offesa per il capo a e comunque madre della Malpasso con pregressi conflitti con l'imputata, la denegata attendibilità di quanto riferito dall'imputata ossia di essere fuori casa al momento della collocazione dei fatti operata dalle persone offese. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato note conclusive e allegato degli atti da cui risulta che è intervenuto un accordo transattivo tra l'imputata e la parte civile, sicché è stata, v=5 formulata una rinunzia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta rituale rinunzia ad esso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. 2. Non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza formulata dalla difesa, che ha chiesto di non condannare l'imputata rinunziante al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Invero, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373; conformi: n. 18978 del 2014 rv. 259838 - 01, n. 26477 del 2014 rv. 259193 - 01, n. 32954 del 2014 rv. 261661 - 01, n. 2188 del 2015 rv. 261775 - 01, n. 5185 del 2015 rv. 262478 - 01, n. 16425 del 2015 rv. 263400 - 01, n. 26255 del 2015 rv. 263921). Né nella specie ricorre il caso di carenza di interesse, correlato a obiettive cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv.274736), potendo l'accordo transattivo essere raggiunto anche prima della proposizione del ricorso per cassazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2022 Il consig
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