CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02379/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F.R. Nicolò; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile: il motivo in punto di responsabilità è generico e propone la rilettura delle risultanze probatorie logicamente valutate dalla Corte di merito per ritenere sussistente l'elemento materiale e quello psicologico del reato. I motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti in sede di legittimità perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto congruo evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato, argomentazioni che non denotano alcuna illogicità e complete, con riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera re trice Il