CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24529/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarata responsabile del reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla responsabilità penale della ricorrente. Il ricorso è fondato su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le doglianze, comunque reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. Nel caso di specie, d'altro canto, il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già evidenziato come l'elemento oggettivo della truffa si sia riavvisabile nell'avere indotto il venditore a confidare sulla solvibilità dell'acquirente, ciò in quanto l'imputata aveva infatti rappresentato alla persona offesa che l'assegno consegnatogli in pagamento era tratto sul conto corrente del coniuge e che avrebbe provveduto immediatamente a coprirlo. La circostanza che l'assegno fosse in realtà legato al conto corrente di un terzo estraneo ai fatti, unitamente al comportamento defatigatorio successivo all'acquisto, dimostravano altresì la consapevolezza della ricorrente di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente che ha rappresentato alla persona offesa che l'assegno consegnatogli in pagamento era tratto sul conto corrente del coniuge, che avrebbe provveduto immediatamente a coprirlo, unitamente alla circostanza che l'assegno era in realtà legato al conto corrente di un terzo estraneo ai fatti, oltre al comportamento defatigatorio successivo all'acquisto- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della ritenuta consapevolezza della ricorrente di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno e, pertanto, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore