CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9548/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.ES. 97/2001 [OSCURATO:PERSONA]-intimata - avverso la sentenza n. 621 /202 1 del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 6 ottobre 2021; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 8 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. dispiegò opposizione avverso l’atto di precetto per il rilascio di alcuni immobili (segnatamente terreni ubicati nel Comune di Policoro) nei suoi confronti intimato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 9548/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] custode giudiziario nominato nelle procedure di espropriazione immobiliare iscritte alR.G.Es. n. 97/2001 e n. 47/2007 del Tribunale di Matera, promosse in danno di Ottavio e [OSCURATO:PERSONA]; dedusse, per quanto ancora controverso, l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sugli immobili; l’opposizione, qualificata all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ., è stata disattesa nei due gradi di merito del giudizio; ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., per tremotivi; non sono state svolte difese nel giudizio di legittimità da [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorsoè stato notificato nella qualità di custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva R.G.Es. n. 97/2001; parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso è affidato a tre motivi; il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 2910 e 1346 cod. civ., critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’individuazione delle particelle possedute animo domini operata nell’atto di appello come un ampliamento non consentito del tema di indagine, senza considerare che sin dal primo grado di giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. «ha dato atto della presenza di un giudizio di usucapione tutt’ora pendente, nel quale vengono ricomprese tre delle quattro particelle oggetto di rilascio»; il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 cod. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., censura la pronuncia per aver ritenuto necessario l’invio di una disdetta da parte dei proprietari per il mutamento della detenzione in possesso ai fini della usucapione e per non aver valutato lo «stato di comunione ereditaria all’interno della compagine di [OSCURATO:SOCIETA]»; r.g. n. 9548/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo lamenta «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte di appello ha affermato inconciliabilmente di opporsi alla riunione tra il giudizio di usucapione e quello odierno perché l’uno estraneo all’oggetto del pignoramento per poi compiere un’istruttoria solo documentale sull’usucapione atta ad escluderla, rigettato le richieste di prova con motivazione solo apparente in particolare con riferimento alla c.t.u. –art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.»; il ricorso è nella sua interezza inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dalgiudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al r.g. n. 9548/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, nel ricorso in scrutinio, inadeguata (e comunque non sufficiente a somministrare gli elementi occorrenti per la decisione sull’impugnazione di legittimità) risulta l’illustrazione: (i) della natura, della genesi e dell’oggetto del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto (si riferisce genericamente di una «ordinanza di rilascio», senza null’altro puntualizzare); (ii) del contenuto dell’atto di precetto: in particolare, dei cespiti dei quali era stato intimato il rilascio; (iii) dei motivi articolati con l’atto di opposizione all’esecuzione preventiva: segnatamente, dell’oggetto della dedotta usucapione e dei fatti integrativi del così allegato titolo di acquisto (a quanto trascritto in ricorso, nell’atto di opposizione si faceva unicamente menzione della pendenza di un separato giudizio di usucapione); (iv) delle doglianze sollevate con l’atto di appello; la evidenziata lacunosità - in uno alla modalità di deduzione dei motivi, connotati dal confuso affastellamento di questioni processuali e sostanziali e diretti, al fondo, a sollecitare un riesame delle emergenze istruttorie –restituisce alla Corte di legittimità una rappresentazione di irrimediabile vaghezza in ordine all’oggetto della esecuzione in parola, che preclude lo scrutinio sul merito delle censure articolate; tanto esime– quantomeno, in ossequio al criterio della ragione più liquida – da l verificare la corretta instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità, invero dubbia per aver parte impugnante rivolto il ricorso, senza allegare documenti giustificati al riguardo, al custode giudiziario individuato in una persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) diversa da r.g. n. 9548/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quella ([OSCURATO:PERSONA]) che nella sentenza impugnata viene indicata ed accertata (pag. 4, § 4) ricoprire detta carica; il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso princip