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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01557/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3703/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 507/2021 depositata il17/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con il decreto impugnato, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico di liquidazione dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, ha revocato la prima decisione, oggetto dell’opposizione, liquidando l’indennizzo e condannando il Ministero alle spese della complessiva procedura, quantificate ai minimi tariffari con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Gargiulo, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso principale e INAMMISSIBILITA’ del ricorso incidentale.

La Corte di Appello di Milano, con il decreto impugnato, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico di liquidazione dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, ha revocato la prima decisione, oggetto dell’opposizione, liquidando l’indennizzo e condannando il Ministero alle spese della complessiva procedura, quantificate ai minimi tariffari con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte di Appello, avendo riconosciuto al Gargiulo una somma inferiore a quella determinata dal giudice monocratico, avrebbe dovuto compensare le spese, o quantomeno limitarle all’importo determinato all’esito della prima fase di merito.

Resiste con controricorso il Gargiulo, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, con il quale si duole dell’applicazione, da parte della Corte lombarda, del moltiplicatore annuo di € 400, ritenuto inadeguato in funzione della situazione socio-economica delrichiedente e della cd.

“posta in gioco”.

Il ricorso principale è fondato, dovendosi ribadire il principio secondo cui “L'opposizionedi cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove dettaopposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, lespese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, lespese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare lespese” (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv.641924; conf.

Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9728 del26/05/2020, Rv. 658012 ).

Poiché nella specie il decreto monocratico aveva riconosciuto al Gargiulo una somma superiore a quella poi liquidata dal provvedimento emesso dalla Corte territoriale in sede di opposizione, oggetto della presente impugnazione, le spese avrebbero dovuto essere liquidate non già con riguardo all’intera vicenda processuale, bensì alla sola fase di opposizione, nella quale l’opponente era risultato sostanzialmente soccombente.

Tanto più che l’amministrazione, scegliendo di non costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva mostrato di fare acquiescenza al decreto monocratico di cui anzidetto.

Il ricorso incidentale è invece inammissibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto (Cass. Sez.6 - 2 , S entenza n. 14976 del 16/07/2015 , Rv. 636087; conf.

Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 26856 del 04/10/2021, Rv. 662373), all’esito di scelta discrezionale non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019, Rv. 652280; sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 974 del 17/01/2020, Rv.657244)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso principale va dunque accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La decisione impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con compensazione delle spese, tanto del giudizio di merito che di quello di legittimità, in ragione della peculiarità della fattispecie.

PQM la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.

Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., compensa tra le parti le spese, tanto del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3703/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 507/2021 depositata il17/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con il decreto impugnato, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico di liquidazione dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, ha revocato la prima decisione, oggetto dell’opposizione, liquidando l’indennizzo e condannando il Ministero alle spese della complessiva procedura, quantificate ai minimi tariffari con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Gargiulo, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso principale e INAMMISSIBILITA’ del ricorso incidentale. La Corte di Appello di Milano, con il decreto impugnato, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il provvedimento monocratico di liquidazione dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, ha revocato la prima decisione, oggetto dell’opposizione, liquidando l’indennizzo e condannando il Ministero alle spese della complessiva procedura, quantificate ai minimi tariffari con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte di Appello, avendo riconosciuto al Gargiulo una somma inferiore a quella determinata dal giudice monocratico, avrebbe dovuto compensare le spese, o quantomeno limitarle all’importo determinato all’esito della prima fase di merito. Resiste con controricorso il Gargiulo, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, con il quale si duole dell’applicazione, da parte della Corte lombarda, del moltiplicatore annuo di € 400, ritenuto inadeguato in funzione della situazione socio-economica delrichiedente e della cd. “posta in gioco”. Il ricorso principale è fondato, dovendosi ribadire il principio secondo cui “L'opposizionedi cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove dettaopposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, lespese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, lespese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare lespese” (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv.641924; conf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9728 del26/05/2020, Rv. 658012 ). Poiché nella specie il decreto monocratico aveva riconosciuto al Gargiulo una somma superiore a quella poi liquidata dal provvedimento emesso dalla Corte territoriale in sede di opposizione, oggetto della presente impugnazione, le spese avrebbero dovuto essere liquidate non già con riguardo all’intera vicenda processuale, bensì alla sola fase di opposizione, nella quale l’opponente era risultato sostanzialmente soccombente. Tanto più che l’amministrazione, scegliendo di non costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva mostrato di fare acquiescenza al decreto monocratico di cui anzidetto. Il ricorso incidentale è invece inammissibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto (Cass. Sez.6 - 2 , S entenza n. 14976 del 16/07/2015 , Rv. 636087; conf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 26856 del 04/10/2021, Rv. 662373), all’esito di scelta discrezionale non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019, Rv. 652280; sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 974 del 17/01/2020, Rv.657244)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso principale va dunque accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La decisione impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con compensazione delle spese, tanto del giudizio di merito che di quello di legittimità, in ragione della peculiarità della fattispecie. PQM la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., compensa tra le parti le spese, tanto del giudizio d
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