CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava I G.A. I in relazione al reato di cui all'art. 570 cod. pen., per avere, in Caserta dal 2013 con condotta perdurante, omesso di versare alla moglie' I.T. e ai due figli minori omissis quanto necessario per il loro mantenimento, così sottraendosi agli obblighi di assistenza familiare cui era tenuto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso immediato per cassazione, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1.Violazione di legge, in relazione agli artt. 36 cod. proc. pen. e 24 Cost., per avere il giudice di primo grado omesso di astenersi in un contesto nel quale aveva manifestato apertamente ostilità verso la difesa dell'imputato, riconoscendo ampia libertà al pubblico ministero e al difensore della parte civile. 22. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla acquisizione di documentazione indicata dalla difesa riguardante la disposta sospensione della patente di guida della persona offesa, che aveva reso dichiarazioni inattendibili, lo stato di indigenza dell'imputato e la maggiore agiatezza della moglie; nonché per avere disatteso la valutazione di altri elementi idonei a comprovare che il prevenuto aveva versato alla moglie quanto gli era stato passibile e aveva mantenuto i figli fino a quando gli stessi non erano andati a vivere con lui, situazione che escludeva quanto meno la configurabilità dell'elemento psicologico del reato; ed ancora, per avere il Tribunale ingiustificatamente revocato l'ordinanza di ammissione delle prove con riferimento alla testimonianza di I S. T. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 570 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale erroneamente condannato l'imputato esclusivamente per una violazione di un obbligo civile, quale quello del pagamento dell'assegno nella misura stabilita dall'autorità giudiziaria civile, e non anche a titolo di responsabilità penale per un reato di cui non era stata accertata l'esistenza degli elementi costitutivi dello stato di bisogno dei familiari e della correlata privazione dei mezzi di sussistenza, in presenza di una coniuge separata di età non avanzata, che era in grado di mantenersi trovando un lavoro e che aveva beneficiato di una indennità per uno dei due 101i e dell'assegnazione della casa familiare; ed ancora, per avere il Tribunale omesso di considerare l'effetto estensivo della remissione di querela proposta da uno solo dei due figli, e per avere mancato di giustificare le sue scelte in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo inflitto una pena superiore al limite edittale minimo.3. 11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di I G.A. sia inammissibile. 2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente e in via logicamente preliminare, con assorbimento del primo motivo, sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema, dallo stesso ricorrente rifiutato (così Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv. 275664; Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011, P., Rv. 252748; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213779). Seguendo tale impostazione va, dunque, ribadito che, a mente dell'art. 569, comma 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, solo se con l'atto di impugnazione siano denunciati meri vizi di pura legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., senza alcuna implicazione di questioni di merito; mentre il ricorso va convertito in appello solo laddove, al di là del nomen formalmente prescelto dall'impugnante, la Corte di cassazione rilevi che la volontà dell'autore dei gravame era quella di sollecitare, in relazione ad una sentenza appellabile, esclusivamente una verifica su questioni di legittimità, ma il contenuto dei motivi dedotti sia stato formulato in termini tali da integrare sostanzialmente doglianze attinenti alla mancata assunzione di una prova decisiva o a vizi di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., che non avrebbero consentito la presentazione del ricorso per salturn. In altri termini, la conversione del ricorso in appello, vale a dire il passaggio da un mezzo non consentito a uno consentito, è possibile solamente se l'impugnante commette un errore in buona fede nella individuazione del mezzo da utilizzare, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali (c.d. errore ostativo o errore vizio): solamente in questo caso l'atto di impugnazione, formalmente invalido, può essere recuperato per il rispetto del principio del favor impugnationis, a meno che non risulti il contrario, e cioè che la parte abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo di impugnazione diverso quello realmente proponibile, perché predisposto dall'ordinamento giuridico per rimuovere i vizi denunziati. La conversione prevista dall'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., infatti, non è legittimamente invocabile laddove l'errore sia solo apparente, in quanto risultato di una consapevole surrettizia prospettazione di doglianze dirette non a rimuovere l'ingiustizia di un provvedimento, ma a ritardarne artificiosamente la definitività mediante l'introduzione dilatoria di più gradi di giudizio non consentiti, ad esempio al fine di 'guadagnare' l'applicazione di una causa di estinzione del reato (c.d. errore fittizio). In tali situazioni, è possibile affermarla che la volontà manifestata coincide con la volontà interna e quest'ultima viene dissimulata, se la verifica del contenuto dei motivi del ricorso permetta di appurare che la parte interessata ha deliberatamente inteso impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza di utilizzare il mezzo prescelto in maniera strumentale, con una deliberata rinuncia all'impiego dell'unico, diverso mezzo di impugnazione che l'ordinamento processuale appronta tassativamente a quei fini. Alla luce di tale principio di diritto, nel caso di specie va rilevato come, al di là dei richiami formali, la ricerca della reale volontà della parte impugnante consenta di attestare che, con riferimento al secondo e al terzo motivo - peraltro formulati in maniera alquanto confusa - il difensore del G.A. lungi dall'aver voluto domandare un controllo di mera legittimità su una sentenza appellabile, abbia voluto consapevolmente, ma surrettiziamente, chiedere di censurare vizi della pronuncia gravata non permessi dalla legge, concernenti la motivazione ovvero la mancata assunzione di prove assenta mente decisive, così simulando un errore solo apparente. Ciò si rileva dal fatto che il ricorrente, pur avendo richiamato nell'intestazione dell'atto l'art. 569 cod. proc. pen. e avendo concluso domandando l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, ha • I. tradito quale fosse la sua reale volontà chiedendo, nella prima pagina, che la "Corte di appello (volesse) riformare" quella pronuncia, significativamente sollecitando (a pagina 14) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'assunzione di prove asseritamente decisive: così dimostrando di conoscere i limiti del ricorso per saltum e di voler proporre, comunque, scientemente motivi d'impugnazione non consentiti, quali appunto quelli della mancata assunzione di prove decisive o vizi di motivazione, al solo fine di ottenere la conversione derricorso, 3. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022