Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45749/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella resa in sede di giudizio abbreviato di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2, d. !gas. n. 169 del 2011 e di conseguenza condannato alla pena di anno uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Propone ricorso per cassazione Fichera tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non sono intervenute effettive risposte motivazionali in ordine alla richiesta in subordine in appello, dì riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché invocano rivalutazioni attraverso rilievi genericamente riferiti a certi elementi, in contrapposizione a precise spiegazioni (come quelle relative alle concrete modalità dei fatti, alla rilevanza degli indicatori circa la personalità desumibili dalla recidiva e allo scarso significato attribuibile ad alcune affermazioni ammissive), che ragionevolmente illustrano il corretto esercizio di merito del potere discrezionale in materia.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore rROberto [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella resa in sede di giudizio abbreviato di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2, d. !gas. n. 169 del 2011 e di conseguenza condannato alla pena di anno uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. Propone ricorso per cassazione Fichera tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non sono intervenute effettive risposte motivazionali in ordine alla richiesta in subordine in appello, dì riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. 3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché invocano rivalutazioni attraverso rilievi genericamente riferiti a certi elementi, in contrapposizione a precise spiegazioni (come quelle relative alle concrete modalità dei fatti, alla rilevanza degli indicatori circa la personalità desumibili dalla recidiva e allo scarso significato attribuibile ad alcune affermazioni ammissive), che ragionevolmente illustrano il corretto esercizio di merito del potere discrezionale in materia. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore rROberto [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45749/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris