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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 09093/2023

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23 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12093/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI G [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 16/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 395/2019 , pubblicatail 06/02/2019, R.G.N. 4678/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui rileva, ha rigettato l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina aveva respinto la sua domanda di pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva di un rapp orto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BSP) dal 1/9/2007 o, in subordine, di sentenza dichiarativa dell'obbligo di assunzione da tale data, con condanna al pagamento di una somma pari all'ammontare delle retribuzioni mensili dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o data di giustizia. 2.Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, in particolare, ha osservato che: - il ricorrente, dipendente con qualifica di operaio livello B2 dal 1983 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito TPL), era stato licenziato con lettera 6/6/2007 nell'ambito di procedura di licenziamento collettivo; -successivamente, in data 27/10/2010, era stato sottoscritto tra le parti verbale di conciliazione avantila D.P.L. di Latina; - BSP aveva riconvertito l'immobile dello stabilimento di TPL e aveva stipulato (nel luglio-agosto 2006) accordi sindacali con le OO.SS. territoriali, impegnandosi all'assunzione delle maestranze TPL in mobilità, con una determinata tempistica e previo superamento di un periodo di training; - [OSCURATO:PERSONA] , con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] , aveva invocato l'applicazione dei predetti accordi ed il riconoscimento del diritto all'assunzione, che BSP non aveva riconosciuto; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo il diritto all'assunzione subordinato alla sottoscrizione di verbale di conciliazione entro il 26/9/2006 ed all'effettuazione di un periodo di training presso stabilimenti nel territorio nazionale, mentre il ricorrente né aveva sottoscritto verbale di conciliazione nel termine, né aveva partecipato alla formazione; - i motivi di appello riguardanti la mancata sottoscrizione nel termine del verbale di conciliazione (perché ciò avrebbe imposto la rinuncia all'impugnativa di un precedente licenziamento) e l'erronea interpretazione degli accordi sindacali non erano fondati, trattandosi di condizioni inderogabili che non si erano verificate nei termini stabiliti con riferimento al lavoratore appellante. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con 2 articolati motivi; resiste BSP con controricorso, assistito da successiva memoria; si è costituita con controricorso TPL in liquidazione, ed ha depositato altresì successiva memoria. 4.Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto un primo profilo, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione al contenuto dell'accordo collettivo del 28-29-30 agosto 2006, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1175, 1176, 1375, 1411 c.c., nonché degli artt. 1362, 2932 c.c., con conseguente violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e, sotto un secondo profilo, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; argomenta circa la mancanza di correttezza e buona fede di BSP, che avrebbe dovuto accedere alle liste di mobilità, verificare che il ricorrente vi fosse inserito ed invitarlo a iniziative di training; sostiene che la Corte di appello ha confuso il training endo - aziendale ed il programma di formazione finanziato da risorse pubbliche; deduce che erano condizione sufficienti, per la costituzione del rapporto di lavoro con BSP, la qualità di ex-dipendente TPL e l'iscrizione nelle liste di mobilità (fatto storico non adeguatamente valutato nel merito). 2.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., in via residuale ed alternativa rispetto al prospettato primo motivo e con particolare riferimento al profilo relativo all'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in correlazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 24 Cost. ai sensi dell'art. 360, n. 3., c.p.c.; sostiene che, nel caso concreto , sussisteva per il lavoratore un legittimo impedimento a stipulare con chicchessia qualsiasi negozio a contenuto conciliativo, e che detta peculiare situazione sostanziale e processuale era specificamente indicata nel verbale di accordo sindacale del 25/7/2006. 3.I motivi presentano in primo luogo profili di inammissibilità. 4.Questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 5.Deve, inoltre, essere rilevato che i motivi di ricorso si fondano su un presupposto (accoglimento del primo motivo d’appello - p. 11, n. 14 del ricorso) in realtà insussistente.

Ad avviso di parte ricorrente la Corte di appello avrebbe affermato (a differenza del Tribunale) che la sottoscrizione di verbale di conciliazione con TPL entro settembre 2006 (l'odierno ricorrente lo ha sottoscritto invece in ottobre 2010) non fosse condizione fondante il diritto all'assunzione.

Tuttavia, tale affermato accoglimento del motivo di appello non risulta né dal dispositivo della sentenza di appello (“Rigetta l'appello principale”) né dalla motivazione, nella quale si è affermato unicamente che non era rilevante la possibilità (evidenziata dal Tribunale) di sottoscrivere la conciliazione nel termine dando atto di non rinunciare al precedente contenzioso, perché gli accordi sindacali prevedevano invece la sottoscrizione di verbale di conciliazione con integrale rinuncia alle pregresse pretese. 6.Osserva il Collegio che, quale che sia l'esatta interpretazione della portata della conciliazione da sottoscrivere entro settembre 2006 come condizione per fondare il diritto all'assunzione degli ex dipendenti TPL con BSP, nel merito è stato accertato, in fatto, che detta condizione non si è verificata per il ricorrente nel termine prescritto dagli accordi sindacali; parimenti è stato accertato che non si è verificata l'ulteriore condizione della partecipazione alla formazione, e pertanto rimane non dirimente e non decisivo il lamentato errore della Corte sulla qualificazione di detto onere formativo. 7.Pertanto le doglianze in esame non superano il vaglio dell'ammissibilità perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazionedegli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi). 8.Conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, i motivi risultano inammissibili (cfr., analogamente, Cass. n. 17201/2020). 9.Non assume particolare rilievo ai fini invocati (nullità della sentenza per omesso riscontro di legittimo impedimento a sottoscrivere verbale di conciliazione nei termini) la specifica indicazione dell'odierno ricorrente quale iscritto a libro matricola per effetto di ordinanza di reintegrazione.

Tale dato di fatto non muta la posizione del lavoratore rispetto agli altri dipendenti, quali titolari del diritto all'assunzione presso BSP, alle due condizioni sopra indicate, entrambe non realizzate con riferimento al medesimo. 10.L’interpretazione nel senso della necessità dell’avverarsi di entrambe le condizioni (sottoscrizione nel termine di verbale di conciliazione e partecipazione a formazione) per configurare il diritto all’assunzione per cui è causa è stata ritenuta nel merito quale indefettibilmente imposta dagli accordi sindacali in esame, e non è pertanto sostituibile, in quanto motivata congruamente, in sede di legittimità con la diversa interpretazione propugnata da parte ricorrente (sufficienza delle sole qualità di ex dipendente TPL ed iscrizione nelle liste di mobilità). 11.Vanno rammentati, in proposito: a)il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. 3964/2019),secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; b)il principio, parimenti consolidato, secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020); c) in via generale, il principio che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022). 12.Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto 13.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza. 14.Le spese relative alla partecipazione nel presente giudizio di TPL in liquidazione possono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto detta società è stata intimata nel presente giudizio a soli fini di integrità nel contraddittorio e non sono state formulate nei suoi confronti domande né da parte del ricorrente principale né da parte della controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. 15.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 4.500 per compensi,€ 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese relative alla partecipazione nel presente giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12093/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI G [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 16/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 395/2019 , pubblicatail 06/02/2019, R.G.N. 4678/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui rileva, ha rigettato l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina aveva respinto la sua domanda di pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva di un rapp orto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BSP) dal 1/9/2007 o, in subordine, di sentenza dichiarativa dell'obbligo di assunzione da tale data, con condanna al pagamento di una somma pari all'ammontare delle retribuzioni mensili dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o data di giustizia. 2.Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, in particolare, ha osservato che: - il ricorrente, dipendente con qualifica di operaio livello B2 dal 1983 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito TPL), era stato licenziato con lettera 6/6/2007 nell'ambito di procedura di licenziamento collettivo; -successivamente, in data 27/10/2010, era stato sottoscritto tra le parti verbale di conciliazione avantila D.P.L. di Latina; - BSP aveva riconvertito l'immobile dello stabilimento di TPL e aveva stipulato (nel luglio-agosto 2006) accordi sindacali con le OO.SS. territoriali, impegnandosi all'assunzione delle maestranze TPL in mobilità, con una determinata tempistica e previo superamento di un periodo di training; - [OSCURATO:PERSONA] , con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] , aveva invocato l'applicazione dei predetti accordi ed il riconoscimento del diritto all'assunzione, che BSP non aveva riconosciuto; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo il diritto all'assunzione subordinato alla sottoscrizione di verbale di conciliazione entro il 26/9/2006 ed all'effettuazione di un periodo di training presso stabilimenti nel territorio nazionale, mentre il ricorrente né aveva sottoscritto verbale di conciliazione nel termine, né aveva partecipato alla formazione; - i motivi di appello riguardanti la mancata sottoscrizione nel termine del verbale di conciliazione (perché ciò avrebbe imposto la rinuncia all'impugnativa di un precedente licenziamento) e l'erronea interpretazione degli accordi sindacali non erano fondati, trattandosi di condizioni inderogabili che non si erano verificate nei termini stabiliti con riferimento al lavoratore appellante. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con 2 articolati motivi; resiste BSP con controricorso, assistito da successiva memoria; si è costituita con controricorso TPL in liquidazione, ed ha depositato altresì successiva memoria. 4.Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto un primo profilo, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione al contenuto dell'accordo collettivo del 28-29-30 agosto 2006, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1175, 1176, 1375, 1411 c.c., nonché degli artt. 1362, 2932 c.c., con conseguente violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e, sotto un secondo profilo, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; argomenta circa la mancanza di correttezza e buona fede di BSP, che avrebbe dovuto accedere alle liste di mobilità, verificare che il ricorrente vi fosse inserito ed invitarlo a iniziative di training; sostiene che la Corte di appello ha confuso il training endo - aziendale ed il programma di formazione finanziato da risorse pubbliche; deduce che erano condizione sufficienti, per la costituzione del rapporto di lavoro con BSP, la qualità di ex-dipendente TPL e l'iscrizione nelle liste di mobilità (fatto storico non adeguatamente valutato nel merito). 2.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., in via residuale ed alternativa rispetto al prospettato primo motivo e con particolare riferimento al profilo relativo all'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in correlazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 24 Cost. ai sensi dell'art. 360, n. 3., c.p.c.; sostiene che, nel caso concreto , sussisteva per il lavoratore un legittimo impedimento a stipulare con chicchessia qualsiasi negozio a contenuto conciliativo, e che detta peculiare situazione sostanziale e processuale era specificamente indicata nel verbale di accordo sindacale del 25/7/2006. 3.I motivi presentano in primo luogo profili di inammissibilità. 4.Questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 5.Deve, inoltre, essere rilevato che i motivi di ricorso si fondano su un presupposto (accoglimento del primo motivo d’appello - p. 11, n. 14 del ricorso) in realtà insussistente. Ad avviso di parte ricorrente la Corte di appello avrebbe affermato (a differenza del Tribunale) che la sottoscrizione di verbale di conciliazione con TPL entro settembre 2006 (l'odierno ricorrente lo ha sottoscritto invece in ottobre 2010) non fosse condizione fondante il diritto all'assunzione. Tuttavia, tale affermato accoglimento del motivo di appello non risulta né dal dispositivo della sentenza di appello (“Rigetta l'appello principale”) né dalla motivazione, nella quale si è affermato unicamente che non era rilevante la possibilità (evidenziata dal Tribunale) di sottoscrivere la conciliazione nel termine dando atto di non rinunciare al precedente contenzioso, perché gli accordi sindacali prevedevano invece la sottoscrizione di verbale di conciliazione con integrale rinuncia alle pregresse pretese. 6.Osserva il Collegio che, quale che sia l'esatta interpretazione della portata della conciliazione da sottoscrivere entro settembre 2006 come condizione per fondare il diritto all'assunzione degli ex dipendenti TPL con BSP, nel merito è stato accertato, in fatto, che detta condizione non si è verificata per il ricorrente nel termine prescritto dagli accordi sindacali; parimenti è stato accertato che non si è verificata l'ulteriore condizione della partecipazione alla formazione, e pertanto rimane non dirimente e non decisivo il lamentato errore della Corte sulla qualificazione di detto onere formativo. 7.Pertanto le doglianze in esame non superano il vaglio dell'ammissibilità perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazionedegli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi). 8.Conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, i motivi risultano inammissibili (cfr., analogamente, Cass. n. 17201/2020). 9.Non assume particolare rilievo ai fini invocati (nullità della sentenza per omesso riscontro di legittimo impedimento a sottoscrivere verbale di conciliazione nei termini) la specifica indicazione dell'odierno ricorrente quale iscritto a libro matricola per effetto di ordinanza di reintegrazione. Tale dato di fatto non muta la posizione del lavoratore rispetto agli altri dipendenti, quali titolari del diritto all'assunzione presso BSP, alle due condizioni sopra indicate, entrambe non realizzate con riferimento al medesimo. 10.L’interpretazione nel senso della necessità dell’avverarsi di entrambe le condizioni (sottoscrizione nel termine di verbale di conciliazione e partecipazione a formazione) per configurare il diritto all’assunzione per cui è causa è stata ritenuta nel merito quale indefettibilmente imposta dagli accordi sindacali in esame, e non è pertanto sostituibile, in quanto motivata congruamente, in sede di legittimità con la diversa interpretazione propugnata da parte ricorrente (sufficienza delle sole qualità di ex dipendente TPL ed iscrizione nelle liste di mobilità). 11.Vanno rammentati, in proposito: a)il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. 3964/2019),secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; b)il principio, parimenti consolidato, secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020); c) in via generale, il principio che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022). 12.Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto 13.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza. 14.Le spese relative alla partecipazione nel presente giudizio di TPL in liquidazione possono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto detta società è stata intimata nel presente giudizio a soli fini di integrità nel contraddittorio e non sono state formulate nei suoi confronti domande né da parte del ricorrente principale né da parte della controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. 15.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 4.500 per compensi,€ 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese relative alla partecipazione nel presente giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
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