CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 24732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28457/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3048/2021 depositata il 07/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 4.11.2020 [OSCURATO:PERSONA], socio della Vindimarz di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, domandava alla Corte d’appello di Napoli l’equo indennizzo ex lege n. 89/01 per la durata irragionevole della procedura fallimentare, definita con decreto di chiusura del 6.6.2019. La domanda era dichiarata inammissibile con decreto monocratico del 9.3.2021, perché proposta oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dalla citata legge. L’opposizione svolta dal ricorrente ex art. 5-ter era accolta dalla Corte distrettuale in composizione collegiale, che con decreto del 7.9.2021 liquidava l’equo indennizzo di € 13.760,00. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, i giudici di merito, richiamato il precedente n. 4531/21 di questa Corte suprema, in base al quale il termine di cui all’art. 4 legge n. 89/01 decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento, osservavano che a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 119 legge fall., in base alla sentenza n. 279/10 della Corte costituzionale, nella parte in cui detta norma faceva decorrere il termine di proposizione del reclamo dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura anziché dalla sua comunicazione nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il decreto di chiusura era impugnabile, in difetto di comunicazione, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c. Quest’ultimo termine, nello specifico, doveva essere individuato nella misura di un anno, in base all’orientamento di questa Corte (nn. 7218/09 e 9321/13) secondo cui alla procedura di reclamo ex art. 26 legge fall. si applica, in difetto di comunicazione del decreto di chiusura, il termine di un anno, secondo il testo previgente dell’art. 327 c.p.c., ove alla procedura fallimentare non si applichi la novella di cui al D.Lgs. n. 5/06, per essere stato dichiarato il fallimento in data anteriore. Avverso detto decreto il Ministero della Giustizia propone ricorso, affidato ad un unico motivo. Vi resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio è stato avviato alla decisione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’unico motivo di ricorso il Minister o della Giustizia denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 legge n.89/01, 119 legge fallimentare e 327 c.p.c. Richiamata la sentenza n. 279/10 della Corte costituzionale, la difesa erariale concorda circa l’applicazione, nella specie, del termine c.d. lungo per l’impugnazione del decreto di chiusura del fallimento, essendone mancata la comunicazione; ma sostiene che il termine dell’art. 327 c.p.c. sia da calcolare in sei mesi e non in un anno (secondo quello che era il testo previgente alla novella di cui alla legge n. 69/09), in quanto: a) ai sensi dell’art. 58 stessa legge tale modifica si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4.7.2009); e b) a tal fine per giudizio deve intendersi non l’intera procedura concorsuale, ma il solo subprocedimento previsto dall’art. 119 legge fall. (come modificato dal D.Lgs. n. 169/07), nella specie iniziato in epoca successiva a quella d’entrata in vigore della legge n. 69/09. La tesi riprende dichiaratamente un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di questa Corte, con le pronunce nn. 3824/19 e 13237/19 (non massimate), secondo cui il giudizio di cui parla l’art. 58 legge n. 69/09 non si identifica con l’intera procedura fallimentare, ma solo con la sua parte finale, avente funzione autonoma e natura dichiarativa. 2. -Il motivo è infondato. All’interno della sezione (sesta e) seconda di questa Corte si è formato un contrasto in materia, opponendosi alle citate decisioni la pressocché coeva ordinanza n. 8088/19, in base alla quale in tema di domanda di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Tale contrasto è stato dipanato, però, a seguito delle molteplici pronunce successive nn. 4020/20, 19735/20, 19735/20, 19736/20, 19740/20, 28496/20, 4531/21, 17070/21, 32009/21, 34665/21, 35519/21, 36156/21, 13267/22, 13348/22, 13350/22, 15547/22, 17384/22, 21186/22, 30606/22 e 4465/23 (non massimate), le quali tutte hanno confermato l’indirizzo dell’ordinanza n. 8088/19, in considerazione di ciò, che il reclamo ex art. 119 legge fall. è diretto ad introdurre una fase endofallimentare che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura concorsuale e, come tale, non può essere assoggettato ad una disciplina processuale differente da quella regolatrice del procedimento principale in cui si inserisce. Tale più recente giurisprudenza risulta, ormai, del tutto consolidata, per cui «deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del subprocedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata. E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria, da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini»(così, in motivazione, n. 30606/22). Nell’aderire a tale conclusione, può solo chiosarsi che il subprocedimento di chiusura del fallimento non è un giudizio dichiarativo, questo confluendo in una declaratoria iuris idonea al giudicato e non in una semplice formula di constatazione finale a fini esecutivi. 3. -Il ricorso va, dunque, respinto. 4. - Atteso che la giurisprudenza in oggetto si è consolidata a cavallo dell’instaurazione del presente giudizio, introdotto con ricorso notificato il 15.11.2021, sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare integralmente le spese. 5. - Rilevato che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12. P. Q. M. La Corte