CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 07345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24230/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono –controricorrente – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Indennizzo ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 –Oneri probatori R.G.N. 24230/2018 Ud. 21/02/2024CC Sez. S4/L- R.G. 24230/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 2 di 6 avverso la sentenza n. 3/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3/2018 del 15 febbraio 2018, la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 168/2016, del 23 novembre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il giudice del lavoro, riferendo di essere stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] e di essere stato inquadrato come funzionario di Area III, ricevendo il conferimento di incarichi dirigenziali con una serie di contrattia termine ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di Amministrazione, prima, e dell’art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012, poi, svolgendo tali funzioni per più di sette anni. Aveva quindi chiesto l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto dirigenziale e la condanna di AGENZIA DELLE ENTRATE al risarcimento dei danni derivati dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il Tribunale di Cuneo aveva disatteso le domande del ricorrente ad eccezione di quella volta a conseguire il risarcimento dei danni per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, riconoscendo al ricorrente l’indennizzo ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nella misura di otto mensilità. 3. Proposto appello da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE, la Corte d’appello, rilevato che con il gravame l’appellante veniva a dolersi Sez. S4/L- R.G. 24230/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 3 di 6 dell’accoglimento della domanda nonostante il ricorrente non avesse dato prova delle chances perdute per effetto dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, ha dichiarato il gravame inammissibile. La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato che il giudice di prime cure aveva ritenuto il lavoratore esentato dalla prova del danno in virtù dell’operare della previsione di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e quindi di un meccanismo di applicazione presuntiva e predeterminata dell’indennizzo, laddove le critiche mosse dall’appellante nel gravame omettevano radicalmente di confrontarsi con tale impostazione argomentativa, richiamando genericamente i principi in tema di danno da perdita di chance. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre AGENZIA DELLE ENTRATE. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno entrambe depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99, 112, 324, 434 c.p.c. e 2909 c.c. La ricorrente impugna la decisione della Corte torinese, argomentando di avere espressamente e specificamente contestato l’applicazione del criterio presuntivo di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, sostenendo la necessità che la perdita di chance fosse adeguatamente provata dall’odierno controricorrente. 2. Il ricorso è infondato. Sez. S4/L- R.G. 24230/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 4 di 6 La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che la decisione di prime cure si era conformata all’orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016), a mente del quale, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D. L gs. n. 165 / 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 -quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario" - determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. I caratteri dell a fattispecie di cui all’art. 32, comma 5, della L . n. 183/2010 ( poi art. 28 , D . L gs. n. 81 / 2015) – e cioè, appunto, il suco costituire danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", con conseguente esonero del lavoratore dall'onere probatorio del danno medesimo, onere che invece viene a ripristinarsi qualora venganoallegati pregiudizi ulteriori di cui si chieda il ristoro –sono stati poi reiteratamente confermati da questa Corte in numerosi precedenti (Cass. Sez. L -Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 992 del 16/01/2019, per giungere alla recente Cass. Sez. U -Sentenza n. 5542 del 22/02/2023). Così individuata la ratio della decisione di prime cure – la cui ricostruzione non viene in alcun modo contestata nella presente sede - la Corte d’appello ha correttamente rilevato che il motivo di gravame sviluppato dall’odierna ricorrente veniva invece ad invocare i principi Sez. S4/L- R.G. 24230/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 5 di 6 generali in tema di danno da perdita di chance, senza confrontarsi invece con le peculiarità del regime speciale di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, per l’effetto dichiarando inammissibile il gravame. Il medesimo vizio di fondo evidenziato dalla Corte territoriale caratterizza anche il ricorso ora in esame, nel quale la ricorrente– in sostanza riproponendo pressoché letteralmente il proprio atto di appello - persiste nel non confrontarsi con la ratio della decisione impugnata. Il ricorso, anzi, nel suo impianto di fondo, conferma la correttezza della decisione stessadalla Corte d’appello, dal momento che insiste nell’offrire una ricostruzione dello stesso art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010del tutto difforme da quella individuata da questa Corte nei propri precedenti. 3.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso; Sez. S4/L- R.G. 24230/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 6 di 6 condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev