CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 19 dicembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Nullità della sentenza di appello in quanto la contestualità di dispositivo e motivazione presupponeva uno schema già predisposto dal relatore a prescindere da un'effettiva collegialità. 2.2. Violazione del diritto di difesa ed inutilizzabilità delle prove per omesso av- viso della facoltà di nominare un difensore. 2.1 Violazione di legge per mancata adeguata informazione e per la necessità della nomina di un difensore d'ufficio. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve confermarsi la ritualità della decisione impu- gnata. Dall'esame degli atti del procedimento, consentito alla luce della tipologia di vizio prospettato dalla difesa, è emerso che, all'esito della discussione, il Collegio si era ritirato in camera di consiglio per la deliberazione e, snldopo quattro ore, era uscito nuovamente, per dare lettura del dispositivo di sentenza con motivazione conte- stuale. Alla luce della non eccessiva complessità della vicenda processuale e della con- creta possibilità di una precedente disamina del materiale probatorio da parte del Collegio, deve escludersi del tutto l'ipotesi che la sentenza abbia costituito il frutto di un autonomo studio del relatore in mancanza di una valutazione collegiale (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 8275 del 01/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 6, n. 45459 del 12/10/2004, Rv. 230412). 4. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, da trattare congiunta- mente per ragioni di connessione logica, va ricordato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolime- trico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287).La redazione di tali atti, d'altronde, può non coincidere con l'espletamento dell'accertamento, senza che ciò ne infici la validità. Nel caso in esame, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che il verbale di accertamenti riassuntivo dell'intera vicenda conteneva l'attestazione del ricevi- mento da parte del Trovato dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché della sua decisione di non volersi avvalere di tale facoltà. Appare sufficiente, peraltro, il dato dell'attestazione dell'effettuazione dell'avviso nel verbale di accertamento tecnico urgente, trattandosi di atto avente valore fidefa- ciente ed in relazione al quale non risulta proposta querela di falso. Il ricorrente si limita a prospettare rilievi di natura generica, senza apportare elementi idonei a confutare le modalità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. chiaramente illustrate nella sentenza impugnata. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così de