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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29431/2025

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ello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] della esecuzione rappresenta, di contro, che i reati oggetto di giudizio definitivo – art.628 comma 3 e 629 comma 2 cod.pen. – rientrano nella elencazione di cui all’art.4 bis ord.pen. e, pertanto, sono da ritenersi ostativi alla invocata sospensione, ai sensi dell’art.656 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo la difesa della ricorrente la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto, pur prospettato, che la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art.628 cod.pen. è stata ritenuta equivalente, in sede di cognizione, alla attenuante del risarcimento del danno.

Da ciò sarebbe derivato – in tesi difensiva – il superamento della ostatività, con doverosa sospensione dell’ordine di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento – del tutto condivisibile – espresso, tra le altre, da Sez.

I n. 20796 del 12.4.2019, rv 276312, per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

Ciò perché il reato giudicato resta ‘incluso’ nell’elenco di cui all’art.4bis ord.pen. – cui compie rinvio l’art. 659 comma 9 in chiave di ostatività – salva l’ipotesi in cui la circostanza aggravante (da cui dipende detta condizione) sia stata esclusa in fatto, ipotesi che nel caso in esame non risulta.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] della esecuzione rappresenta, di contro, che i reati oggetto di giudizio definitivo – art.628 comma 3 e 629 comma 2 cod.pen. – rientrano nella elencazione di cui all’art.4 bis ord.pen. e, pertanto, sono da ritenersi ostativi alla invocata sospensione, ai sensi dell’art.656 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa della ricorrente la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto, pur prospettato, che la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art.628 cod.pen. è stata ritenuta equivalente, in sede di cognizione, alla attenuante del risarcimento del danno. Da ciò sarebbe derivato – in tesi difensiva – il superamento della ostatività, con doverosa sospensione dell’ordine di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento – del tutto condivisibile – espresso, tra le altre, da Sez. I n. 20796 del 12.4.2019, rv 276312, per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. Ciò perché il reato giudicato resta ‘incluso’ nell’elenco di cui all’art.4bis ord.pen. – cui compie rinvio l’art. 659 comma 9 in chiave di ostatività – salva l’ipotesi in cui la circostanza aggravante (da cui dipende detta condizione) sia stata esclusa in fatto, ipotesi che nel caso in esame non risulta. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
Sentenza Cassazione n. 29431/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris