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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08510/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a FRIOLO Emanuele la pena di mesi ventidue di reclusione ed euro 7.703 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente di diversa natura (cocaina e marijuana) contestati in continuazione.

Nella richiesta di applicazione pena era indicata la pena base in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, pena che veniva ridotta ad anni quattro ed euro 17.333 di multa ai sensi dell'art.73 comma 4 DPR 309/90, ulteriormente ridotta di un terzo in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e definitivamente ridotta alla pena concordata in ragione del rito prescelto.

Nel ratificare l'accordo delle parti il Tribunale dava atto che i fatti andavano ricondotti alla qualificazione indicata in imputazione che ravvisava le ipotesi di cui all'art.73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, uniti dalla continuazione e riconosceva poi la correttezza dei passaggi intermedi per pervenire alla pena finale.

2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce denunciando violazione di legge in ragione della applicazione di pena illegale atteso che a fronte di pena base coerente con i limiti minimi editali del reato più grave (art.73 comma 1 DPR 309/90 appunto anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa) risultava apportata una riduzione di un terzo ai sensi dell'art73 comma 4 stessa normativa, riduzione innanzi tutto ingiustificata, atteso che le due fattispecie risultavano contestate sotto il vincolo della continuazione e comunque illegale in quanto applicata come circostanza attenuante di ipotesi più grave.

Con una seconda articolazione lamenta parimenti violazione di legge per avere il Tribunale avallato un calcolo che pretermette del tutto di applicare la continuazione tra i reatii, pure in presenza della contestazione di due distinte condotte di detenzione relative a sostanze stupefacenti di diversa natura. - [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta fondato in quanto si verte in ipotesi di illegalità della pena sia in termini quantitativi assoluti, sia in relazione alle riduzioni apportate e alla omessa previsione di un aumento per la continuazione tra reati, peraltro determinata da una erronea qualificazione giuridica dei fatti reato.

Invero in tema di stupefacenti la reviviscenza dell'art.73 d.P.R. 9 Ottobre 1990 n.309 (anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 Dicembre 2005 n.272 successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza n.32/2014), comporta la necessità di configurare reati distinti qualora la condotta abbia per oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse che possono dare luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (sez.4, n.1193 del 11 Marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281015; n.43432 del 7 Ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264778).

La sentenza gravata è pertanto incorsa in un duplice errore: in primo luogo, come si legge nella motivazione, ha applicato una pena base unica per entrambe le ipotesi di reato contestate, unificandole in una fattispecie di reato unitaria, e modulando la sanzione sul minimo della pena edittale prevista per il reato più grave (pure in presenza di una modestissima quantità di sostanza stupefacente appartenente alle tabelle I e III); in secondo luogo, in ragione della unificazione operata quoad poenam, non ha applicato la continuazione e quindi l'aumento di pena previsto per tale ipotesi di concorso di reati, aumento che non poteva essere già compreso nella pena base complessivamente concordata dalle parti in quanto, come già detto, essa costituiva il minimo edittale della ipotesi più grave in contestazione.

In terzo luogo sulla pena base suddetta il Tribunale ha operato una riduzione di un terzo del tutto ingiustificata, atteso che la disposizione richiamata (art.73 comma 4 Dpr 309/90) nel testo introdotto con le modifiche del D.L. 30.12.2005 e cioè quando le condotte del comma i riguardano i medicinali compresi nella tabella Il. .si applicano le pene ivi stabilite diminuite da un terzo alla metà, non risulta in vigore al momento del fatto né della pronuncia, perché introdotto da atto normativo dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014 e pertanto non doveva essere applicato.

4. Conseguentemente deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla misura della pena concordata e alla applicazione delle circostanze, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, il 26 Gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a FRIOLO Emanuele la pena di mesi ventidue di reclusione ed euro 7.703 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente di diversa natura (cocaina e marijuana) contestati in continuazione. Nella richiesta di applicazione pena era indicata la pena base in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, pena che veniva ridotta ad anni quattro ed euro 17.333 di multa ai sensi dell'art.73 comma 4 DPR 309/90, ulteriormente ridotta di un terzo in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e definitivamente ridotta alla pena concordata in ragione del rito prescelto. Nel ratificare l'accordo delle parti il Tribunale dava atto che i fatti andavano ricondotti alla qualificazione indicata in imputazione che ravvisava le ipotesi di cui all'art.73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, uniti dalla continuazione e riconosceva poi la correttezza dei passaggi intermedi per pervenire alla pena finale. 2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce denunciando violazione di legge in ragione della applicazione di pena illegale atteso che a fronte di pena base coerente con i limiti minimi editali del reato più grave (art.73 comma 1 DPR 309/90 appunto anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa) risultava apportata una riduzione di un terzo ai sensi dell'art73 comma 4 stessa normativa, riduzione innanzi tutto ingiustificata, atteso che le due fattispecie risultavano contestate sotto il vincolo della continuazione e comunque illegale in quanto applicata come circostanza attenuante di ipotesi più grave. Con una seconda articolazione lamenta parimenti violazione di legge per avere il Tribunale avallato un calcolo che pretermette del tutto di applicare la continuazione tra i reatii, pure in presenza della contestazione di due distinte condotte di detenzione relative a sostanze stupefacenti di diversa natura. - [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta fondato in quanto si verte in ipotesi di illegalità della pena sia in termini quantitativi assoluti, sia in relazione alle riduzioni apportate e alla omessa previsione di un aumento per la continuazione tra reati, peraltro determinata da una erronea qualificazione giuridica dei fatti reato. Invero in tema di stupefacenti la reviviscenza dell'art.73 d.P.R. 9 Ottobre 1990 n.309 (anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 Dicembre 2005 n.272 successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza n.32/2014), comporta la necessità di configurare reati distinti qualora la condotta abbia per oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse che possono dare luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (sez.4, n.1193 del 11 Marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281015; n.43432 del 7 Ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264778). La sentenza gravata è pertanto incorsa in un duplice errore: in primo luogo, come si legge nella motivazione, ha applicato una pena base unica per entrambe le ipotesi di reato contestate, unificandole in una fattispecie di reato unitaria, e modulando la sanzione sul minimo della pena edittale prevista per il reato più grave (pure in presenza di una modestissima quantità di sostanza stupefacente appartenente alle tabelle I e III); in secondo luogo, in ragione della unificazione operata quoad poenam, non ha applicato la continuazione e quindi l'aumento di pena previsto per tale ipotesi di concorso di reati, aumento che non poteva essere già compreso nella pena base complessivamente concordata dalle parti in quanto, come già detto, essa costituiva il minimo edittale della ipotesi più grave in contestazione. In terzo luogo sulla pena base suddetta il Tribunale ha operato una riduzione di un terzo del tutto ingiustificata, atteso che la disposizione richiamata (art.73 comma 4 Dpr 309/90) nel testo introdotto con le modifiche del D.L. 30.12.2005 e cioè quando le condotte del comma i riguardano i medicinali compresi nella tabella Il. .si applicano le pene ivi stabilite diminuite da un terzo alla metà, non risulta in vigore al momento del fatto né della pronuncia, perché introdotto da atto normativo dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014 e pertanto non doveva essere applicato. 4. Conseguentemente deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla misura della pena concordata e alla applicazione delle circostanze, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 26 Gennaio 202
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