CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].FATTO 1.La Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la loro domanda. I ricorrenti, titolari di rapporto convenzionale per la medicina generale, avevano agito in giudizio sostenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASP) di Catania non aveva correttamente calcolato il compenso aggiuntivo da corrispondere ai medesimi per il periodo da gennaio 1995 al 31 agosto2005 ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n. 484/1996. Il Tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che i ricorrenti avevano richiamato una normativa in realtà inapplicabile, atteso chel’art. 45 del d.P.R. n. 484/1996 rinvia unicamente ai criteri previsti dal d.P.R. n. 314/1990, art. 41, lett. F. Il primo giudice aveva precisato che il rinvio si riferiva non ai soli criteri di calcolo, ma anche a quelli di attribuzione , e che il compenso aggiuntivo non poteva essere corrisposto in funzione delle ore di attività mensile effettivamente svolte in quanto la normativa aveva previsto tetti massimi. 2.La Corte territoriale ha evidenziato che il compenso previsto dall’art. 45 del d.P.R. n. 484/1996 doveva essere determinato con i criteri di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 314/ 1990 nella misura cristallizzata al 30 aprile 1992 eche doveva poi essereincrementato con le cadenze previste dallo stesso art. 45; i l compenso unitario così determinato andava moltiplicato per il numero delle scelte incarico al singolo medico per ciascun mese con il tetto massimo di 1500 scelte o della quota individuale, mentrele quote di carovita per il periodo 1986/1992 dovevano essere determinate sulla base dei criteri generali previsti dalla legge n. 38/1986 e dal d.P.R. n. 13/1986, art. 16, ossia sommando al compenso tabellare rappresentato dal valore iniziale dell’onorario professionale la quota di carovita mensile spettante nel semestre precedente. Ha dunque osservato che il nuovo sistema aveva previsto una quota fissa mensile che, una volta calcolata la base di partenza,costituiva valore unitario per tutti i medici prescindendo dal numero degli assistiti in capo a ciascun sanitario nel periodo antecedente.Ciò premesso, ha rilevato chei ricorrenti avevano agito in giudizio sostenendo che l’azienda aveva erroneamente calcolato già nel maggio del 1986 le quote di carovita (perché non aveva tenuto conto del numero degli assistiti) e aveva erroneamente calcolato la rivalutazione delle quote. Considerato che gli appellanti non avevano indicato il numero degli assistiti nei periodi antecedenti al 1 gennaio 1995, néavevano prodotto documentazione al riguardo, ha ritenuto l’appelloinammissibile, prima ancora che infonda to . Ha inoltre reputato generica la doglianza inerente alla non corretta rivalutazione delle quote, in quantonon era stato specificato il presunto errore di calcolo ed ha rilevato chegli appellanti non avevano prodotto i cedolini relativi al periodo maggio 1986 novembre 1990. 3. Per la cassazione di tale sentenza i medici di medicina generale hanno proposto ricorsosulla base di sei motivi, illustrati da memoria. 4. L’ASPdi Catania ha resistito con controricorso. 5. L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana si è costituito con mandato. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU, nonché degli artt. 156, 164, 414, 421 e 437 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Evidenziano i ricorrenti che la rilevata inammissibilità dell’appello, fondata sull’asserita mancata individuazione di un elemento relativo all’oggetto della domanda e sulla ritenuta carenza di materiale probatorio, si è tradotta nell’erronea pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza della causa petendi.Deduconoche la carenza degli elementi essenziali previsti dall’art. 414 c.p.c., ravvisabile solo quando petitum e causa petendi siano totalmente mancanti o assolutamente indeterminati, comporta la nullità del ricorso, s anabile ai sensi dell’art. 164 c.p.c.; sostengonoche nella specie non sussisteva la nullità , che era stata comunque sanata, in quantol’Azienda si era difesa nel merito tanto nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, e la domanda era stata rigettata nel merito sulla base di un percorso argomentativo specificamente censurato in appello. Asserisconoche l’insufficienza della documentazione prodotta può semmai riguardare l’allegazione dei mezzi di prova. 2. Con il secondo motivo,il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 161, 329, 342, 346 e 434 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mai eccepita nei gradi di merito, né rilevata dal giudice di primo grado. Si sostiene che la formazione del giudicato interno avrebbe precluso il rilievo dell’inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti e che i presunti vizi dell’atto introduttivo sarebbero stati sanati ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., e comunque coperti dall’acquiescenza ex art. 329 cod. proc. civ. Si evidenzia che, una volta intervenuta la pronuncia n el merito , la Corte territorialenon poteva rilevare l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio in mancanza di impulso di parte,in quanto la nullità del ricorso, ove non rilevata dal Tribunale,si converte in motivo di impugnazione, che nella specie non era stato formulato. 3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 484/1996 relative all’istituzione del “compenso aggiuntivo” in correlazione con la conseguente violazione delle precedenti disposizioni riguardanti la determinazione della “indennità carovita” (con particolare riferimento alla violazione delle modalitàdi calcolo introdotte con l’art. 1 della legge n. 38/1986, l’art. 16 del d.P.R n. 13/1986 e l’art. 411 del d.P.R. n. 289/1987); violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.I ricorrenti criticanola sentenza impugnata per avere erroneamente escluso che il numero degli assistiti a far data dal mese di aprile del 1986 dovesse essere considerato per il calcolo del“piede di partenza” del compenso aggiuntivo , che doveva essere, invece , valutato in base al d. P . R . 13.8.1981, al d. P . R . n. 882/1984, al d.P.R.n. 289/1987, al d.P.R. n. 13/1986 e al d. P . R . n. 314/1990. Evidenzianoche ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. nell’interpretazione della domanda il giudice deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, dell’effettiva volontà della parte, nonché dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ. 4. Con il quarto motivo, il ricorso denunciaviolazione delle disposizioni del d.P.R. n. 484/1996 relative all’istituzione del “compenso aggiuntivo” in correlazione con la conseguente violazione delle precedenti disposizioni riguardanti la determinazione della “indennità carovita” (con particolare riferimento alla violazione del le modalità di calcolo introdotte con il d. P . R n. 289/1987); violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto generica la censura relativa all’erronea liquidazione del compenso aggiuntivo da parte della ASP di Catania, omettendodi considerare le produzioni documentali e le consulenze tecnic he di parte depositate, che avevano indicato con chiarezza le diverse modalità di calcolo che avrebbero dovuto essere sviluppate. 5. Con il quinto motivo, il ricorso denunciaviolazione degli artt. 412, 421 e 437 cod. proc. civ., anche in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Si addebita nella sostanza alla Corte territoriale di avere ignorato le richieste istruttorie con le quali era stato sollecitato l’ordine di esibizione della documentazione necessaria e la mancata attivazione de i poteri officiosi per sanare eventuali carenze della prova documentale. 6. Con il sesto motivo, il ricorso denunciaviolazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto gli appellanti erroneamente soccombenti.7. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione, in quanto ha rilevato una carenza nell’allegazione dei fattisia nel ricorso di primo grado che nell’atto di appello ; nella sostanza ha dunque ravvisato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio. Le Sezioni Unite di questa Corte hannoin proposito affermato che qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un singolo motivo di gravame , così spogliandosi della “ potestas iudicandi ” sul relativo merito, abbia comunque proceduto a ll’esame di quest’ultimo , è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam” su tale ultimo aspetto (Cass. S.U. n. 24469/2013). Si è infatti chiarito che in tali ipotesi le argomentazioni relative al merito devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e dunque prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente è tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione (Cass. n. 17004/2015; Cass. n. 30393/2017; Cass. n. 11675/2020 e Cass. n. 27388/2022). Ciò premesso, deve rammentarsi che n el processo del lavoro la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa dinullità del ricorso introduttivo ; ove non rilevata dal giudice di primo grado, la suddetta nullità è soggetta alla regola generale della conversione in motivi diimpugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto (Cass. n. 12923/2013). Questa Corte ha inoltre chiarito che il difetto di allegazione può determinare la nullità della domanda, ma non l’infondatezza della stessa, con la conseguenza che se la nullità viene sanata occorre valutare nel merito il materiale probatorio offerto dalla parte (Cass. n. 15596/2024). La Corte territoriale non si è conformata a tali principi, in quanto avendo rilevato l’inammissibilità dell’appello per carente allegazione dei fatti, ha nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, mentre avrebbe dovuto decidere l’appello nel merito, valutando le censure proposte ed esaminando la documentazione prodotta. 8. I restanti motivi, che denunciano l’erroneità delle statuizioni relative ai criteri di calcolo del “piede di partenza” del compenso aggiuntivo, l’omessa valutazione della documentazione prodotta e delle richieste istruttorie, nonché la statuizione sulle spese di lite,devono pertanto ritenersi assorbiti. 9. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 10. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso , assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche