CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 41773/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. D.F.FOW, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bolzano rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bolzano in data 30.03.2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca del deposito commerciale di carburanti di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione ai reati di associazione a delinquere di carattere transnazionale finalizzata al contrabbando ed alla sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle accise e delle imposte di consumo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 40 e ss della legge 504\1995. Argomenta che il Tribunale aveva valutato la sussistenza del fumus delicti basandosi esclusivamente sul contenuto degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, attribuendo erroneamente al ricorrente la qualifica di "uomo di paglia" del coimputato D'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare gli assunti difensivi volti a giustificare la correttezza dell'operato dell'indagato; inoltre, vi era stato un travisamento dei fatti in ordine alla classificazione come idrocarburo di tutti i trasporti di olio minerale; infine, non era stato assolutamente individuato il pericolo della libera disponibilità della res in sequestro. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente agisce quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, soggetto proprietario dei beni in sequestro ed estraneo al reato. Non si rinviene, però, in atti la procura speciale conferita al difensore, in quanto la procura conferita dal ricorrente al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è un semplice mandato difensivo. Il difensore del ricorrente è, quindi, privo della necessaria procura speciale, che la ricorrente avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.3. Le doglianze, proposte, sono, comunque, inammissibili. A norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692); Nella specie, la doglianza relativa al fumus commissí delicti si sostanzia in censure di merito afferenti l'articolata motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'appello cautelare. Inoltre, la censura con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al requisito del periculum, non ha formato oggetto dei motivi proposti con l'atto di appello cautelare. Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i