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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33105/2026

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del 14/10/2025 della Corte d'appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le concluasioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta,ha rigettato l’istanza di revisione prospettata da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 2100 del 2016 emessa dal Tribunale di Palermo in data 4 aprile2016, parzialmente riformata dalla sentenza del 18 giugno 2019 dalla Corte diappello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2020.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 546, 606, 630 cod. proc. pen. e art. 480 cod. pen. nonché vizimotivazionali, giacché la Corte di appello, nel rigettare l’istanza di revisione, nonavrebbe considerato che i fatti per i quali il ricorrente è stato condannatoandavano sussunti – come effettuato per fatti analoghi dal Tribunale di Palermocon la sentenza n. 5593 del 12 ottobre 2021 nei confronti del medesimoricorrente – nella fattispecie di cui all’art. 480 cod. pen., e non in quella di cuiagli artt. 479, 476, secondo comma, cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 192,197-bis, 533, 546, 606, 630 cod. proc. pen. inrelazione all’art. 111 Cost.In particolare, rileva che la decisione di rigetto dell’istanza di revisione èfondata su una valutazione illogica del materiale probatorio, oltre che suun’erronea svalutazione delle prove nuove, le quali, se correttamenteapprezzate, avrebbero dovuto quantomeno determinare l’ammissione delgiudizio rescindente e quindi la celebrazione di un nuovo processo.In primo luogo, si contesta il metodo valutativo seguito dal giudice dellarevisione, che ha attribuito valore determinante alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati, pur in assenza di riscontri oggettivi esterni, e hainvece ingiustificatamente svilito gli elementi di segno opposto introdotti con leprove nuove, i quali risultano, secondo la prospettazione difensiva, dotati disignificativa forza dimostrativa in senso favorevole al condannato.La difesa evidenzia il rilievo decisivo della documentazione proveniente dagliuffici della Motorizzazione, acquisita in sede di revisione, dalla quale risulta chené l’ordine di servizio n. 52 del 20 aprile 2007, né il badge magnetico n. 022544– unico che consentiva l’accesso alle banche dati – furono mai comunicati oconsegnati al [OSCURATO:PERSONA].Tale dato, anch’esso documentato, avrebbe escluso in radice la possibilitàper lo stesso di accedere ai sistemi informatici e alle postazioni operative dellasezione immatricolazioni autovetture, presupposto indispensabile per larealizzazione delle condotte contestate.

Sarebbe, dunque, del tutto disancoratoda riscontri probatori il giudizio della Corte di appello secondo cui era certo che ilNobile si occupasse di collaudi di veicoli sottoposti a modifiche Tuning ad usotrasporto passeggeri e non merci (cui era abilitato).Sarebbe, pertanto, illogica la valorizzazione della dichiarazione ritenutaautoaccusatoria, che invece – letta nel suo corretto significato – si limita aprospettare il sospetto dell’utilizzo da parte di terzi del badge.Di particolare rilievo è, poi, l’informativa della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile2010, redatta in relazione ad altro procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA], prodottaquale prova nuova, che documenta la concreta attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA],limitata agli esami e ai collaudi di mezzi pesanti e GPL, svolti nella propriastanza, senza disponibilità di strumenti informatici, senza che dalleintercettazioni e dalle riprese attraverso le quali il ricorrente veniva controllato,risultasse alcun contatto con i coimputati, senza che fosse ripreso a maneggiareun badge o a consegnare carte di circolazione, o maneggiare stampato inbianco di carte di circolazione.

Tale informativa evidenzia, in modo oggettivo,l’estraneità del condannato rispetto alle condotte contestate.Ancora, costituisce prova nuova la ricostruzione tecnica del funzionamentodei sistemi informatici della Motorizzazione, dalla quale emerge che le operazionidi inserimento, modifica e stampa dei dati erano demandate esclusivamente aglioperatori del CED, mentre i collaudi dei mezzi pesanti avvenivano presso leofficine private dove non vi erano collegamenti con le banche dati dellaMotorizzazione.Pertanto, il codice dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in suo possesso, consistentenell’alfanumerico HHW, da solo non permetteva l’accesso al sistema informaticodella motorizzazione, venendo inserito nei verbali cartacei di collaudi di mezzipesanti presso officine private che poi venivano elaborati informaticamente daglioperatori del CED.

Sarebbe quindi illogico affermare, come affermato dal Giudicedella revisione, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia collaudato autovetture ad uso trasporto dipersone anche tuning nei casi contestati, presso le concessionarie private.In conclusione, la difesa evidenzia la decisività delle prove nuove chesoggetti diversi, dotati di accesso ai sistemi (operatori CED e funzionari), ingrado di effettuare le operazioni contestate; la possibilità concreta di utilizzoabusivo del badge mai consegnato al [OSCURATO:PERSONA] da parte di terzi; e inoltre, comeriferito dal [OSCURATO:PERSONA], l’emersione del codice operativo “999”, utilizzato permodifiche e correzioni ai dati da parte di soggetti abilitati, e che lui stesso avevavisto riportato sulle carte di circolazione da lui esaminate per collaudi dei mezzidi trasporto di merci pesanti e a GPL, con ciò prospettando che altri, con talecodice generico o con quello personale avrebbero potuto effettuare le operazionitruffaldine.La difesa rileva che l’unico legame che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA] nelle vicendecontestate erano le contromarche attaccate sulla copertina della pratica già daesso trattata [OSCURATO:PERSONA] che, però, deduce la difesa, rappresentavano soltanto la faseiniziale del rapporto con la motorizzazione in quanto la pratica veniva poismistata all’ufficio competente e, comunque, nel caso di reimmatricolazione dellevetture di tipo tuning, veniva sicuramente indicato l’ufficio interno competente,ma non il [OSCURATO:PERSONA] che in quell’ufficio non aveva prestato servizio.Nel ricorso si indicano i nominativi di alcuni operatori informatici adibitiall’archiviazione dei fascicoli della motorizzazione, che hanno avuto accesso alluogo dove sono state prelevate le contromarche usate e riutilizzate per lepratiche illecite; soggetti che hanno coadiuvato il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pratichedi sua pertinenza che, come detto, erano di tipo cartaceo e poi venivanoelaborate in via informatica da detti operatori.Inoltre, quanto alle telefonate in entrata, la difesa spiega che si trattava ditelefonate che da un call center centrale dell’Assessorato venivano girate allaprima utenza libera della Motorizzazione di Palermo, prevedendosi che agli utentivenissero forniti anche i numeri telefonici degli apparati mobili e, al riguardo,segnala che si era trattato di telefonate di pochissimi secondi, sicché nonpotevano riguardare conversazioni dal contenuto illecito, come aveva ritenutoinvece la Corte di appello.Infine, si segnala, quale prova nuova, la circostanza che le carte dicircolazione oggetto di falsificazione furono stampate e rilasciate presso altresedi territoriali della Motorizzazione, senza alcun coinvolgimento operativo delNobile, e che i destinatari di tali atti non lo avevano mai riconosciuto.Alla luce di questo complesso convergente di elementi, risulta evidente comele prove nuove non si limitino a prospettare una diversa valutazione di dati giàacquisiti, ma introducano fatti e documenti idonei a dimostrare l’impossibilitàdella condotta attribuita, oltre che a delineare scenari alternativi diresponsabilità.Ne consegue che il giudice della revisione avrebbe dovuto riconoscere ilsuperamento del vaglio di ammissibilità, poiché tali elementi sono, per natura econsistenza, suscettibili di condurre – attraverso il necessario approfondimentodibattimentale – ad un esito assolutorio, imponendo pertanto la riapertura delprocesso.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha, concluso per l’inammissibilità del ricorso.4.

In data 29 maggio 2026, il difensore del ricorrente ha depositato noteconclusionali ribadendo le argomentazioni a sostegno del ricorso; in particolare,ha evidenziato la riconducibilità delle condotte al reato di cui all’art. 480 cod.pen.; ha rilevato la contraddittorietà e la illogicità della motivazione che si èfondata sulle dichiarazioni testimoniali e non sui dati oggettivi offerti, dai quali sidesumono con certezza il ruolo e le competenze del [OSCURATO:PERSONA], quali la nota n. 5351del 2024, prodotta in sede di revisione; i documenti dai quali risulta, nei giorni enelle ore in cui risultano emesse le carte di circolazione indicate nella sentenza,la presenza continuativa del [OSCURATO:PERSONA] nelle sedi delle scuole guida delle Provincia diPalermo per l’esecuzione degli esami di patente dei candidati e la c.n.r del 30aprile 2010; documentazione che avrebbe dovuto comportare l’ammissibilitàdella richiesta per poi riservare alla fase di celebrazione del processo il giudizio dirigetto, che, invece, è stato anticipatamente reso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.

Giova in premessa ricordare che, ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen.rubricato “Limiti della revisione”, «[g]li elementi in base ai quali si chiede larevisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali dadimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degliarticoli 529, 530 o 531».Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova devecondurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cuidimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più ingrado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltreogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 -01), evidenziandosi che la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea aribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Sez. 2, n. 18765 del13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01).Questa Corte ha, altresì, affermato che in tema di revisione richiesta ai sensidell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a procederealla rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogoalla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmenteaccertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di confermadella sentenza impugnata, deve dar conto, con motivazione rafforzata, delleragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, haritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanzadi revisione (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 02).2.

Tanto precisato, la sentenza impugnata ha correttamente spiegato leragioni per le quali le nuove prove allegate dalla difesa risultano inidonee aincidere sul giudizio di responsabilità, poiché esse non introducono elementiscardinanti il solido compendio probatorio che ha condotto alla condanna delricorrente.2.1.

Invero, i Giudici della Corte di appello hanno rilevato che la difesa haanzitutto dedotto, quale elemento nuovo, la ricostruzione delle concrete funzionisvolte da [OSCURATO:PERSONA] presso la Motorizzazione civile di Palermo negli anni 2007-2008.Tuttavia, nella sentenza impugnata si è dato atto che tale circostanza risulta giàampiamente scrutinata nel giudizio di merito, nel cui ambito è stato accertatoche l’imputato, in forza dell’ordine di servizio n. 52 del 20 aprile 2007, era statoespressamente incaricato della digitazione delle carte di circolazione, oltre adavere già in precedenza svolto molteplici attività tecniche (quali istruttore,esaminatore, collaudatore e addetto alle revisioni), con concreta possibilità diintervenire sul sistema informatico e di procedere alla formazione e stampa deidocumenti.

Le dichiarazioni testimoniali richiamate – quelle di Mangano RosaMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – hanno infatti confermato, in modoconvergente, che il [OSCURATO:PERSONA] non solo era abilitato allo svolgimento di tali attività,ma di fatto le esercitava, anche in relazione a veicoli modificati in “tuning” eanche presso sedi esterne.La sentenza ha, dunque, valutato le allegazioni difensive in punto diesse siano superate dalle dichiarazioni testimoniali, che al di là delle attribuzioniformali, hanno adeguatamente descritto la condotta in concreto tenuta dalcondannato, smentendo recisamente dette allegazioni.I Giudici di appello hanno rilevato che le dichiarazioni della teste Manganohanno assunto, in particolare, un rilievo centrale nel confermare la sostanzialeirrilevanza delle nuove prove difensive.

La teste aveva, infatti, riferito che, puressendo il ricorrente formalmente competente per specifiche attività – inparticolare quelle relative al rilascio delle licenze per l’autotrasporto – egli, inconcreto, si occupava delle pratiche riguardanti veicoli modificati in “tuning”provvedendo direttamente alla stampa delle relative carte di circolazione.

Aveva,inoltre, precisato che nella stanza condivisa con l’imputato era presente unastampante idonea alla produzione di tali documenti.

La stessa teste aveva ancheriferito di episodi nei quali l’imputato si appartava “furtivamente” con soggettiesterni all’ufficio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], titolare di un negozio diautoricambi.In tale contesto, la Corte di appello ha, coerentemente, rilevato che leallegazioni difensive – tra cui quelle concernenti l’assegnazione formale delbadge n. 022544, mai consegnato – risultano prive di incidenza poichécontrastanti con un quadro fattuale che attestava, in concreto, la condotta illecitadel [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni della Mangano, infatti, dimostravano che l’imputato nonsolo aveva accesso agli strumenti necessari, ma li utilizzava stabilmente, sicchéla dedotta mancanza di una formale abilitazione o consegna del badge non erastata esattamente ritenuta prova idonea a escludere la possibilità e l’effettivoesercizio delle attività illecite contestate.Inoltre, la sentenza ha dato conto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],che ha riferito che ricorrente fosse abilitato non solo al rilascio di duplicati dellecarte di circolazione per veicoli modificati, ma anche allo svolgimento di visite ecollaudi sia presso la sede principale, sia presso sedi esterne, quali TerminiImerese e Cardillo, sottolineando che anche in tali sedi periferiche Nobiledisponeva degli strumenti necessari per accedere al sistema informatico, potendocosì procedere direttamente al rilascio dei documenti richiesti dagli utenti.2.2.

A questo compendio probatorio la Corte di appello ha correttamentec.n.r. del 30 aprile 2010 della Questura di Palermo, nonché la successiva notadell’Assessorato del 12 marzo 2024, dirette a circoscrivere le mansioni del Nobilea specifiche attività (in particolare, i collaudi di impianti GPL), in quantodimostravano che l’imputato aveva una concreta e stabile capacità di operare sulsistema, non limitata da eventuali carenze formali di abilitazione o di strumenti,come quella dedotta in relazione al badge.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], infatti, attestavano che l’accesso al sistema el’esercizio delle funzioni contestate erano effettivi e possibili anche al di fuoridella sede principale, rendendo così priva di incidenza la documentazionedifensiva volta a escludere la disponibilità formale degli strumenti o la presenzadell’imputato in determinati luoghi.La sentenza, a tal riguardo, ha richiamato le dichiarazioni del ricorrente, ilquale ha espressamente riconosciuto di avere avuto la disponibilità di un badge –diverso da quello che consentivano procedure di tuning – con il quale potevaaccedere al sistema informativo della Motorizzazione.In relazione a tale profilo, nella decisione impugnata si è rimarcato, infatti,che in sede di interrogatorio, al ricorrente era stato contestato che, nonostanteegli non avesse il badge specificamente destinato all’effettuazione delleoperazioni di tuning, erano stati, tuttavia, accertati numerosi accessi con il suobadge al fine di emettere carte di circolazione e, al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] affermòche altri ne avevano fatto uso per effettuare tali adempimenti ed aggiunse chequesto badge veniva da lui custodito in busta nel secondo cassetto dellascrivania, chiudendo a chiave solo la porta della stanza e non anche il cassetto;specificando, altresì, che la chiave era nella disponibilità anche delconsegnatario, del direttore e di due colleghe.

Sulla base di tali dichiarazioni,osservano ragionevolmente i Giudici della revisione, il ricorrente haimplicitamente confermato la propria capacità di accesso al sistema.A tale conclusione la decisione impugnata perviene anche evidenziandol’ulteriore circostanza, riferita dallo stesso condannato, dell’esistenza diprocedure alternative di accesso (mediante codice “999”), idonee a consentirecomunque l’operatività anche in assenza di un codice personale identificativo.Sulla base di tali argomentazioni, i Giudici di appello hanno logicamenteconcluso che la documentazione difensiva sulla mancata consegna del badge nonera in grado di inficiare il complessivo quadro probatorio, risolvendosi nella meraallegazione di un difetto formale che non incideva sull’accertata capacità delricorrente di accedere al sistema e di perpetrare le condotte contestate.Quanto alla nota del 12 marzo 2024, la sentenza ha evidenziato che in essal’Assessorato aveva escluso l’esistenza di procedure finalizzate al riutilizzo di“marche operative”, trattandosi di condotta non in linea con l’iter proceduraledelle pratiche della Pubblica amministrazione.Ulteriori elementi addotti dalla difesa – in particolare la documentazionerelativa ai compiti formalmente attribuiti ai dipendenti della Motorizzazione,estratta dal sito istituzionale – sono stati, a ragione, parimenti ritenuti irrilevanti,trattandosi di fonti meramente descrittive della ripartizione formale dellecompetenze, incapaci di smentire le risultanze testimoniali che attestano, invece,il concreto esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di funzioni ben più ampie e operative.Analogamente irri levanti sono risultati, secondo il corretto iterargomentativo della decisione impugnata, gli esiti dei tabulati e le emergenzedocumentali richiamati dalla difesa in relazione agli spostamenti dell’imputato oalla sua presenza presso sedi diverse da quella principale.Come ampiamente chiarito dai Giudici di appello, le dichiarazioni testimonialihanno, infatti, evidenziato che il ricorrente poteva operare sul sistemainformatico anche da sedi esterne e che, in ogni caso, la collocazione territorialedelle stesse, nella stessa provincia di Palermo, gli consentiva di rientrare inufficio e realizzare le condotte contestate nella medesima giornata.Infine, la tesi difensiva volta a ricondurre i contatti con soggetti terzi a mereesigenze di consulenza, è risulta smentita non solo alla luce del compendioprobatorio analizzato dalla Corte di appello, ma anche in considerazione deitabulati telefonici e delle dichiarazioni confessorie dei cointeressati che hannodato conto dell’esistenza di un strutturato sistema di intermediazione illecita.La sentenza impugnata, con esaustiva motivazione, ha, dunque, affermatoche le prove indicate dalla difesa – costituite dalla documentazione sullemansioni formalmente attribuite, dalle note amministrative sul badge e sullecompetenze, dai dati sugli spostamenti e dalle ricostruzioni alternative deirapporti con i terzi – si rivelavano frammentarie, non univoche e meramentedescrittive di assetti formali, e dunque non idonee a determinare ilproscioglimento del [OSCURATO:PERSONA], non essendo in grado di incrinare il quadrodimostrativo già ritenuto decisivo ai fini dell’affermazione della suaresponsabilità.I Giudici della Corte di appello hanno correttamente respinto la richiesta direvisione, dando di fatto conto della inammissibilità della stessa, per essere leprove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti allabase della sentenza di condanna con una motivazione adeguata ed immune davizi logici che si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risultifondata su una motivazione (in questo senso, Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024,Rigano, Rv. 287210 - 01)In conclusione, il ricorso, nel dedurre la mancata valutazione di datioggettivi quali elementi probatori destinati a superare i dati testimoniali, non siconfronta con le puntuali risposte che la sentenza impugnata ha già reso suglispecifici punti, evidenziando l’incapacità delle nuove allegazioni a dimostrare cheil condannato possa essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 cod.proc. pen.3.

Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale la difesa haeccepito l’erroneità della qualificazione giuridica dei fatti aggravati ai sensidell’art. 476, comma 2, cod. pen., anziché qualificarli ai sensi dell’art. 480 cod.pen., inquadramento che avrebbe prodotto la riduzione del termine diprescrizione del reato.Va rilevato che si tratta di doglianza generica e meramente confutativa delleesaustive argomentazioni contenute nella sentenza impugnata con le qualiiGiudici di appellohanno posto in evidenza la natura di atto pubblico fidefacentedella carta di circolazione in conformità aSez. 5, n. 32604 del 01/07/2022,Chiodo, Rv. 283558 – 01 secondo cui il libretto o carta di circolazione di unveicolo ha natura di atto pubblico, in quanto ne attesta l'immatricolazione, previaverifica, da parte dei competenti uffici, della sua rispondenza ai dati che hannoconsentito l'omologazione del modello, costituendo, dunque, la formaledocumentazione dell'attività di identificazione, accertamento e approvazionecompiuta dal pubblico ufficiale, che legittima la circolazione del veicolo (Conf.:Sez. 5, n. 5085 del 1987, Rv. 175777-01).Con queste argomentazioni – rispetto alle quali il ricorrente ha omesso diconfrontarsi – i Giudici di appello hanno, quindi, correttamente escluso l’asseritainconciliabilità tra la sentenza oggetto di revisione e quella n. 5593 del 12ottobre 2021, ponendo in rilievo l’assertività della stessa nella parte in cui non hariconosciuto la natura fidefacente dell’atto, finendo per prosciogliere ilcondannato per intervenuta prescrizione, riqualificando il fatto ai sensi dell’art.480 cod. pen.4.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 14/10/2025 della Corte d'appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le concluasioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta,ha rigettato l’istanza di revisione prospettata da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 2100 del 2016 emessa dal Tribunale di Palermo in data 4 aprile2016, parzialmente riformata dalla sentenza del 18 giugno 2019 dalla Corte diappello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2020.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 546, 606, 630 cod. proc. pen. e art. 480 cod. pen. nonché vizimotivazionali, giacché la Corte di appello, nel rigettare l’istanza di revisione, nonavrebbe considerato che i fatti per i quali il ricorrente è stato condannatoandavano sussunti – come effettuato per fatti analoghi dal Tribunale di Palermocon la sentenza n. 5593 del 12 ottobre 2021 nei confronti del medesimoricorrente – nella fattispecie di cui all’art. 480 cod. pen., e non in quella di cuiagli artt. 479, 476, secondo comma, cod. pen.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 192,197-bis, 533, 546, 606, 630 cod. proc. pen. inrelazione all’art. 111 Cost.In particolare, rileva che la decisione di rigetto dell’istanza di revisione èfondata su una valutazione illogica del materiale probatorio, oltre che suun’erronea svalutazione delle prove nuove, le quali, se correttamenteapprezzate, avrebbero dovuto quantomeno determinare l’ammissione delgiudizio rescindente e quindi la celebrazione di un nuovo processo.In primo luogo, si contesta il metodo valutativo seguito dal giudice dellarevisione, che ha attribuito valore determinante alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati, pur in assenza di riscontri oggettivi esterni, e hainvece ingiustificatamente svilito gli elementi di segno opposto introdotti con leprove nuove, i quali risultano, secondo la prospettazione difensiva, dotati disignificativa forza dimostrativa in senso favorevole al condannato.La difesa evidenzia il rilievo decisivo della documentazione proveniente dagliuffici della Motorizzazione, acquisita in sede di revisione, dalla quale risulta chené l’ordine di servizio n. 52 del 20 aprile 2007, né il badge magnetico n. 022544– unico che consentiva l’accesso alle banche dati – furono mai comunicati oconsegnati al [OSCURATO:PERSONA].Tale dato, anch’esso documentato, avrebbe escluso in radice la possibilitàper lo stesso di accedere ai sistemi informatici e alle postazioni operative dellasezione immatricolazioni autovetture, presupposto indispensabile per larealizzazione delle condotte contestate. Sarebbe, dunque, del tutto disancoratoda riscontri probatori il giudizio della Corte di appello secondo cui era certo che ilNobile si occupasse di collaudi di veicoli sottoposti a modifiche Tuning ad usotrasporto passeggeri e non merci (cui era abilitato).Sarebbe, pertanto, illogica la valorizzazione della dichiarazione ritenutaautoaccusatoria, che invece – letta nel suo corretto significato – si limita aprospettare il sospetto dell’utilizzo da parte di terzi del badge.Di particolare rilievo è, poi, l’informativa della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile2010, redatta in relazione ad altro procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA], prodottaquale prova nuova, che documenta la concreta attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA],limitata agli esami e ai collaudi di mezzi pesanti e GPL, svolti nella propriastanza, senza disponibilità di strumenti informatici, senza che dalleintercettazioni e dalle riprese attraverso le quali il ricorrente veniva controllato,risultasse alcun contatto con i coimputati, senza che fosse ripreso a maneggiareun badge o a consegnare carte di circolazione, o maneggiare stampato inbianco di carte di circolazione. Tale informativa evidenzia, in modo oggettivo,l’estraneità del condannato rispetto alle condotte contestate.Ancora, costituisce prova nuova la ricostruzione tecnica del funzionamentodei sistemi informatici della Motorizzazione, dalla quale emerge che le operazionidi inserimento, modifica e stampa dei dati erano demandate esclusivamente aglioperatori del CED, mentre i collaudi dei mezzi pesanti avvenivano presso leofficine private dove non vi erano collegamenti con le banche dati dellaMotorizzazione.Pertanto, il codice dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in suo possesso, consistentenell’alfanumerico HHW, da solo non permetteva l’accesso al sistema informaticodella motorizzazione, venendo inserito nei verbali cartacei di collaudi di mezzipesanti presso officine private che poi venivano elaborati informaticamente daglioperatori del CED. Sarebbe quindi illogico affermare, come affermato dal Giudicedella revisione, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia collaudato autovetture ad uso trasporto dipersone anche tuning nei casi contestati, presso le concessionarie private.In conclusione, la difesa evidenzia la decisività delle prove nuove chesoggetti diversi, dotati di accesso ai sistemi (operatori CED e funzionari), ingrado di effettuare le operazioni contestate; la possibilità concreta di utilizzoabusivo del badge mai consegnato al [OSCURATO:PERSONA] da parte di terzi; e inoltre, comeriferito dal [OSCURATO:PERSONA], l’emersione del codice operativo “999”, utilizzato permodifiche e correzioni ai dati da parte di soggetti abilitati, e che lui stesso avevavisto riportato sulle carte di circolazione da lui esaminate per collaudi dei mezzidi trasporto di merci pesanti e a GPL, con ciò prospettando che altri, con talecodice generico o con quello personale avrebbero potuto effettuare le operazionitruffaldine.La difesa rileva che l’unico legame che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA] nelle vicendecontestate erano le contromarche attaccate sulla copertina della pratica già daesso trattata [OSCURATO:PERSONA] che, però, deduce la difesa, rappresentavano soltanto la faseiniziale del rapporto con la motorizzazione in quanto la pratica veniva poismistata all’ufficio competente e, comunque, nel caso di reimmatricolazione dellevetture di tipo tuning, veniva sicuramente indicato l’ufficio interno competente,ma non il [OSCURATO:PERSONA] che in quell’ufficio non aveva prestato servizio.Nel ricorso si indicano i nominativi di alcuni operatori informatici adibitiall’archiviazione dei fascicoli della motorizzazione, che hanno avuto accesso alluogo dove sono state prelevate le contromarche usate e riutilizzate per lepratiche illecite; soggetti che hanno coadiuvato il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pratichedi sua pertinenza che, come detto, erano di tipo cartaceo e poi venivanoelaborate in via informatica da detti operatori.Inoltre, quanto alle telefonate in entrata, la difesa spiega che si trattava ditelefonate che da un call center centrale dell’Assessorato venivano girate allaprima utenza libera della Motorizzazione di Palermo, prevedendosi che agli utentivenissero forniti anche i numeri telefonici degli apparati mobili e, al riguardo,segnala che si era trattato di telefonate di pochissimi secondi, sicché nonpotevano riguardare conversazioni dal contenuto illecito, come aveva ritenutoinvece la Corte di appello.Infine, si segnala, quale prova nuova, la circostanza che le carte dicircolazione oggetto di falsificazione furono stampate e rilasciate presso altresedi territoriali della Motorizzazione, senza alcun coinvolgimento operativo delNobile, e che i destinatari di tali atti non lo avevano mai riconosciuto.Alla luce di questo complesso convergente di elementi, risulta evidente comele prove nuove non si limitino a prospettare una diversa valutazione di dati giàacquisiti, ma introducano fatti e documenti idonei a dimostrare l’impossibilitàdella condotta attribuita, oltre che a delineare scenari alternativi diresponsabilità.Ne consegue che il giudice della revisione avrebbe dovuto riconoscere ilsuperamento del vaglio di ammissibilità, poiché tali elementi sono, per natura econsistenza, suscettibili di condurre – attraverso il necessario approfondimentodibattimentale – ad un esito assolutorio, imponendo pertanto la riapertura delprocesso.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha, concluso per l’inammissibilità del ricorso.4. In data 29 maggio 2026, il difensore del ricorrente ha depositato noteconclusionali ribadendo le argomentazioni a sostegno del ricorso; in particolare,ha evidenziato la riconducibilità delle condotte al reato di cui all’art. 480 cod.pen.; ha rilevato la contraddittorietà e la illogicità della motivazione che si èfondata sulle dichiarazioni testimoniali e non sui dati oggettivi offerti, dai quali sidesumono con certezza il ruolo e le competenze del [OSCURATO:PERSONA], quali la nota n. 5351del 2024, prodotta in sede di revisione; i documenti dai quali risulta, nei giorni enelle ore in cui risultano emesse le carte di circolazione indicate nella sentenza,la presenza continuativa del [OSCURATO:PERSONA] nelle sedi delle scuole guida delle Provincia diPalermo per l’esecuzione degli esami di patente dei candidati e la c.n.r del 30aprile 2010; documentazione che avrebbe dovuto comportare l’ammissibilitàdella richiesta per poi riservare alla fase di celebrazione del processo il giudizio dirigetto, che, invece, è stato anticipatamente reso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Giova in premessa ricordare che, ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen.rubricato “Limiti della revisione”, «[g]li elementi in base ai quali si chiede larevisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali dadimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degliarticoli 529, 530 o 531».Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova devecondurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cuidimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più ingrado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltreogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 -01), evidenziandosi che la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea aribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Sez. 2, n. 18765 del13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01).Questa Corte ha, altresì, affermato che in tema di revisione richiesta ai sensidell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a procederealla rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogoalla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmenteaccertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di confermadella sentenza impugnata, deve dar conto, con motivazione rafforzata, delleragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, haritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanzadi revisione (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 02).2. Tanto precisato, la sentenza impugnata ha correttamente spiegato leragioni per le quali le nuove prove allegate dalla difesa risultano inidonee aincidere sul giudizio di responsabilità, poiché esse non introducono elementiscardinanti il solido compendio probatorio che ha condotto alla condanna delricorrente.2.1. Invero, i Giudici della Corte di appello hanno rilevato che la difesa haanzitutto dedotto, quale elemento nuovo, la ricostruzione delle concrete funzionisvolte da [OSCURATO:PERSONA] presso la Motorizzazione civile di Palermo negli anni 2007-2008.Tuttavia, nella sentenza impugnata si è dato atto che tale circostanza risulta giàampiamente scrutinata nel giudizio di merito, nel cui ambito è stato accertatoche l’imputato, in forza dell’ordine di servizio n. 52 del 20 aprile 2007, era statoespressamente incaricato della digitazione delle carte di circolazione, oltre adavere già in precedenza svolto molteplici attività tecniche (quali istruttore,esaminatore, collaudatore e addetto alle revisioni), con concreta possibilità diintervenire sul sistema informatico e di procedere alla formazione e stampa deidocumenti. Le dichiarazioni testimoniali richiamate – quelle di Mangano RosaMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – hanno infatti confermato, in modoconvergente, che il [OSCURATO:PERSONA] non solo era abilitato allo svolgimento di tali attività,ma di fatto le esercitava, anche in relazione a veicoli modificati in “tuning” eanche presso sedi esterne.La sentenza ha, dunque, valutato le allegazioni difensive in punto diesse siano superate dalle dichiarazioni testimoniali, che al di là delle attribuzioniformali, hanno adeguatamente descritto la condotta in concreto tenuta dalcondannato, smentendo recisamente dette allegazioni.I Giudici di appello hanno rilevato che le dichiarazioni della teste Manganohanno assunto, in particolare, un rilievo centrale nel confermare la sostanzialeirrilevanza delle nuove prove difensive. La teste aveva, infatti, riferito che, puressendo il ricorrente formalmente competente per specifiche attività – inparticolare quelle relative al rilascio delle licenze per l’autotrasporto – egli, inconcreto, si occupava delle pratiche riguardanti veicoli modificati in “tuning”provvedendo direttamente alla stampa delle relative carte di circolazione. Aveva,inoltre, precisato che nella stanza condivisa con l’imputato era presente unastampante idonea alla produzione di tali documenti. La stessa teste aveva ancheriferito di episodi nei quali l’imputato si appartava “furtivamente” con soggettiesterni all’ufficio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], titolare di un negozio diautoricambi.In tale contesto, la Corte di appello ha, coerentemente, rilevato che leallegazioni difensive – tra cui quelle concernenti l’assegnazione formale delbadge n. 022544, mai consegnato – risultano prive di incidenza poichécontrastanti con un quadro fattuale che attestava, in concreto, la condotta illecitadel [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni della Mangano, infatti, dimostravano che l’imputato nonsolo aveva accesso agli strumenti necessari, ma li utilizzava stabilmente, sicchéla dedotta mancanza di una formale abilitazione o consegna del badge non erastata esattamente ritenuta prova idonea a escludere la possibilità e l’effettivoesercizio delle attività illecite contestate.Inoltre, la sentenza ha dato conto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],che ha riferito che ricorrente fosse abilitato non solo al rilascio di duplicati dellecarte di circolazione per veicoli modificati, ma anche allo svolgimento di visite ecollaudi sia presso la sede principale, sia presso sedi esterne, quali TerminiImerese e Cardillo, sottolineando che anche in tali sedi periferiche Nobiledisponeva degli strumenti necessari per accedere al sistema informatico, potendocosì procedere direttamente al rilascio dei documenti richiesti dagli utenti.2.2. A questo compendio probatorio la Corte di appello ha correttamentec.n.r. del 30 aprile 2010 della Questura di Palermo, nonché la successiva notadell’Assessorato del 12 marzo 2024, dirette a circoscrivere le mansioni del Nobilea specifiche attività (in particolare, i collaudi di impianti GPL), in quantodimostravano che l’imputato aveva una concreta e stabile capacità di operare sulsistema, non limitata da eventuali carenze formali di abilitazione o di strumenti,come quella dedotta in relazione al badge.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], infatti, attestavano che l’accesso al sistema el’esercizio delle funzioni contestate erano effettivi e possibili anche al di fuoridella sede principale, rendendo così priva di incidenza la documentazionedifensiva volta a escludere la disponibilità formale degli strumenti o la presenzadell’imputato in determinati luoghi.La sentenza, a tal riguardo, ha richiamato le dichiarazioni del ricorrente, ilquale ha espressamente riconosciuto di avere avuto la disponibilità di un badge –diverso da quello che consentivano procedure di tuning – con il quale potevaaccedere al sistema informativo della Motorizzazione.In relazione a tale profilo, nella decisione impugnata si è rimarcato, infatti,che in sede di interrogatorio, al ricorrente era stato contestato che, nonostanteegli non avesse il badge specificamente destinato all’effettuazione delleoperazioni di tuning, erano stati, tuttavia, accertati numerosi accessi con il suobadge al fine di emettere carte di circolazione e, al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] affermòche altri ne avevano fatto uso per effettuare tali adempimenti ed aggiunse chequesto badge veniva da lui custodito in busta nel secondo cassetto dellascrivania, chiudendo a chiave solo la porta della stanza e non anche il cassetto;specificando, altresì, che la chiave era nella disponibilità anche delconsegnatario, del direttore e di due colleghe. Sulla base di tali dichiarazioni,osservano ragionevolmente i Giudici della revisione, il ricorrente haimplicitamente confermato la propria capacità di accesso al sistema.A tale conclusione la decisione impugnata perviene anche evidenziandol’ulteriore circostanza, riferita dallo stesso condannato, dell’esistenza diprocedure alternative di accesso (mediante codice “999”), idonee a consentirecomunque l’operatività anche in assenza di un codice personale identificativo.Sulla base di tali argomentazioni, i Giudici di appello hanno logicamenteconcluso che la documentazione difensiva sulla mancata consegna del badge nonera in grado di inficiare il complessivo quadro probatorio, risolvendosi nella meraallegazione di un difetto formale che non incideva sull’accertata capacità delricorrente di accedere al sistema e di perpetrare le condotte contestate.Quanto alla nota del 12 marzo 2024, la sentenza ha evidenziato che in essal’Assessorato aveva escluso l’esistenza di procedure finalizzate al riutilizzo di“marche operative”, trattandosi di condotta non in linea con l’iter proceduraledelle pratiche della Pubblica amministrazione.Ulteriori elementi addotti dalla difesa – in particolare la documentazionerelativa ai compiti formalmente attribuiti ai dipendenti della Motorizzazione,estratta dal sito istituzionale – sono stati, a ragione, parimenti ritenuti irrilevanti,trattandosi di fonti meramente descrittive della ripartizione formale dellecompetenze, incapaci di smentire le risultanze testimoniali che attestano, invece,il concreto esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di funzioni ben più ampie e operative.Analogamente irri levanti sono risultati, secondo il corretto iterargomentativo della decisione impugnata, gli esiti dei tabulati e le emergenzedocumentali richiamati dalla difesa in relazione agli spostamenti dell’imputato oalla sua presenza presso sedi diverse da quella principale.Come ampiamente chiarito dai Giudici di appello, le dichiarazioni testimonialihanno, infatti, evidenziato che il ricorrente poteva operare sul sistemainformatico anche da sedi esterne e che, in ogni caso, la collocazione territorialedelle stesse, nella stessa provincia di Palermo, gli consentiva di rientrare inufficio e realizzare le condotte contestate nella medesima giornata.Infine, la tesi difensiva volta a ricondurre i contatti con soggetti terzi a mereesigenze di consulenza, è risulta smentita non solo alla luce del compendioprobatorio analizzato dalla Corte di appello, ma anche in considerazione deitabulati telefonici e delle dichiarazioni confessorie dei cointeressati che hannodato conto dell’esistenza di un strutturato sistema di intermediazione illecita.La sentenza impugnata, con esaustiva motivazione, ha, dunque, affermatoche le prove indicate dalla difesa – costituite dalla documentazione sullemansioni formalmente attribuite, dalle note amministrative sul badge e sullecompetenze, dai dati sugli spostamenti e dalle ricostruzioni alternative deirapporti con i terzi – si rivelavano frammentarie, non univoche e meramentedescrittive di assetti formali, e dunque non idonee a determinare ilproscioglimento del [OSCURATO:PERSONA], non essendo in grado di incrinare il quadrodimostrativo già ritenuto decisivo ai fini dell’affermazione della suaresponsabilità.I Giudici della Corte di appello hanno correttamente respinto la richiesta direvisione, dando di fatto conto della inammissibilità della stessa, per essere leprove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti allabase della sentenza di condanna con una motivazione adeguata ed immune davizi logici che si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risultifondata su una motivazione (in questo senso, Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024,Rigano, Rv. 287210 - 01)In conclusione, il ricorso, nel dedurre la mancata valutazione di datioggettivi quali elementi probatori destinati a superare i dati testimoniali, non siconfronta con le puntuali risposte che la sentenza impugnata ha già reso suglispecifici punti, evidenziando l’incapacità delle nuove allegazioni a dimostrare cheil condannato possa essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 cod.proc. pen.3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale la difesa haeccepito l’erroneità della qualificazione giuridica dei fatti aggravati ai sensidell’art. 476, comma 2, cod. pen., anziché qualificarli ai sensi dell’art. 480 cod.pen., inquadramento che avrebbe prodotto la riduzione del termine diprescrizione del reato.Va rilevato che si tratta di doglianza generica e meramente confutativa delleesaustive argomentazioni contenute nella sentenza impugnata con le qualiiGiudici di appellohanno posto in evidenza la natura di atto pubblico fidefacentedella carta di circolazione in conformità aSez. 5, n. 32604 del 01/07/2022,Chiodo, Rv. 283558 – 01 secondo cui il libretto o carta di circolazione di unveicolo ha natura di atto pubblico, in quanto ne attesta l'immatricolazione, previaverifica, da parte dei competenti uffici, della sua rispondenza ai dati che hannoconsentito l'omologazione del modello, costituendo, dunque, la formaledocumentazione dell'attività di identificazione, accertamento e approvazionecompiuta dal pubblico ufficiale, che legittima la circolazione del veicolo (Conf.:Sez. 5, n. 5085 del 1987, Rv. 175777-01).Con queste argomentazioni – rispetto alle quali il ricorrente ha omesso diconfrontarsi – i Giudici di appello hanno, quindi, correttamente escluso l’asseritainconciliabilità tra la sentenza oggetto di revisione e quella n. 5593 del 12ottobre 2021, ponendo in rilievo l’assertività della stessa nella parte in cui non hariconosciuto la natura fidefacente dell’atto, finendo per prosciogliere ilcondannato per intervenuta prescrizione, riqualificando il fatto ai sensi dell’art.480 cod. pen.4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Alla pronuncia conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris