CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 24826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27983/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in PARMA via cagliari, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 336/2020 depositata il 06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 25.5.2020 Mario, Giovanni, Ignazio, Rosalia e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Alba, adivano la Corte d’appello di Palermo per ottenere l’equa riparazione prevista dalla legge n. 89/01. Presupposti e dedotti unitariamente due processi: un’actio finium regundorum esercitata con atto del 23.9.2006 dalla de cuius verso il condominio [OSCURATO:PERSONA] nn. 8-12 innanzi al Tribunale di Palermo, causa definita nel 2010 con sentenza di condanna del condominio a rilasciare 47 mq. di terreno in favore dell’attrice; e un giudizio d’accertamento del silenzio rifiuto promosso dalla stessa de cuius innanzi al TAR Sicilia il 16.12.2011 contro il comune di Palermo, definito con sentenza del 25.3.2019 e avente ad oggetto un’istanza volta all’annullamento in autotutela del certificato di abitabilità del predetto stabile condominiale. Respinta in sede monitoria, la domanda d’equa riparazione era rigettata anche all’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge cit. proposta dagli odierni ricorrenti, con decreto collegiale del 6.4.2021. Osservava la Corte distrettuale che i due processi presupposti erano nettamente distinti tra loro e che sotto nessun profilo il secondo poteva ritenersi quale prosecuzione del primo o come esecuzione della relativa pronuncia di condanna. Di conseguenza, quanto alla predetta causa civile, la domanda d’equo indennizzo doveva ritenersi proposta oltreil termine semestrale di cui all’art. 4 legge cit. In merito al secondo processo, la Corte palermitana, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte suprema, secondo cui l’erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto ha diritto iure proprio all’indennizzo da irragionevole durata del processo solo per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio, rilevava (i) che la de cuius era deceduta il 24.11.2012, e dunque quando il processo non aveva ancora superato il termine di durata ragionevole; e che (ii) gli opponenti si erano costituiti innanzi al TAR il 10.1.2018, non maturando, così, il diritto all’indennizzo visto che il giudizio era stato definito di lì a 14 mesi circa, in data 25.3.2019. Avverso tale decreto Mario, Giovanni, Ignazio, Rosalia e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Vi resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il giudizio è stato avviato alla decisione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo mezzo d’annullamento i ricorrenti deducono, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 2-bis legge n. 89/01 e 6 CEDU, nonché l’omesso esame «quanto alla motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile quanto alla conseguenzialità dei giudizi presupposti ed alla mancata esecuzione del giudicato». Si sostiene, al riguardo «che i due giudizi, pur distinti, restano l’uno il presupposto dell’altro, posto che – al fine dell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile – risultava necessario ed imprescindibile il conseguente annullamento di ogni permesso rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA], al Condominio occupante la porzione di proprietà dei ricorrenti. In altri termini la sentenza non poteva essere eseguita prima dell’annullamento» (così, testualmente, a pagg. 4 e 5 del ricorso). Ciò premesso, il motivo cita a sostegno la giurisprudenza della Corte EDU, in base alla quale il processo d’esecuzione del giudicato è parte integrante del giudizio che l’ha prodotto, nonché la sentenza n. 19833/19 delle S.U. di questa Corte suprema. Parte ricorrente, infine, deduce di aver allegato in fase d’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 documentazione inerente alle plurime ed infruttuose esecuzioni intraprese contro il condominio per recuperare la porzione immobiliare spettante. 1.1 - Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. 1.1.1. -Inammissibile quanto al dedotto omesso esame. In disparte che omesso esame d’un fatto e motivazione “omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile” sono vizi alternativi tra loro e non l’uno la conseguenza dell’altro, essendone non casualmente distinta la relativa previsione (rispettivamente, il n. 5 ed il n. 4 dell’art. 360 c.p.c., come confinati e declinati dal noto arresto di S.U. n. 8053/14); ciò a parte, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare: a) che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (ex multis, v. nn. 2268/22 e 21152/14); b ) che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (nn. 22397/19, 26305/18 e 14802/17). Nella specie, l’esame del fatto (in senso normativo) dedotto – id est, l’asserita consequenzialità giuridica tra il processo civile di cognizione e quello amministrativo sull’obbligo della P.A. di provvedere in autotutela – non è stato per nulla omesso. Al contrario, proprio su di esso si basa la decisione impugnata lì dove questa afferma expressis verbis trattarsi di procedimenti tra loro perfettamente distinti, il secondo non essendo né la prosecuzione né l’esecuzione del primo (cfr. pag. 5 decreto impugnato; con il che resta esclusa, altresì, l’adombrata violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in rapporto al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in punto di motivazione omessa). Pertanto, detta censura, così come formulata e posta al servizio della dedotta di violazione di legge, non ne è altro che una vana iterazione. 1.1.2. - Il motivo è manifestamente infondato nel resto, sotto due profili. 1.1.2.1. - In primo luogo, la sentenza n. 19883/ 19 delle S.U. di questa Corte non ha affatto sostenuto, puramente e semplicemente, che cognizione ed esecuzione si saldino sempre e comunque in un unico processo presupposto, ma ha affermato, al contrario, che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Dunque, ai fini dell’istanza nazionale, cognizione ed esecuzione sono unificate solo ove il processo presupposto sia anch’esso d’equa riparazione (c.d. giudizio "Pinto su Pinto", o "Pinto-bis"). Detta pronuncia ben chiarisce, in motivazione, che la necessità di parziale rivisitazione del precedente n. 9142/16 delle stesse S.U. (anch’esso relativo ad una fattispecie c.d. di Pinto-bis) è sorta a seguito della sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia, resa il 14 settembre 2017, la quale, pronunciata in un analogo caso c.d. di Pinto-bis, ebbe chiaramente a distinguere a seconda della natura della parte debitrice, tra debitore-privato e debitore-pubblica amministrazione, precisando che «(n)el primo caso, quando il privato o la persona sono inadempienti, spetta agli Stati contraenti garantire l’assistenza necessaria affinché il diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione. Benché non possano essere considerati responsabili per il mancato pagamento di un credito esecutivo dovuto all’insolvenza di un debitore “privato” (...), gli Stati hanno l’obbligo positivo di mettere in atto un sistema che sia effettivo tanto in pratica quanto in diritto, e che permetta di assicurare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra persone private (...). Pertanto, gli Stati possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l’esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l’esecuzione (...). Nel secondo caso, quando viene pronunciata una sentenza contro lo Stato, il privato che ha ottenuto una sentenza contro quest’ultimo non deve di norma avviare un procedimento distinto per ottenerne l’esecuzione forzata (...) . È sufficiente che sia regolarmente notificata all’autorità nazionale interessata (...) o che siano espletati alcuni adempimenti processuali di natura formale (...) . Il suo obbligo di cooperare non deve tuttavia eccedere quanto strettamente necessario all’esecuzione della decisione e, in ogni caso, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di agire di propria iniziativa e nei termini previsti (...), in particolare organizzando il proprio sistema giudiziario (...)» (v. §§ 44-45). Dunque, la sentenza delle S.U. n. 19883/19 si è limitata a rivisitare in parte il precedente orientamento di cui alla pronuncia n. 9142/16 «alla luce dei principi espressi in modo consolidato dalla giurisprudenza della Corte EDU in ordine alla non necessità di promuovere la fase esecutiva nei confronti del debitore quando questi coincida con lo Stato(corsivo nostro)» (v. pagg. 23-24). 1.1.2.2. - In secondo luogo, nella specie è di tutta evidenza che tra i due giudizi presupposti non interceda alcun nesso, se non quello – puramente soggettivo e privo di base logico - giuridica – istituito ad usum e in maniera del tutto apodittica dalla stessa parte ricorrente. Nessuna norma e nessun principio di diritto consentono di affermare che l’esecuzione civile per rilascio di un terreno su cui insista un fabbricato richieda la previa revoca “di ogni permesso rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA]”, inclusa la licenza di abitabilità (ora agibilità). Infatti, è vero l’esatto contrario, visto che: a ) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (v., tra le tante, nn. 29166/21, 6038/20 e 12405/07); di riflesso, pertanto, b) neppure ha rilievo tra soggetti terzi (e tali sono le parti di un’actio finium regundorum) che l’immobile costruito non abbia o abbia illegittimamente conseguito la licenza di agibilità, atteso che il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, ossia garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche (cfr. Cons. Stato nn. 10340/22 e 3666/21). Del tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che il giudizio innanzi al TAR avesse valore di prosecuzione o esecuzione di quello, precedente, svoltosi davanti all’A.G.O. 2. - Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 2-bis legge n. 89/01 e 6 CEDU, nonché l’omesso esame «quanto alla motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile quanto alla durata del giudizio amministrativo per i ricorrenti. Incostituzionalità». Il mezzo deduce che in tale processo i ricorrenti sono immediatamente succeduti a [OSCURATO:PERSONA]Alba in qualità di suoi eredi. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, Cocchiarella c/ Italia, del 29.3.2006, e Scordino c/ Italia in pari data), essi potevano contestare l’intera durata del processo prima e dopo la morte della de cuius . L’obbligo di conformarsi alla Convenzione, così come enucleata dalla giurisprudenza sovranazionale, renderebbe, dunque, costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 Cost. ogni lettura diversa. 2.1. -Il motivo va respinto, corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione del decreto impugnato. 2.1.1. - Occorre premettere che l’istanza nazionale costituita dalla legge n. 89/01 allo scopo di rendere effettivo il rispetto dell’art. 6 della CEDU in tema di ragionevole durata del processo, presuppone un adeguamento dinamico alla giurisprudenza della Corte EDU, che ad essa s’impone. Adeguamento che, tuttavia, non implica perfetta sovrapposizione della giurisprudenza sovranazionale alle tecniche sostantive e processuali proprie del diritto interno. Come ricordato da S.U. n. 9142/16, la stessa Corte di Strasburgo, nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. ricorso 62361/00, caso [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia, affermò che “quando uno Stato ha compiuto un passo significativo introducendo un mezzo di ricorso interno, la Corte deve lasciargli un più ampio margine di apprezzamento così da consentirgli di organizzare il mezzo di ricorso in un modo coerente con il proprio sistema giuridico e con le sue tradizioni”. Sicché «detta residua area di potestà discrezionale del legislatore » osservarono le S.U. «emerge nei casi in cui la conformazione del diritto interno alla Convenzione non sia imposta dalla fonte o dalla completa sovrapponibilità delle fattispecie ("a rime obbligate", secondo l'icastica espressione della Corte delle Leggi, utilizzata nella sentenza "monito" n. 30/14)» (v. pagg. 9-10 di detta sentenza delle S.U. e cfr. § 79 della sentenza CEDU caso [OSCURATO:PERSONA]). 2.1.2. - In fattispecie similare a quella in esame (salvo quanto infra), questa Corte ha affermato che in tema di irragionevole durata del processo, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, proquota e iure successionis , l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento (v. ordinanza n. 17685/21). Detta pronuncia così precisa in motivazione: «Questa Corte ha (...) più volte espresso l'orientamento, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore - che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole, come deve dirsi avvenuto nel caso in esame - , mentre l'erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, "Fazio ed altri c. Italia" - è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell'art. 300 c.p.c. (richiamato dall'art. 79, comma 2, c.p.a.), non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell'effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 13/11/2019, n. 29448; Cass. Sez. 6 - 2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 -2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2, 24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass. Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983). L'unico processo, che ha visto la successione dalla parte originaria ad altra che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell'equa riparazione ex lege, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell'indennizzo ex lege e che spetta jure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l'altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate. Per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento, di tal che nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza alcuna parte». Nel caso di tale ordinanza (emessa, per incidens, su ricorso degli stessi odierni ricorrenti, ma quali eredi di una persona diversa) l’esito fu di accoglimento e non di rigetto, perchéi giudic i di merito avevano erroneamente ritenuto che non dovesse computarsi ai fini indennitari la durata del giudizio presupposto successiva alla morte del de cuius , non risultando essere stato superato il termine triennale di ragionevolezza dopo la riassunzione operata dagli eredi. Nel caso in esame, dal provvedimento impugnato si ricava che il giudizio innanzi al TAR ebbe inizio con ricorso del 16.12.2011 e che la de cuius morì il 24.11.2012, vale a dire meno di un anno dopo l’inizio della lite; e che gli odierni ricorrenti, suoi eredi, si costituirono soltanto il 10.1.2018, ossia circa 14 mesi prima della conclusione del processo, definito con sentenza del 25.3.2019. Ne deriva che, applicando i superiori principi, a) non è maturato alcun indennizzo a favore della de cuius, per cui nulla è dovuto ai ricorrenti iure hereditario ; e che b ) a questi ultimi neppure compete un indennizzo iure proprionon già perché tra la data della loro costituzione e quella di definizione del processo non sia decorso un (nuovo) periodo superiore ad altri tre anni, come lascia intendere il decreto impugnato, ma per una ragione diversa: infatti, sommando tra loro i soli segmenti processuali svoltisi in presenza di una parte costituita, vale a dire gli 11 mesi circa di durata fino alla morte della de cuius e i 14 mesi circa successivi alla costituzione degli eredi, si raggiungono poco più di 25 mesi, insufficienti a produrre la violazione del termine di durata ragionevole, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/01. 2.1.3. - Tale esito è, ad un tempo, coerente con il diritto interno e conforme a un’interpretazione convenzionalmente orientata delle norme nazionali, ove si consideri che i precedenti della Corte EDU invocati da parte ricorrente –Cocchiarella c/ Italia, del 29.3.2006 e Scordino c/ Italia in pari data – forniscono un’indicazione di principio, vale a dire la necessità di sommare tra loro i due periodi, prima e dopo la morte della parte originaria, in fattispecie in cui la limitata cesura temporale tra il decesso e la prosecuzione del giudizio ad opera degli eredi consente, in un’ottica equitativa, di saldare il tutto senza altri distinguo. Questa indicazione di principio non è contraddetta nella specie, in cui – come sopra precisato – i due periodi vanno sì sommati, ma i l risultato deve essere valutato alla luce dell’ordinamento interno. Il quale impone di considerare, in generale: a ) che né il diritto comune né la legge n. 89/01 consentono un indennizzo senza pregiudizio effettivo; in particolare, quest’ultima legge non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione disanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (cfr. nn. 13803/11, 23416/09 e 2983/08); e in particolare, b) che la fattispecie è connotata da un rilevante intervallo di tempo tra la morte della de cuius (24.11.2012) e la successiva costituzione in giudizio degli eredi di lei (10.1.2018), il che rende viepiù ingiustificabile indennizzare il periodo intermedio tra i due eventi. 3. -In conclusione, il ricorso è rigettato. 4. -Seguono le spese, liquidate come in dispositivo. 5. - Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,inserit