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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12111/2026

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Y [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona in2026 persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa861 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOMORANDI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 37/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 20/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diTrento, Sezione distaccata di Bolzano, confermando lapronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. perl’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato.2.

La Corte territoriale, sottolineato che oggetto dellacontroversia non era rappresentato dall’accertamento dellasussistenza di un’impresa familiare bensì del vincolo dellasubordinazione, ha esaminato il quadro probatorio acquisito ingiudizio per valutare la domanda di instaurazione, per il periodo1984-2013, di un rapporto di lavoro subordinato tra lalavoratrice e la società in accomandita semplice (il cuiaccomandatario era il padre), in qualità di gestore di un negoziodi vendita al dettaglio, escludendo la ricorrenza del requisitotipico del vincolo di subordinazione (ossia l’esplicazione di unpotere direttivo, disciplinare e di controllo) e rilevando, altresì,che il mero indice consistito nello stabile inserimento nellastruttura dell’impresa non era elemento sufficiente (in assenzadi altri indici sintomatici) a fondare la domanda.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la lavoratricecon tre motivi.

La società resiste con controricorso.

Entrambele parti hanno depositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della L. 613/1966 e dell’art. 36 Cost.,nella parte della sentenza in cui si afferma l’esistenza di unNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026rapporto di lavoro quale coadiutore familiare nell’ambitoN udmie ruo ndi ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026impresa a carattere familiare, organizzata come società inaccomandita semplice, compensato con regalìe e favori.

Sicensura la sentenza nella parte in cui la Corte, in adesione aquanto affermato dal Giudice di primo grado, ritiene che, anchesulla scorta delle dinamiche esistenti fra la ricorrente e il padre(legale rappresentante della società in accomandita semplice),il rapporto di lavoro per mansioni di “direttrice del negozio” sisia svolto secondo le modalità tipiche del lavoro prestato in uncontesto familiare quale coadiutore familiare, compensato conregali e favori, incompatibile con la qualità di lavoratoredipendente.

La lettura fornita dalla Corte, a fronte di unrapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso svolto conmodalità ininterrotte, sarebbe in contrasto con l’art. 2 dellalegge n. 613/1966 che prevede “si considerano familiaricoadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed inipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, chepartecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità eprevalenza, sempreché per tale attività non siano soggettiall'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratoridipendenti o di apprendisti”.2.

Con il secondo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2094 c.c. e del contratto collettivo nazionale di lavoroTerziario Confcommercio (doc. 6 fascicolo di I grado partericorrente) nella parte in cui si nega l’esistenza di un rapportodi lavoro subordinato a titolo oneroso tra la ricorrente e lasocietà convenuta, in ragione dell’asserita assenza della provadel potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore dilavoro, senza valutare gli indici della subordinazione nel lorocomplesso.

Si contesta la sentenza nella parte in cui affermaNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026che non essendo emerso l’elemento essenziale tipicNou medroe dlli ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026subordinazione, quale l’esercizio del potere direttivo, gerarchicoe disciplinare, gli altri indici della subordinazione (quali il rispettodi un determinato orario di lavoro, la continuità dellaprestazione lavorativa, l’inserimento nell’organizzazioneaziendale, l’assenza di rischio per il lavoratore, la regolaritàmensile della retribuzione, in relazione sinallagmatica con laprestazione lavorativa, ecc.), essendo meramente sussidiari,non valgono ad accertare la sussistenza di un rapportodipendente.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordineall’apparente valutazione delle risultanze istruttorie in meritoalla natura subordinata del rapporto di lavoro.

Si contesta lasentenza nella parte in cui si afferma, illogicamente, che dallerisultanze testimoniali non si evince la natura subordinata delrapporto, desumendosi, invece, dal tenore letterale delledeposizioni, il vincolo di subordinazione a beneficio esclusivo diuna impresa commerciale, organizzata in forma di società inaccomandita semplice (quindi, non familiare né individuale),connotata dalla massima serietà, passione e dedizione,compensata con importi, versati dalla società (e non dal padre)a titolo di “acconto” (in tedesco “Vorschuss”), come risulta dallericevute prodotte dalla controparte.4.

I motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente vista la stretta connessione, sono in parteinammissibili e per la parte residua non sono fondati.5.

Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapportocome subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzatiNumero registro generale 4444/2023dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessiN umero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 12111/2026dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga diData pubblicazione 30/04/2026criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto,altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione,che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n.22846/2022).

Anche con particolare riferimento all'attivitàdirigenziale, questa Corte ha costantemente affermato che ènecessario verificare se il lavoratore possa ritenersiassoggettato, pur se in forma lieve o attenuata, alle direttive,agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonchè alcoordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assettoorganizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n.7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass.n. 5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria,a elementi sintomatici della situazione della subordinazionequali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo diorario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità dellaprestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio dirisultato.

Il requisito della eterodirezione dell'attività, seppurinterpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni dicontenuto intellettuale, è, dunque, il criterio decisivo perindividuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, comed'altronde evidenziato dalla lettera dell'art. 2094 c.c.6.

Questa Corte ha, altresì, affermato che, in tema di contributidovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione allagestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 dellalegge n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa siaabituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non inNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necNeusmserao rdii ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendosufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o lasaltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilotemporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazionidel lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernentela prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altrioccupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi odipendenti (Cass. n.9873 /2014; Cass. n. 1684/2021).7.

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformataall’orientamento innanzi richiamato, ed ha sottolineato che ladisamina delle modalità di svolgimento della prestazione dellalavoratrice non ha fatto emergere una condizione di soggezionepersonale al potere direttivo, disciplinare e di controllo deldatore di lavoro né sono emersi indizi (complessivamente)idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione.Secondo una valutazione di merito, insindacabile in questa sededi legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto non assoltol’onere della prova, gravante su colui che vuole dimostrare lasussistenza di un vincolo di dipendenza, in assenza del trattopeculiare tipico della subordinazione caratterizzato da elementidistinti rispetto ai requisiti necessari per far scattarel’obbligazione contributiva di cui all’art. 2 legge n. 613/966 (cherichiede, più semplicemente, di escludere il carattere dioccasionalità, transitorietà o saltuarietà della prestazione).8.

Per il resto, le censure formulate ai sensi del paradigmanormativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. sonoinammissibili in quanto trascurano di considerare che il n. 5dell'art. 360, primo comma, c.p.c., per i giudizi di appelloinstaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata invigore della legge n. 134/2012 (di conversione del d.l. 22 giugnoNumero registro generale 4444/20232012 n. 83), non può essere invocato, rispetto ad un appelloN umero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 12111/2026promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54,Data pubblicazione 30/04/2026comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello checonferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia statoricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondogrado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale ilvizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non èdeducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppiaconforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsioneè inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questicasi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.26774/2016, conf.

Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023),mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.9.

Infine, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non èravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbiavalutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forzadi convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltantonel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizionedel mezzo probatorio (Cass., Sez.

U, n. 11892/2016, Cass.Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo, Cass. n. 9731/2025),circostanza che non ricorre nel caso di specie.10.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.Numero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/202611.

Sussistono i presupposti processuali per il versameNnutmoe,ro ddi ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Y [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona in2026 persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa861 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOMORANDI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 37/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 20/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diTrento, Sezione distaccata di Bolzano, confermando lapronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. perl’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato.2. La Corte territoriale, sottolineato che oggetto dellacontroversia non era rappresentato dall’accertamento dellasussistenza di un’impresa familiare bensì del vincolo dellasubordinazione, ha esaminato il quadro probatorio acquisito ingiudizio per valutare la domanda di instaurazione, per il periodo1984-2013, di un rapporto di lavoro subordinato tra lalavoratrice e la società in accomandita semplice (il cuiaccomandatario era il padre), in qualità di gestore di un negoziodi vendita al dettaglio, escludendo la ricorrenza del requisitotipico del vincolo di subordinazione (ossia l’esplicazione di unpotere direttivo, disciplinare e di controllo) e rilevando, altresì,che il mero indice consistito nello stabile inserimento nellastruttura dell’impresa non era elemento sufficiente (in assenzadi altri indici sintomatici) a fondare la domanda.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la lavoratricecon tre motivi. La società resiste con controricorso. Entrambele parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della L. 613/1966 e dell’art. 36 Cost.,nella parte della sentenza in cui si afferma l’esistenza di unNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026rapporto di lavoro quale coadiutore familiare nell’ambitoN udmie ruo ndi ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026impresa a carattere familiare, organizzata come società inaccomandita semplice, compensato con regalìe e favori. Sicensura la sentenza nella parte in cui la Corte, in adesione aquanto affermato dal Giudice di primo grado, ritiene che, anchesulla scorta delle dinamiche esistenti fra la ricorrente e il padre(legale rappresentante della società in accomandita semplice),il rapporto di lavoro per mansioni di “direttrice del negozio” sisia svolto secondo le modalità tipiche del lavoro prestato in uncontesto familiare quale coadiutore familiare, compensato conregali e favori, incompatibile con la qualità di lavoratoredipendente. La lettura fornita dalla Corte, a fronte di unrapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso svolto conmodalità ininterrotte, sarebbe in contrasto con l’art. 2 dellalegge n. 613/1966 che prevede “si considerano familiaricoadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed inipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, chepartecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità eprevalenza, sempreché per tale attività non siano soggettiall'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratoridipendenti o di apprendisti”.2. Con il secondo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2094 c.c. e del contratto collettivo nazionale di lavoroTerziario Confcommercio (doc. 6 fascicolo di I grado partericorrente) nella parte in cui si nega l’esistenza di un rapportodi lavoro subordinato a titolo oneroso tra la ricorrente e lasocietà convenuta, in ragione dell’asserita assenza della provadel potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore dilavoro, senza valutare gli indici della subordinazione nel lorocomplesso. Si contesta la sentenza nella parte in cui affermaNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026che non essendo emerso l’elemento essenziale tipicNou medroe dlli ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026subordinazione, quale l’esercizio del potere direttivo, gerarchicoe disciplinare, gli altri indici della subordinazione (quali il rispettodi un determinato orario di lavoro, la continuità dellaprestazione lavorativa, l’inserimento nell’organizzazioneaziendale, l’assenza di rischio per il lavoratore, la regolaritàmensile della retribuzione, in relazione sinallagmatica con laprestazione lavorativa, ecc.), essendo meramente sussidiari,non valgono ad accertare la sussistenza di un rapportodipendente.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordineall’apparente valutazione delle risultanze istruttorie in meritoalla natura subordinata del rapporto di lavoro. Si contesta lasentenza nella parte in cui si afferma, illogicamente, che dallerisultanze testimoniali non si evince la natura subordinata delrapporto, desumendosi, invece, dal tenore letterale delledeposizioni, il vincolo di subordinazione a beneficio esclusivo diuna impresa commerciale, organizzata in forma di società inaccomandita semplice (quindi, non familiare né individuale),connotata dalla massima serietà, passione e dedizione,compensata con importi, versati dalla società (e non dal padre)a titolo di “acconto” (in tedesco “Vorschuss”), come risulta dallericevute prodotte dalla controparte.4. I motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente vista la stretta connessione, sono in parteinammissibili e per la parte residua non sono fondati.5. Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapportocome subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzatiNumero registro generale 4444/2023dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessiN umero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 12111/2026dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga diData pubblicazione 30/04/2026criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto,altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione,che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n.22846/2022). Anche con particolare riferimento all'attivitàdirigenziale, questa Corte ha costantemente affermato che ènecessario verificare se il lavoratore possa ritenersiassoggettato, pur se in forma lieve o attenuata, alle direttive,agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonchè alcoordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assettoorganizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n.7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass.n. 5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria,a elementi sintomatici della situazione della subordinazionequali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo diorario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità dellaprestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio dirisultato. Il requisito della eterodirezione dell'attività, seppurinterpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni dicontenuto intellettuale, è, dunque, il criterio decisivo perindividuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, comed'altronde evidenziato dalla lettera dell'art. 2094 c.c.6. Questa Corte ha, altresì, affermato che, in tema di contributidovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione allagestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 dellalegge n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa siaabituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non inNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necNeusmserao rdii ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendosufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o lasaltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilotemporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazionidel lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernentela prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altrioccupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi odipendenti (Cass. n.9873 /2014; Cass. n. 1684/2021).7. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformataall’orientamento innanzi richiamato, ed ha sottolineato che ladisamina delle modalità di svolgimento della prestazione dellalavoratrice non ha fatto emergere una condizione di soggezionepersonale al potere direttivo, disciplinare e di controllo deldatore di lavoro né sono emersi indizi (complessivamente)idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione.Secondo una valutazione di merito, insindacabile in questa sededi legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto non assoltol’onere della prova, gravante su colui che vuole dimostrare lasussistenza di un vincolo di dipendenza, in assenza del trattopeculiare tipico della subordinazione caratterizzato da elementidistinti rispetto ai requisiti necessari per far scattarel’obbligazione contributiva di cui all’art. 2 legge n. 613/966 (cherichiede, più semplicemente, di escludere il carattere dioccasionalità, transitorietà o saltuarietà della prestazione).8. Per il resto, le censure formulate ai sensi del paradigmanormativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. sonoinammissibili in quanto trascurano di considerare che il n. 5dell'art. 360, primo comma, c.p.c., per i giudizi di appelloinstaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata invigore della legge n. 134/2012 (di conversione del d.l. 22 giugnoNumero registro generale 4444/20232012 n. 83), non può essere invocato, rispetto ad un appelloN umero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 12111/2026promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54,Data pubblicazione 30/04/2026comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello checonferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia statoricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondogrado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale ilvizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non èdeducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppiaconforme; v. Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsioneè inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questicasi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n.26774/2016, conf. Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023),mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.9. Infine, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non èravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbiavalutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forzadi convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltantonel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizionedel mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass.Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo, Cass. n. 9731/2025),circostanza che non ricorre nel caso di specie.10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.Numero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/202611. Sussistono i presupposti processuali per il versameNnutmoe,ro ddi ara ccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 4444/2023Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 12111/2026Data pubblicazione 30/04/2026