CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28529/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ìAill ),; i Agenzia delle entrate 1, - intimata - e sul ricorso iscritto al n. 28811/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura a margine del ricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1929/49/2014, depositata il 10 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento per Iva, Ires e Irap per gli anni 2005 e 2006 per l'indebita deduzione di costi inesistenti e Iva indebitamente detratta in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti e per l'errata indebita applicazione della percentuale forfettaria di Iva su contratti di leasing nautico. L'impugnazione della contribuente era accolta dalla CTP di Milano limitatamente al primo rilievo, mentre era rigettata quanto alla percentuale di non imponibilità Iva sui canoni per i contratti di leasing. La sentenza, sull'impugnazione di entrambe le parti, era confermata dal giudice d'appello. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso (NRG 28529/2014) per cassazione con dieci motivi. L'Agenzia delle entrate, con separato ricorso (NRG 28881/2014), impugna a sua volta, con due motivi, la decisione d'appello. La contribuente resiste con controricorso. Nelle more del giudizio la società ha chiesto la definizione agevolata della controversia, nonché delle cartelle emesse in relazione ai profili di soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disposta la riunione, obbligatoria ex art. 335 c.p.c., del ricorso di cui al NRG 28881/2014 al ricorso NRG 28529/2014 trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza d'appello. 2. Le procedure di definizione agevolata, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016 con riguardo alle pretese su cui la contribuente è rimasta soccombente, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 con riguardo agli altri rilievi, alle quali la società [OSCURATO:PERSONA] ha aderito, sono andate a buon fine attese le ricevute che attestano il regolare adempimento dei pagamenti dovuti, nonché la stessa attestazione dell'Ufficio. 3. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.