Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:206
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0488
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 marzo 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “sentenza esecutiva” – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Extraterritorialità del reato»
Nella causa C‑488/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 24 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2019, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
JR,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il Minister for Justice and Equality, da M. Browne, in qualità di agente;
–
per JR, da K. Kelly, BL, M. Forde, SC, e T. Hughes, solicitor;
–
per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da M. Wilderspin, R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 settembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’applicabilità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU 2009, L 81, pag. 24
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 1 e punto 7, lettera b), della medesima.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di JR, affinché quest’ultimo sconti, in Lituania, una pena privativa della libertà alla quale è stato condannato da un giudice norvegese per traffico di stupefacenti. Tale sentenza di condanna è stata riconosciuta dalla Repubblica di Lituania in forza dell’accordo bilaterale sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali che impongono pene detentive o misure di privazione della libertà, concluso il 5 aprile 2011 tra il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia e la Repubblica di Lituania (in prosieguo: l’«accordo bilaterale del 5 aprile 2011»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Accordo sullo Spazio economico europeo
3
[OSCURATO:PERSONA] di Norvegia è parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
).
Accordo relativo all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, del 18 maggio 1999
4
Dall’articolo 2 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, del 18 maggio 1999 (
GU 1999, L 176, pag. 36
), risulta che la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia attuano e applicano l’acquis di Schengen nonché gli atti dell’Unione contemplati da tale accordo.
Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia
5
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (
GU 2006, L 292, pag. 2
), approvato, a nome dell’Unione, dall’articolo 1 della decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (
GU 2014, L 343, pag. 1
), è entrato in vigore il 1
o
novembre 2019.
6
Il preambolo di tale accordo annuncia, segnatamente, che le parti contraenti esprimono reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo.
Decisione quadro 2002/584
7
I considerando da 5 a 8 della decisione quadro 2002/584 sono così formulati:
«(5)
L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6)
Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(7)
Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà (...).
(8)
Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».
8
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
9
L’articolo 2 di detta decisione quadro, relativo al suo ambito di applicazione, enuncia quanto segue:
«1. Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
(...)
–
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
(...)
4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».
10
Ai sensi dell’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo»:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
1)
se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; (...)
(...)
5)
se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
(...)
7)
[s]e il mandato d’arresto europeo riguarda reati:
a)
che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure
b)
che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio».
11
L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 disciplina l’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
12
L’articolo 5 della medesima decisione quadro consente di subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo a una delle condizioni previste da tale articolo.
13
L’articolo 8 di detta decisione quadro, relativo al contenuto e alla forma del mandato d’arresto europeo, al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
(...)
c)
indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;
d)
natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;
e)
descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f)
pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
(...)».
14
L’articolo 15 della medesima decisione quadro è così formulato:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
15
L’articolo 31 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Relazioni con gli altri strumenti giuridici», così dispone:
«1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1
o
gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri:
a)
convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
(...)».
Decisione quadro 2008/909/GAI
16
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
GU 2008, L 327, pag. 27
), enuncia quanto segue:
«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».
17
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale decisione quadro:
«L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale».
Decisione quadro 2008/947/GAI
18
Il considerando 8 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (
GU 2008, L 337, pag. 102
), è così formulato:
«Lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l’altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale».
19
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro prevede che:
«La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti».
Diritto irlandese
Legge sul mandato d’arresto europeo del 2003
20
L’[OSCURATO:PERSONA] 2003 (legge sul mandato d’arresto europeo del 2003), nella versione applicabile al procedimento principale, che attua la decisione quadro, all’articolo 5 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente legge, un reato specificato nel mandato d’arresto europeo corrisponde a un reato previsto dal diritto [irlandese] qualora l’atto o l’omissione che costituisce il reato così specificato, se commesso [in Irlanda] alla data di emissione del mandato d’arresto europeo, costituisca un reato ai sensi del diritto [irlandese]».
21
L’articolo 10, lettera d), di tale legge così dispone:
«Qualora un’autorità giudiziaria di uno Stato emittente emetta un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona –
(...)
d)
condannata a una pena detentiva o a una misura di sicurezza in tale Stato in relazione a un reato cui si riferisce il mandato d’arresto europeo, tale persona, conformemente alle disposizioni della presente legge, è arrestata e consegnata allo Stato emittente».
22
L’articolo 44 di detta legge del 2003 dispone quanto segue:
«Una persona non può essere consegnata ai sensi della presente legge se il reato oggetto del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti è stato commesso o si presume sia stato commesso in un luogo diverso dallo Stato emittente e l’atto o l’omissione in cui consiste il reato non comporta, a motivo del fatto di essere stato commesso in un luogo diverso dall’[Irlanda], un reato ai sensi della legge [irlandese]».
Legge sull’uso illecito di stupefacenti del 1977
23
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del Misuse of [OSCURATO:PERSONA], 1977 (legge sull’uso illecito di stupefacenti del 1977), nella sua versione modificata:
«Chiunque abbia in suo possesso, lecito o meno, una sostanza stupefacente allo scopo di venderla o di fornirla in altro modo a terzi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge, commette un reato».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24
JR è un cittadino lituano. Nel gennaio 2014 è stato arrestato in Norvegia in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti che si era impegnato a consegnare dalla Lituania dietro un compenso in denaro. Con sentenza del 28 novembre 2014, egli è stato condannato da un organo giurisdizionale norvegese, ossia lo Heggen og Frøland tingrett (Tribunale distrettuale di Heggen e Frøland, Norvegia), ad una pena detentiva di quattro anni e sei mesi per il reato di «illecita fornitura di una ingente quantità di sostanze stupefacenti», punito dal codice penale norvegese. Tale sentenza è passata in giudicato.
25
Con sentenza del 18 giugno 2015, il Jurbarko rajono apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Jurbarkas, Lituania), in forza dell’accordo bilaterale del 5 aprile 2011, ha riconosciuto la sentenza norvegese del 28 novembre 2014, affinché la condanna potesse essere eseguita in Lituania.
26
Il 7 aprile 2016 le autorità norvegesi hanno consegnato JR alle autorità lituane.
27
Nel novembre 2016 le autorità competenti hanno proceduto alla liberazione condizionale di JR, accompagnata da misure di «stretta sorveglianza». Poiché quest’ultimo non aveva rispettato le condizioni impostegli, il Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai (Tribunale distrettuale di Marijampolė, Sezione di Jurbarkas, Lituania) ha disposto, con decisione del 5 febbraio 2018, l’esecuzione del residuo di pena detentiva, ossia un anno, sette mesi e 24 giorni.
28
JR si è dato alla fuga e si è recato in Irlanda. Il 24 maggio 2018 le autorità lituane hanno emesso un mandato d’arresto europeo ai fini della sua consegna.
29
Nel gennaio 2019 JR è stato arrestato in Irlanda e condannato a una pena detentiva per reati commessi in tale Stato membro, legati al possesso di stupefacenti. Secondo il giudice del rinvio, ossia la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), l’esecuzione di tale pena doveva concludersi il 21 ottobre 2019.
30
Nel contempo, è stato attuato il procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Dinanzi al giudice del rinvio, JR contesta la propria consegna alle autorità lituane asserendo che, da un lato, solo il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia poteva chiedere la sua estradizione e che, dall’altro, a causa dell’extraterritorialità del reato di cui trattasi, vale a dire il fatto che quest’ultimo sia stato commesso in uno Stato diverso da quello emittente, nel caso di specie la Lituania, l’Irlanda doveva rifiutarsi di eseguire il mandato.
31
[OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ritiene che la decisione quadro 2002/584 debba essere applicata nel caso di specie. La condanna in questione, pur essendo stata pronunciata in uno Stato terzo, è stata tuttavia riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro. L’articolo 1 di tale decisione quadro consentirebbe dunque a quest’ultimo Stato di emettere un mandato d’arresto europeo al fine di eseguire la pena residua.
32
Nondimeno, tale giudice ritiene di dover esaminare, relativamente al motivo di non esecuzione dedotto da JR, le condizioni previste all’articolo 4, punto 1 e punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584.
33
Da un lato, conformemente al punto 1 di tale articolo, ove lo Stato emittente non abbia precisato che il reato di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, sarebbe necessario dimostrare la doppia incriminazione. A tal fine, sarebbe opportuno verificare se un soggetto che trasporta la quantità di stupefacenti consegnata da JR commetta un reato in base alla legge irlandese. Dall’altro lato, in forza dell’articolo 4, punto 7, lettera b), di tale decisione quadro, occorrerebbe verificare, in un primo momento, se il reato di cui trattasi, che è stato commesso in uno Stato terzo, debba essere qualificato come «extraterritoriale», ed eventualmente, in un secondo momento, se la legge irlandese consenta l’azione penale per tali reati commessi al di fuori del suo territorio.
34
Per quanto riguarda, in particolare, l’extraterritorialità, il giudice del rinvio si interroga sulla rilevanza della circostanza che JR abbia proceduto ad atti preparatori nello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo. Se tali atti dovessero essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2002/584, il reato non sarebbe extraterritoriale e, pertanto, il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 7, lettera b), di tale decisione quadro non sarebbe applicabile.
35
Stante quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la decisione quadro [2002/584] si applichi alla fattispecie in cui la persona ricercata sia stata dichiarata colpevole e condannata in uno Stato terzo ma, in forza di un trattato bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato emittente, la sentenza nello Stato terzo sia stata riconosciuta nello Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest’ultimo.
2)
Se, in caso di risposta affermativa, laddove lo Stato membro di esecuzione abbia trasposto, nella propria normativa nazionale, i motivi che consentono il diniego di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punti 1 e 7, lettera b), della decisione [2002/584], in qual modo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba pronunciarsi in merito ad un reato che risulti commesso nello Stato terzo, dalle cui circostanze emerga tuttavia che atti preparatori abbiano avuto luogo nello Stato emittente».
Procedimento dinanzi alla Corte
36
Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi degli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura della Corte. Il 10 luglio 2019 la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non vi era luogo per un accoglimento di detta richiesta.
37
In subordine, il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento accelerato di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale richiesta è stata respinta con decisione del presidente della Corte del 12 agosto 2019.
38
Detta decisione è stata giustificata dalla constatazione che la motivazione delle richieste del giudice del rinvio non consentiva alla Corte di stabilire se fosse necessario un trattamento accelerato della causa, circostanza che è stata comunicata a tale giudice.
39
Il giudice del rinvio si è infatti limitato a indicare, a sostegno delle sue richieste di applicare il procedimento pregiudiziale d’urgenza e, in subordine, il procedimento accelerato, che «le risposte alle questioni poste saranno “determinant[i] per valutare la posizione giuridica” del resistente e, in particolare, influiranno nel decidere se il resistente sarà consegnato alla Lituania o rilasciato al momento della cessazione degli effetti di una pena detentiva nazionale nei suoi confronti: il o attorno al 21 ottobre 2019».
40
Tuttavia, tale giudice non ha in alcun modo precisato i motivi per i quali ritiene che le risposte della Corte possano essere determinanti per un’eventuale liberazione di JR e in quali circostanze una siffatta liberazione possa avere luogo. Inoltre, dalla decisione di rinvio non risulta se, sulla base del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, JR sia rimasto o dovesse effettivamente rimanere in stato di detenzione oltre il 21 ottobre 2019 o se, a titolo esemplificativo, possano essere o siano state previste misure meno restrittive.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
41
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali [OSCURATO:PERSONA], la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente.
42
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, il mandato d’arresto europeo contiene l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2.
43
Da tali termini risulta che il mandato d’arresto europeo deve fondarsi su una decisione giudiziaria nazionale, il che implica che si tratti di una decisione distinta rispetto alla decisione di emissione di detto mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi,
C‑241/15
,
EU:C:2016:385
, punti
44
e
49
). Una siffatta decisione, sia essa una sentenza o un’altra decisione giudiziaria, deve necessariamente provenire da un giudice o da un’altra autorità giudiziaria di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Özçelik,
C‑453/16 PPU
,
EU:C:2016:860
, punti
32
e
33
).
44
Infatti, come dichiarato dalla Corte, la decisione quadro si applica solo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non agli [OSCURATO:PERSONA] terzi (sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑897/19 PPU
,
EU:C:2020:262
, punto
42
).
45
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, il 28 novembre 2014, un giudice norvegese ha condannato JR, cittadino lituano, a una pena privativa della libertà di quattro anni e sei mesi, e che tale sentenza è stata riconosciuta e resa esecutiva in Lituania con decisione di un giudice lituano, adottata il 18 giugno 2015 in applicazione dell’accordo bilaterale del 5 aprile 2011. Nel novembre 2016 le autorità lituane hanno proceduto alla liberazione condizionale di JR. Tuttavia, a causa dell’inosservanza delle condizioni di tale liberazione, con decisione del 5 febbraio 2018 è stata disposta l’esecuzione del residuo di pena detentiva. Sulla base di quest’ultima decisione è stato emesso il mandato d’arresto europeo di cui trattasi.
46
Come già rilevato ai punti 43 e 44 della presente sentenza, una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato terzo non può costituire, in quanto tale, il fondamento di un mandato d’arresto europeo.
47
Tuttavia, un atto di un giudice dello Stato emittente che riconosca una siffatta sentenza e che la renda esecutiva nonché le successive decisioni adottate dalle autorità giudiziarie di tale Stato ai fini dell’esecuzione della sentenza riconosciuta (in prosieguo: gli «atti di riconoscimento e di esecuzione») sono idonei a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584.
48
A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che gli atti di riconoscimento e di esecuzione costituiscono decisioni giudiziarie ai sensi di tali disposizioni, quando sono stati adottati dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro ai fini dell’esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà (v., per analogia, sentenza del 13 gennaio 2021, MM,
C‑414/20 PPU
,
EU:C:2021:4
, punti
53
e
57
).
49
In secondo luogo, laddove tali atti consentano l’esecuzione, nello stesso Stato membro, di una sentenza, occorre qualificarli, a seconda dei casi, come «sentenza esecutiva» o come «decisione esecutiva».
50
In terzo e ultimo luogo, dalla finalità e dall’oggetto dei medesimi atti, vale a dire l’esecuzione di una condanna, risulta che essi rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 della decisione quadro 2002/584, a condizione che la condanna in questione preveda una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi.
51
Infatti, occorre rilevare, come risulta dal paragrafo 44 delle conclusioni dell’avvocato generale, che l’ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 della decisione quadro 2002/584 è definito in funzione della finalità e dell’oggetto della decisione giudiziaria destinata a servire da fondamento a un mandato d’arresto europeo. A questo proposito, dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che un siffatto mandato d’arresto è emesso in vista della consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Inoltre, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione quadro, nel caso dell’esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà, l’emissione di un mandato d’arresto europeo è subordinata alla condizione che detta condanna sia non inferiore a quattro mesi.
52
Per contro, tali disposizioni non richiedono che la pena da eseguire derivi da una sentenza pronunciata dai giudici dello Stato membro emittente o da quelli di un altro Stato membro. Esse non contengono dunque alcun elemento che consenta di ravvisare l’inapplicabilità della decisione quadro 2002/584 nell’ipotesi in cui la condanna a una pena privativa della libertà sia stata pronunciata da un giudice di uno Stato terzo e riconosciuta con una decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Di conseguenza, gli articoli 1 e 2 della decisione quadro 2002/584 non ostano all’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi sulla base di atti di riconoscimento e di esecuzione.
53
Inoltre, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le norme di diritto derivato dell’Unione devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui fa parte integrante il rispetto dei diritti della difesa, che derivano dal diritto a un processo equo sancito agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,
C‑270/17 PPU
,
EU:C:2017:628
, punto
60
).
54
Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, la decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretata in modo tale da garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, senza che per questo sia rimessa in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di cui il mandato d’arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,
C‑270/17 PPU
,
EU:C:2017:628
, punto
63
).
55
Di conseguenza, quando le autorità giudiziarie di uno Stato membro emettono un mandato d’arresto europeo al fine di garantire in tale Stato membro l’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta da un giudice di uno Stato terzo la cui decisione è stata riconosciuta in detto Stato membro, esse sono tenute a vigilare sul rispetto dei requisiti inerenti al sistema del mandato d’arresto europeo in materia procedurale e di diritti fondamentali.
56
Tale sistema comporta una tutela su due livelli di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una decisione nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale (v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi,
C‑241/15
,
EU:C:2016:385
, punto
56
).
57
La suddetta tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore del Re di Bruxelles),
C‑627/19 PPU
,
EU:C:2019:1079
, punto
30
].
58
Al fine di soddisfare tali requisiti nel caso in cui le autorità giudiziarie di uno Stato membro riconoscano una sentenza con la quale un giudice di uno Stato terzo ha pronunciato una condanna a una pena privativa della libertà e decidano di emettere, a seguito di tale riconoscimento, un mandato d’arresto europeo, la legge di detto Stato membro deve prevedere, almeno ad uno dei due livelli di tutela, un controllo giurisdizionale che consenta di verificare che, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente, siano stati rispettati i diritti fondamentali della persona condannata e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta.
59
In caso di dubbi in merito al rispetto degli obblighi elencati al punto precedente, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione rivolgersi, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, allo Stato membro emittente affinché quest’ultimo le fornisca le precisazioni necessarie per permetterle di prendere una decisione sulla consegna.
60
Inoltre, si deve osservare che la controversia di cui al procedimento principale riguarda un mandato d’arresto europeo emesso sulla base degli atti di riconoscimento e di esecuzione di una sentenza pronunciata da un giudice del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, Stato terzo il quale intrattiene relazioni privilegiate con l’Unione che vanno oltre l’ambito di una cooperazione economica e commerciale, in quanto esso è parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, partecipa al sistema europeo comune di asilo, attua e applica l’acquis di Schengen e ha concluso con l’Unione l’accordo relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, entrato in vigore il 1
o
novembre 2019. Nell’ambito di quest’ultimo accordo, le parti contraenti hanno espresso reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici, nonché nella loro capacità di garantire un processo equo.
61
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali [OSCURATO:PERSONA], la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del mandato d’arresto europeo è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta.
Sulla seconda questione
62
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consente l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto è stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la circostanza che taluni atti preparatori abbiano avuto luogo nello Stato membro emittente.
63
Anzitutto, occorre precisare che il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, anch’esso menzionato dal giudice del rinvio, non può applicarsi nelle circostanze del procedimento principale. Infatti, alla luce della descrizione dei fatti operata dal giudice del rinvio, il reato di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella categoria dei reati contemplati dall’articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino, della decisione quadro 2002/584, ossia il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Inoltre, risulta che i fatti commessi da JR sono puniti in Lituania e in Norvegia con una pena privativa della libertà il cui massimo è pari o superiore a tre anni. Pertanto, conformemente a tale disposizione, la consegna della persona ricercata deve avvenire indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato.
64
Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che l’Irlanda ha adottato una disposizione volta a recepire l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 nel suo ordinamento nazionale, ossia l’articolo 44 della legge sul mandato d’arresto europeo del 2003. Tale articolo 44 dispone, in sostanza, che la consegna è rifiutata se, da un lato, l’atto costitutivo del reato oggetto del mandato d’arresto europeo è stato commesso in un luogo diverso dallo Stato emittente e, dall’altro, un simile atto non comporta un reato ai sensi della legge irlandese quando sia stato commesso in un luogo diverso dall’Irlanda.
65
A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 consente di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo se sono soddisfatte due condizioni cumulative, ossia, da un lato, se il reato all’origine dell’emissione del mandato d’arresto europeo è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente e, dall’altro, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consentirebbe l’azione penale per un siffatto reato qualora quest’ultimo fosse stato commesso al di fuori del territorio di tale Stato membro.
66
Per quanto concerne la prima condizione, che costituisce l’unico oggetto dei quesiti posti dal giudice del rinvio, occorre rilevare che la nozione di «reato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» non contiene alcun riferimento né al diritto dello Stato membro emittente né a quello dello Stato di esecuzione. Di conseguenza, essa non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base del loro diritto nazionale. Infatti, dalla necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione discende che i termini dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, laddove esso non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri con riguardo alla nozione medesima, devono essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2010, Mantello,
C‑261/09
,
EU:C:2010:683
, punto
38
).
67
A tale riguardo, occorre tener conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki,
C‑108/16 PPU
,
EU:C:2016:346
, punto
28
).
68
Per quanto riguarda, in primo luogo, la finalità del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo previsto all’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, tale disposizione ha lo scopo di garantire che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non sia obbligata a dare seguito a un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena inflitta per un reato perseguito sulla base di una competenza penale internazionale più ampia di quella riconosciuta dalla legge di tale Stato.
69
È giocoforza constatare che tale finalità non è compromessa quando, come avviene nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente emette un mandato d’arresto europeo fondato su una decisione di un giudice di tale Stato membro che riconosce e rende esecutiva una sentenza pronunciata da un giudice di un altro Stato, laddove quest’ultimo, sulla base della propria competenza penale territoriale, abbia condannato la persona ricercata ad una pena privativa della libertà.
70
Per quanto concerne, in secondo luogo, la finalità della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze di condanna in materia penale o dell’esercizio di azioni penali, sistema, quest’ultimo, che è basato sul principio del mutuo riconoscimento (sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi,
C‑241/15
,
EU:C:2016:385
, punto
31
).
71
Pertanto, attraverso l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, la decisione quadro mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi,
C‑241/15
,
EU:C:2016:385
, punto
32
).
72
Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, TUE, nell’ambito di tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia è assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima. In tale contesto, la decisione quadro 2002/584 mira, in particolare, ad evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato [v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, Popławski,
C‑579/15
,
EU:C:2017:503
, punto
23
, e del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria),
C‑220/18 PPU
,
EU:C:2018:589
, punto
86
].
73
La realizzazione di tali obiettivi sarebbe compromessa se lo Stato di esecuzione potesse rifiutare di procedere alla consegna della persona ricercata nell’ipotesi in cui i giudici dello Stato membro emittente abbiano riconosciuto e accettato di eseguire la sentenza pronunciata da un giudice di un altro Stato con la quale tale persona è stata condannata a una pena privativa della libertà per un reato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato. Infatti, un simile rifiuto potrebbe non solo ritardare l’esecuzione della pena, ma rischierebbe altresì di determinare l’impunità della persona ricercata.
74
Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 che consenta di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nella situazione descritta al punto precedente della presente sentenza rischierebbe di nuocere al funzionamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati a favorire il reinserimento delle persone condannate, come la decisione quadro 2008/909.
75
Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, quest’ultima ha lo scopo di stabilire le norme che, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, consentono allo Stato membro di riconoscere una sentenza ed eseguire la condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro. In particolare, dal suo articolo 17, paragrafo 1, risulta che l’esecuzione della pena include l’adozione di decisioni che prevedono la liberazione condizionale della persona condannata.
76
Pertanto, se si accogliesse l’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 prospettata ai punti 73 e 74 della presente sentenza, la liberazione condizionale della persona condannata potrebbe consentire a quest’ultima di sottrarsi all’esecuzione del residuo di pena nello Stato che ha riconosciuto e che esegue la condanna trasferendosi in un altro Stato membro che abbia recepito, nel proprio ordinamento nazionale, il motivo di non esecuzione facoltativa prevista da tale disposizione. Il rischio di impunità che ne deriverebbe può, al tempo stesso, dissuadere gli [OSCURATO:PERSONA] membri dal richiedere il riconoscimento delle sentenze e indurre le autorità competenti dello Stato di esecuzione di una sentenza riconosciuta a limitare il ricorso agli strumenti di liberazione condizionale.
77
Le stesse considerazioni valgono mutatis mutandis per la decisione quadro 2008/947, che stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte in applicazione di una sentenza o le sanzioni sostitutive previste da quest’ultima, dal momento che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce del suo considerando 8, tale decisione mira a impedire la recidiva, a proteggere sia le vittime che il pubblico in generale e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate.
78
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che per stabilire se il reato all’origine della condanna pronunciata in uno Stato terzo e riconosciuta dai giudici dello Stato membro che ha emesso un mandato d’arresto europeo al fine di eseguire tale condanna sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.
79
Per quanto concerne i quesiti del giudice del rinvio in merito alla considerazione della circostanza che taluni atti preparatori siano stati compiuti nel territorio dello Stato membro emittente, è sufficiente rilevare che dal punto 78 della presente sentenza risulta che detta circostanza è irrilevante, dal momento che tale Stato membro non ha perseguito direttamente il reato, ma ha riconosciuto una sentenza di un giudice di un altro Stato, emessa da tale giudice sulla base della sua competenza penale territoriale.
80
Occorre, di conseguenza, rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.
Sulle spese
81
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali [OSCURATO:PERSONA], la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del mandato d’arresto europeo è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2)
L’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.