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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C h 41A c..c.W.LnY LipreNtAAVI1Z-0 rAe_;',1\\:fko Peosl<trà-t-kel-zro km4A-113 LAt'vTalpsi.rkit.

AUP, 14p,r1cP,372.,LOCP.

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 9 luglio 2021 il Tribunale di Lanusei proscioglieva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di una roncola della lunghezza di cm. 45 e complessivi cm. 20,00 perché estinto per intervenuta prescrizione e dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché estinto per remissione di querela.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge nr. 152/75 per non avere il Tribunale disposto la cOnfisca della roncola in sequestro, oggetto del reato di cui al capo 1) dichiarato estinto, sebbene si trattasse di un caso di confisca obbligatoria.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6, comma 1, della legge nr. 110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod. pen..

Si è osservato 'al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca. (Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Rv. 214433).

La confisca deve dunque applicarsi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito per insussistenza del reato, oppure di appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc.

Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1,n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc.

Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310).La sentenza impugnata ha omesso di disporre la confisca pur avendo disposto l'estinzione del reato, ritenuto implicitamente perfezionato in tutti i suoi presupposti; pertanto, va integrata in questa sede sul punto con la disposizione di confisca erroneamente omessa.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma in sequestro, che dispone.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C h 41A c..c.W.LnY LipreNtAAVI1Z-0 rAe_;',1\\:fko Peosl<trà-t-kel-zro km4A-113 LAt'vTalpsi.rkit. AUP, 14p,r1cP,372.,LOCP. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 9 luglio 2021 il Tribunale di Lanusei proscioglieva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di una roncola della lunghezza di cm. 45 e complessivi cm. 20,00 perché estinto per intervenuta prescrizione e dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché estinto per remissione di querela. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge nr. 152/75 per non avere il Tribunale disposto la cOnfisca della roncola in sequestro, oggetto del reato di cui al capo 1) dichiarato estinto, sebbene si trattasse di un caso di confisca obbligatoria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6, comma 1, della legge nr. 110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod. pen.. Si è osservato 'al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca. (Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Rv. 214433). La confisca deve dunque applicarsi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito per insussistenza del reato, oppure di appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc. Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1,n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310).La sentenza impugnata ha omesso di disporre la confisca pur avendo disposto l'estinzione del reato, ritenuto implicitamente perfezionato in tutti i suoi presupposti; pertanto, va integrata in questa sede sul punto con la disposizione di confisca erroneamente omessa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma in sequestro, che dispone. Così deciso in Ro
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